Tar Lombardia - MilanoSEZIONE TERZARespinto

Sentenza n. 202302666/2023

3b - Beni Culturali - Istanza Rilascio Attestato Libera Circolazione - Diniego

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un privato ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia contro i provvedimenti adottati dal Ministero della Cultura, nello specifico dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Milano. Il ricorrente aveva chiesto il rilascio dell'attestato di libera circolazione per due beni culturali, tra cui una stampa fotografica acquarellata firmata, al fine di procedere alla loro esportazione. La Soprintendenza, con nota del 15 dicembre 2022, ha negato il rilascio dell'attestato di libera circolazione per entrambi i beni e ha contestualmente avviato il procedimento per la dichiarazione di interesse culturale, quale presupposto normativo per l'imposizione di vincoli conservativi. In particolare, per uno dei due beni, la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale ha successivamente emanato un decreto di dichiarazione di interesse artistico e storico particolarmente importante, datato 12-17 aprile 2023, con una relazione storico-artistica che giustificava il vincolo culturale.

Il quadro normativo

La materia è regolata dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, decreto legislativo numero 42 del 2004, il quale disciplina l'esportazione dei beni culturali mobili e il procedimento di vincolo sui beni di interesse artistico e storico. Gli articoli 68 e seguenti del Codice prevedono che l'esportazione di beni culturali è vietata quando il bene è stato dichiarato di interesse culturale, ovvero quando la sua conservazione è ritenuta importante per il patrimonio nazionale. Gli articoli 10, 13 e 14 dello stesso Codice definiscono cosa costituisce bene culturale e stabiliscono i presupposti per la dichiarazione di interesse ai fini della tutela. La procedura prevista dalla norma consente alla Soprintendenza di negare il rilascio dell'attestato di libera circolazione qualora emerga il rischio che il bene possa essere di interesse culturale, avviando contemporaneamente il procedimento formale di dichiarazione.

La questione giuridica

La controversia ruota intorno alla legittimità dei provvedimenti adottati dalla Soprintendenza nel negare il rilascio degli attestati di libera circolazione per i beni sottoposti a vincolo. Il ricorrente contestava sia il diniego iniziale sia il successivo decreto di dichiarazione di interesse culturale, sostenendo presumibilmente che il bene non possedesse i requisiti di tutela o che la procedura fosse stata condotta in violazione dei principi di corretta istruttoria amministrativa. La questione riguardava il corretto bilanciamento tra il diritto della proprietà privata di disporre dei propri beni e l'interesse pubblico alla conservazione del patrimonio culturale nazionale, nonché la corretta applicazione dei criteri normativi per la qualificazione di un bene come meritevole di tutela.

La motivazione del giudice

Sebbene la sentenza non contenga un'articolata motivazione scritta, in quanto si presenta in forma sintetica tipica di alcuni provvedimenti contenziosi, il respingimento del ricorso implica che il Tribunale ha ritenuto legittimi e corretti i provvedimenti della Soprintendenza. Il giudice amministrativo ha presumibilmente valutato che la relazione storico-artistica prodotta dalla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale fornisse adeguata documentazione del valore artistico e storico del bene, tale da giustificarne la dichiarazione di interesse culturale. Il ricorso è stato ritenuto infondato nei suoi motivi, il che significa che le deduzioni del ricorrente non hanno trovato accoglimento presso il tribunale, il quale ha confermato la validità della decisione amministrativa nel suo complesso. La compensazione delle spese indica che il giudice non ha ritenuto la controversia manifestamente priva di fondamento da una parte né dall'altra, mantenendo un equilibrio procedurale.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso proposto dal privato, confermando quindi la validità dei provvedimenti di diniego al rilascio dell'attestato di libera circolazione e del successivo decreto di dichiarazione di interesse artistico e storico emessi dal Ministero della Cultura. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, nel senso che ciascuno sopporta le proprie spese processuali. Il tribunale ha inoltre ordinato alla Segreteria di procedere all'oscuramento dei dati personali del ricorrente, a tutela della sua privacy ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali e del Regolamento europeo GDPR.

Massima

La Soprintendenza è legittimata a negare il rilascio dell'attestato di libera circolazione e ad avviare il procedimento di dichiarazione di interesse culturale quando la documentazione storico-artistica supporta ragionevolmente la qualificazione del bene come meritevole di tutela secondo i criteri del Codice dei Beni Culturali.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere
Anna Corrado,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a. del provvedimento di diniego al rilascio dell'attestato di libera circolazione e contestuale avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale, con la relativa relazione storico-artistica, di cui alla nota prot. 48434 del 15 dicembre 2022, in relazione al bene di cui alla denuncia per il rilascio dell'attestato di libera circolazione prot. n.-OMISSIS-; allegato 1, codice pratica -OMISSIS-, adottato dal Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Milano - Ufficio Esportazione;
b. del preavviso di diniego al rilascio dell'attestato di libera circolazione di cui alla nota prot. -OMISSIS-, del Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Milano - Ufficio Esportazione, in relazione al bene di cui alla denuncia per il rilascio dell'attestato di libera circolazione prot. n.-OMISSIS-; allegato 1, codice pratica -OMISSIS-, adottato dal Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Milano - Ufficio Esportazione;
c. nonché di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso ai suddetti atti, se ed in quanto lesivo dell'interesse del ricorrente,
d. e, per l'effetto, sospendere l'applicazione cautelare delle misure di protezione, nonché il procedimento di dichiarazione di interesse ex artt. 13 e 14 CBC, avviato attraverso il Diniego ai sensi dell'art. 68, comma 6, CBC.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 12/07/2023,
in via principale, annullare:
il decreto di dichiarazione di interesse artistico e storico particolarmente importante ai sensi degli artt. 10, co. 3, lett. a) e 13 CBC dell'opera di-OMISSIS-, -OMISSIS-., stampa fotografica acquarellata, cm 19 x 12 circa, firmata in basso a sinistra “-OMISSIS- - decreto emanato dal Ministero della Cultura, Segretariato regionale per la Lombardia, Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Lombardia, del 12-17 aprile 2023, nota prot. 2517-P notificato a mezzo PEC in data 28 aprile 2023, con le relative relazione storico-artistica e nota di notificazione (Segnatura: -OMISSIS-|-OMISSIS-_-OMISSIS-|-OMISSIS-|-OMISSIS-);
nonché ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso ai suddetti atti, se ed in quanto lesivo dell'interesse del ricorrente.
sul ricorso numero di registro generale 276 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Calabi, Cristina Riboni, Andrea Buticchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 settembre 2023 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?

Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.

Registrati gratis →

Stai cercando un Avvocato?

AvvocatoFlash ha aiutato oltre 50.000 persone come te nel 2026.

Da oggi con AvvocatoFlash puoi fare video conferenze con gli Avvocati e firmare i tuoi documenti legali senza uscire di casa

Contattaci per risolvere il tuo problema legale

Hai bisogno di un Avvocato?

Oltre 50.000 utenti hanno già provato AvvocatoFlash