Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMA—Inammissibile
Sentenza n. 202302704/2023
1h/1d - Società Partecipate/servizi Pubblici - Servizio Idrico Integrato - Alienazione Partecipazione Societaria
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore Luca Iera, Referendario per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: della deliberazione del Consiglio Comunale di Cabiate n. 38, approvata in data 18 dicembre 2020, pubblicata in data 13 gennaio 2021 e comunicata a CAP Holding S.p.A. via posta elettronica certificata in data 29 gennaio 2021 e di tutti gli allegati ad essa acclusi, compresa la relazione relativa alla “ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Cabiate alla data del 31.12.2019”, approvata con detta deliberazione, nella parte in cui il Comune di Cabiate ha disposto “di proseguire nella richiesta, anche giudiziale, di liquidazione in denaro ex art. 24 co. 5 D.lgs. n. 175/2016, per la partecipazione in CAP Holding S.p.A. in quanto Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente”; nonché di tutti gli atti conseguenti, connessi e presupposti, ancorché allo stato non conosciuti; quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 3 marzo 2022: della deliberazione del Consiglio Comunale di Cabiate n. 34, approvata in data 17 dicembre 2021 e pubblicata in data 19 gennaio 2022 e di tutti gli allegati ad essa acclusi, compresa la ricognizione delle partecipazioni possedute al 31/12/2020 (ex art. 20 del, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i (allegato A), in merito alla “REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2020 – INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O VALORIZZARE”, nella parte in cui, in continuità con la revisione ordinaria effettuata per le annualità 2019 e 2020, ha disposto di confermare le scelte comunali effettuate in sede di revisione straordinaria con la deliberazione n. n. 39 in data 22 novembre 2019 e, segnatamente “di confermare il processo di razionalizzazione per la partecipazione in CAP HOLDING SPA e sospendere momentaneamente la richiesta, anche giudiziale, di liquidazione in denaro ex art. 24 co. 5 D.Lgs. n. 175/2016; in attesa della sentenza del Consiglio di Stato rispetto al ricorso in appello avverso la Sentenza del TAR Lombardia (Sezione Prima) n. 01213/2021 Reg.Prov.Col”; nonchè di tutti gli atti conseguenti, connessi e presupposti, ancorché allo stato non conosciuti; quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 16/2/2023: della deliberazione del Consiglio Comunale di Cabiate n. 46 del 20 dicembre 2022, pubblicata il 12 gennaio 2023 nonché di tutti gli allegati ad essa acclusi, compresa la relazione tecnica sulla “ricognizione partecipazione possedute al 31.12.2021 (art. 20, D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.)”; - di tutti gli atti conseguenti, connessi e presupposti, ancorché allo stato non conosciuti. sul ricorso numero di registro generale 432 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da Cap Holding S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Cristina Colombo e Viviana Cavarra, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio della prima in Milano, via Durini, n. 24; Comune di Cabiate, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito; Azienda Speciale – Ufficio D'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Como, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita; Azienda Speciale – Ufficio D'Ambito della Città Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita; Provincia di Como, in persona del Presidente pro tempore, non costituita; Città Metropolitana di Milano, in persona del Sindaco metropolitano pro tempore, non costituita; Società Brianzacque S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita; Società Como Acqua S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2023 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili. Spese irripetibili. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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