Tar Lombardia - MilanoSEZIONE TERZADICHIARA ESTINTO

Sentenza n. 202302694/2023

3l - Pubblico Impiego - Concorsi - Istruttore Dei Servizi Educativi - Mancanza Titoli

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere, Estensore
Anna Corrado,	Consigliere
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale n. 287 del 23 maggio 2019 di esclusione dalla partecipazione alla selezione C1 ISE – C. 2018 selezione Pubblica per titoli ed esami per la copertura di 51 posti a tempo indeterminato del profilo professionale di istruttore dei servizi educativi –categoria C- posizione economica 1-per ambito di attività “scuola dell'infanzia”;
del bando di selezione pubblica per titoli ed esami selezione (C1 ISE – C. 2018) per la copertura di 51 posti a tempo indeterminato del profilo professionale di istruttore dei servizi educativi –categoria C- posizione economica 1-per ambito di attività “scuola dell'infanzia” nella parte in cui non si prevede il Diploma Magistrale Licenza Linguistica CM 27 tra i titoli di studio valevoli per la partecipazione alla selezione stessa.
sul ricorso numero di registro generale 1962 del 2019, proposto da
Irene Parri, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluigi Valesini, Laura Sitzia, con domicilio eletto presso lo studio Gianluigi Valesini in Milano, corso di Porta Vittoria 32 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Fraschini, Antonello Mandarano, Paola Maria Ceccoli, Paolo Radaelli, con domicilio eletto presso gli Uffici dell’Ente in Milano, via della Guastalla, 6 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Caterina Galbiati, Ilaria Candi, non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 novembre 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
In via preliminare, il Tribunale osserva che, con apposita nota depositata in giudizio in data 26.10.2023, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso ed ha chiesto la compensazione delle spese del giudizio.
La dichiarazione è sottoscritta dalla parte personalmente ed è stata notificata al Comune resistente nel rispetto dei termini di cui all’art. 84, comma 3, cpa; il Comune ha aderito alla rinuncia, anche in relazione alla richiesta di compensazione delle spese.
Ne deriva l’estinzione del giudizio a spese compensate, stante l’accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) dichiara estinto il giudizio;
2) compensa tra le parti le spese della lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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