Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUINTAInammissibile

Sentenza n. 202302712/2023

1g - Provvedimenti Straordinari In Materia Di Emergenza - Covid-19 - Obbligo Vaccinale - Inadempimento - Sospensione Esercizio Professione Sanitaria

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un medico ha ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) per contestare i provvedimenti adottati dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano in relazione al mancato adempimento dell'obbligo vaccinale. La vicenda ebbe origine nel febbraio 2022 quando l'Ordine inviò al professionista un invito formale alla vaccinazione. Successivamente, il 22 aprile 2022, fu notificato al ricorrente un accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale, provvedimento che determinò la sospensione dall'esercizio della professione medica. Con ulteriore comunicazione del 14 giugno 2022, l'Ordine procedette a prorogare la sospensione fino al 31 dicembre 2022, configurando così una sanzione disciplinare progressiva conseguente al persistente rifiuto della vaccinazione. Il medico ricorse dunque al giudice amministrativo per ottenere l'annullamento di tutti questi provvedimenti e il ripristino delle proprie prerogative professionali.

Il quadro normativo

La controversia si inscriveva nel quadro normativo relativo agli obblighi vaccinali dei professionisti sanitari, secondo la legislazione italiana in vigore durante il periodo pandemico e in particolare secondo i decreti legge che avevano reso obbligatoria la vaccinazione anti-COVID per i medici e altri sanitari. Gli Ordini professionali, quali soggetti preposti alla tutela della collettività e al controllo deontologico dei propri iscritti, sono dotati di poteri sanzionatori per garantire l'ottemperanza agli obblighi normativi. I provvedimenti di sospensione dalla professione rappresentano il grado massimo di sanzione disciplinare disponibile e sono legittimamente adottati quando ricorrono i presupposti legali per l'inadempimento di obblighi cogenti. La materia del contenzioso amministrativo riguardante i provvedimenti degli Ordini è rientrante nella giurisdizione del TAR secondo le norme sulla giustizia amministrativa.

La questione giuridica

Il punto controverso della causa ruotava intorno alla legittimità dell'accertamento dell'inadempimento vaccinale e dei conseguenti provvedimenti sanzionatori adottati dall'Ordine professionale. Il ricorrente contestava verosimilmente la validità procedimentale dei provvedimenti, la loro congruità giuridica, la proporzionalità della sanzione rispetto alla fattispecie, ovvero la loro compatibilità con i diritti fondamentali invocabili nella materia. La questione era di rilievo costituzionale poiché interessava il diritto al lavoro, la libertà personale, la libertà di cure mediche e le limitazioni che a essi possono essere imposte per esigenze di sanità pubblica. Si trattava di una problematica giuridicamente delicata relativa al bilanciamento tra poteri della pubblica amministrazione e diritti soggettivi in un contesto di obbligo legislativo.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, nel pronunciarsi sulla domanda del ricorrente, rilevò che la parte aveva dichiarato, in data 21 settembre 2023, di non aver più interesse al proseguimento del ricorso. Tale dichiarazione determina quella che la dottrina e la giurisprudenza amministrativa definiscono come carenza sopraggiunta di interesse ad agire, configurando una causa di improcedibilità della controversia. Quando viene meno l'utilità pratica della sentenza per la parte ricorrente, il giudice non può e non deve pronunciarsi nel merito della causa, in quanto la decisione diventerebbe una pronuncia priva di effetti utili e disancorata da un interesse concreto. Il collegio accolse dunque questa eccezione, ritenendo che la sopravvenuta dichiarazione della parte estinguesse il presupposto fondamentale per il proseguimento del giudizio amministrativo. La decisione di dichiarare il ricorso improcedibile rappresenta l'applicazione corretta delle norme procedurali amministrative che vietano pronunciamenti privi di utilità pratica per le parti.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nella persona del Presidente Daniele Dongiovanni e della composizione collegiale indicata, ha definitivamente dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ad agire. Le spese di lite sono state compensate tra tutte le parti, pertanto nessuno dei soggetti processuali è stato condannato al pagamento delle relative spese. La sentenza è stata ordinata per l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa secondo le disposizioni di legge. Il collegio ha inoltre disposto, in conformità alla normativa sulla privacy e al Regolamento UE 2016/679, l'oscuramento delle generalità del ricorrente e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti, assicurando così il rispetto dei diritti fondamentali relativi alla riservatezza dei dati personali e sanitari.

Massima

La carenza sopraggiunta di interesse ad agire del ricorrente, manifestata durante il corso del giudizio amministrativo, determina l'improcedibilità del ricorso indipendentemente dal merito della controversia, in quanto viene meno il presupposto necessario per una pronuncia giudiziale dotata di utilità pratica.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Daniele Dongiovanni,	Presidente
Concetta Plantamura,	Consigliere
Giuseppe Nicastro,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- dell'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale e conseguente sospensione dall'esercizio della professione prot. n. 16641, emesso dall'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Milano e da quest'ultimo notificato a mezzo PEC in data 22 aprile 2022 al Dr. -OMISSIS-;
- del provvedimento di proroga della sospensione fino al 31 dicembre 2022 comunicato a mezzo PEC in data 14 giugno 2022;
- dell'invito alla vaccinazione prot. 9248 del 24 febbraio 2022;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto;
sul ricorso numero di registro generale 1305 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Ermanno Vaglio, Gian Luca Grossi e Chiara Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Milano, via Vittor Pisani 20;
Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Pennasilico, Nicolò Spizzico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Milano, Via Fontana 25;
Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio pec come in atti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano e del Ministero della Salute;
Vista la dichiarazione del 21 settembre 2023, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2023 il dott. Giuseppe Nicastro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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