Sentenza n. 202302679/2023
2f - Ottemperanza - Tribunale Di Monza - Sezione Lavoro - Sentenza N. 300/2022
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Si tratta di un ricorso per ottemperanza presentato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro il Ministero dell'Istruzione e del Merito. La ricorrente, un soggetto la cui identità è stata oscurata per ragioni di privacy, aveva precedentemente ottenuto una sentenza favorevole dal Tribunale di Monza nella sua Sezione Lavoro, pubblicata il 1 giugno 2022, in cui erano stati affermati specifici diritti nei confronti dell'amministrazione scolastica. Il Ministero, tuttavia, non aveva provveduto all'adempimento delle prescrizioni contenute in quella sentenza nei termini e nei modi dovuti. La ricorrente si è quindi rivolta al TAR per ottenere l'esecuzione forzosa della sentenza di primo grado, presentando ricorso il 29 gennaio 2023 e seguendo il procedimento accelerato previsto per i giudizi di ottemperanza.
Il quadro normativo
I processi di ottemperanza sono disciplinati dal codice del processo amministrativo e rappresentano uno strumento essenziale per garantire l'effettività della tutela giurisdizionale quando un'amministrazione pubblica non si conforma spontaneamente ai provvedimenti giudiziali. Nel caso specifico, la sentenza originaria della Sezione Lavoro del Tribunale di Monza aveva affrontato una controversia relativa al rapporto di impiego con l'amministrazione del Ministero dell'Istruzione, un ambito dove la giurisprudenza ha costantemente ribadito che l'obbligo di adempiere alle decisioni dei giudici non ammette eccezioni, neanche per motivi di riorganizzazione amministrativa o di scarsità di risorse. Le norme sulla protezione dei dati personali, richiamate nella sentenza con riferimento al decreto legislativo 196 del 2003 e al Regolamento europeo 2016/679, hanno inoltre imposto il necessario oscuramento dell'identità della ricorrente, a tutela della sua dignità.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia era verificare se sussistesse l'inadempimento del Ministero rispetto agli obblighi fissati dalla precedente decisione del Tribunale di Monza e, in caso affermativo, ordinare l'esecuzione coattiva. Nel giudizio di ottemperanza non rientra una rivalutazione del merito della causa già decisa, ma unicamente l'accertamento del difetto di adempimento e l'adozione dei rimedi processuali finalizzati a renderlo effettivo. La questione richiedeva di valutare se il Ministero avesse rispettato integralmente le prescrizioni emanate dalla sentenza di primo grado nei termini temporali stabiliti o se avesse opposto resistenze ingiustificate all'esecuzione.
La motivazione del giudice
Il collegio della Sezione Seconda del TAR Lombardia, nella seduta camerale del 3 ottobre 2023, ha esaminato la documentazione prodotta dalle parti e ha ritenuto di accogliere il ricorso, riconoscendo che il Ministero non aveva provveduto alla piena ottemperanza della sentenza di Monza. Il giudice amministrativo ha accertato che sussisteva un inadempimento ingiustificato, non potendo il Ministero addurre ragioni di fatto o di diritto capaci di esonerarlo dall'obbligo di conformarsi al giudicato. La decisione di accoglimento ha comportato sia l'ordine diretto al Ministero di adempiere quanto prima agli obblighi derivanti dalla sentenza originaria sia la condanna al rimborso delle spese di giudizio sostenute dalla ricorrente, quale sanzione naturale per l'inadempimento e quale deterrente a future violazioni.
La decisione
Il TAR ha accolto completamente il ricorso della ricorrente, ordinando al Ministero dell'Istruzione e del Merito di eseguire la sentenza del Tribunale di Monza secondo le sue prescrizioni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 1.500 euro a titolo di rimborso delle spese di giudizio, oltre alle spese generali e agli accessori di legge eventualmente dovuti. La sentenza è stata ordinata per l'esecuzione immediatamente dall'autorità amministrativa interessata. L'identità della ricorrente è stata oscurata con le modalità previste dalla normativa sulla privacy, al fine di tutelarne la dignità e i diritti personali.
Massima
L'amministrazione pubblica non può sottrarsi all'obbligo di esecuzione di una sentenza favorevole al cittadino, e il giudice amministrativo ha il dovere di ordinare l'adempimento coatto mediante condanna alle spese qualora sussista inadempimento ingiustificato, indipendentemente da ragioni di bilancio o di riorganizzazione amministrativa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore Laura Patelli, Primo Referendario per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Monza – Sezione Lavoro n. -OMISSIS-pubblicata in data 1 giugno 2022. sul ricorso numero di registro generale 656 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Angelo Beretta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Corso di Porta Vittoria, n. 54; MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero del’Istruzione e del Merito; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione. Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al rimborso delle spese di giudizio che vengono liquidate in euro 1.500, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Approfondisci
Blog
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?
Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.
Registrati gratis →