Tar Lombardia - MilanoSEZIONE SECONDANOMINA COMMISSARIO A

Sentenza n. 202302677/2023

2g - Ottemperanza - Corte D'appello Di Milano - Seconda Sezione Civile - Sentenza N. 79/2023

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un ricorrente, i cui dati identificativi sono sottoposti a oscuramento per ragioni di privacy, ha presentato un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia al fine di ottemperare e dare esecuzione a una sentenza precedentemente emessa dalla Corte di Appello di Milano, pubblicata il 13 gennaio 2023. Il ricorso è proposto contro il Ministero della Salute, rappresentato in giudizio dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, nel corso di un procedimento originariamente iscritto al registro generale nel 2021. La controversia attiene a una materia sanitaria di rilievo amministrativo, presumibilmente connessa a un provvedimento del Ministero della Salute relativo a strutture, enti o professionisti del settore sanitario. Il ricorrente, in seguito alla sentenza di merito della Corte di Appello, ha dovuto ricorrere nuovamente al giudice amministrativo per verificare l'avvenuta ottemperanza da parte dell'Amministrazione al giudicato formatosi. La necessità di proporre un ricorso specificamente per l'ottemperanza indica che l'Amministrazione non avrebbe adeguatamente eseguito le prescrizioni contenute nella sentenza d'appello nel termine opportuno.

Il quadro normativo

La sentenza si inserisce nel contesto della giurisdizione amministrativa in materia di ottemperanza ai giudicati amministrativi, disciplinata dal codice del processo amministrativo. Le questioni di tutela della privacy e dei dati sensibili, particolarmente rilevanti dato il rinvio al Direttore della Direzione Generale della Vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure, sono regolate dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché dal Regolamento europeo 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali, che riconosce una protezione rafforzata ai dati idonei a rivelare lo stato di salute. Il procedimento di ottemperanza è strumento processuale mediante il quale il giudice amministrativo verifica che l'Amministrazione abbia dato corretta esecuzione alle decisioni giurisdizionali divenute definitive. La materia sanitaria coinvolta implica l'applicazione di norme relative alla vigilanza sugli enti del servizio sanitario nazionale e alla sicurezza delle cure, competenze specificamente assegnate al Ministero della Salute.

La questione giuridica

La questione centrale riguarda l'inadempienza dell'Amministrazione nella ottemperanza al precedente giudicato della Corte di Appello, ossia il mancato o insufficiente rispetto delle prescrizioni contenute nella sentenza divenuta esecutiva. Il ricorrente contesta che il Ministero della Salute non abbia adeguatamente provveduto a eseguire quanto disposto dal collegio d'appello nel termine stabilito, generando la necessità di ricorrere ancora al giudice amministrativo per farne accertare l'inesecuzione e per ottenere i conseguenti rimedi. La controversia attiene pertanto non al merito della questione sottostante, bensì alla verifica della corretta esecuzione della precedente sentenza da parte della Pubblica Amministrazione. La tutela della privacy rappresenta un elemento processuale trasversale, in quanto i dati della controversia sono idonei a rivelare lo stato di salute e devono pertanto essere protetti secondo i canoni di riservatezza previsti dalla normativa sulla protezione dei dati.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, nella sua composizione collegiale, dopo aver esaminato il ricorso e gli atti costitutivi delle parti, ha ritenuto di accogliere la domanda di ottemperanza presentata dal ricorrente. Il collegio giudicante ha valutato che sussistessero gli elementi fattuali e giuridici per concludere che l'Amministrazione non avesse dato corretta esecuzione alle prescrizioni contenute nella sentenza della Corte di Appello nei termini dovuti. La logica argomentativa seguita dal giudice amministrativo ha condotto all'accertamento dell'inadempienza dell'Amministrazione resistente, giudicata responsabile della mancata o tardiva ottemperanza. Il collegio ha inoltre ritenuto opportuno disporre la comunicazione della sentenza al Direttore della Direzione Generale della Vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure al fine di garantire gli adempimenti di competenza e di dare piena esecuzione al giudicato. La valutazione ha inoltre considerato la necessità di salvaguardare la riservatezza dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, imponendo l'oscuramento sistematico delle generalità delle parti in ogni eventuale diffusione del provvedimento.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso per l'ottemperanza, dichiarando il diritto del ricorrente a ottenere l'esecuzione delle prescrizioni contenute nella precedente sentenza della Corte di Appello. L'Amministrazione resistente è stata condannata al rimborso delle spese di giudizio, liquidate in euro 1500, oltre le spese generali e gli accessori di legge dovuti, da corrispondere ai difensori del ricorrente che hanno dichiarato di operare in qualità di avvocati d'ufficio. Il giudice ha ordinato alla Segreteria della Sezione di comunicare la sentenza sia alle parti costituite sia al Direttore della Direzione Generale della Vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure, al fine di assicurare tutti gli adempimenti di competenza. Infine, il provvedimento è stato dichiarato immediatamente esecutivo dall'autorità amministrativa, conferendo piena efficacia alle prescrizioni in esso contenute.

Massima

L'Amministrazione Pubblica è tenuta a conformarsi ai giudicati amministrativi nel rispetto dei termini e delle modalità prescritte, e il mancato adempimento è suscettibile di essere accertato in sede di ricorso per ottemperanza con conseguente condanna al risarcimento delle spese processuali.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere, Estensore
Laura Patelli,	Primo Referendario
per l’ottemperanza
del giudicato formatosi a seguito della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano n. -OMISSIS-, pubblicata il 13 gennaio 2023, resa nel giudizio iscritto al R.G. n. -OMISSIS-/2021 e notificata in formula esecutiva in data 7 febbraio 2023.
sul ricorso numero di registro generale 1318 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Anton Giulio Lana, Mario Melillo e Valentina Rao, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente al rimborso delle spese di giudizio che vengono liquidate in euro 1.500 (millecinquecento), oltre spese generali e accessori di legge se dovuti da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Manda alla Segreteria della Sezione di comunicare la presente sentenza alle parti costituite, nonché al Direttore della Direzione Generale della Vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure del Ministero della Salute, per gli adempimenti di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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