Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMAInammissibile

Sentenza n. 202302638/2023

1g/i - Sicurezza Pubblica - Divieto Detenzione Armi - Istanza Revoca - Silenzio

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino aveva ricevuto un provvedimento amministrativo che gli vietava la detenzione di armi, adottato in base all'articolo 39 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Il ricorrente, ritenendo di aver mutate le circostanze che avevano giustificato il divieto, ha presentato istanza alla Prefettura competente il 19 marzo 2023 affinché procedesse al riesame e alla conseguente revoca del divieto stesso. Dinanzi all'inerzia dell'amministrazione prefettizia, che non ha fornito risposta entro il termine ordinario, il ricorrente ha deciso di impugnare il silenzio-inadempimento davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, chiedendo l'annullamento di tale silenzio e l'accertamento dell'obbligo per la Prefettura e il Ministero dell'Interno di pronunciarsi sulla sua istanza, con richiesta di nomina di un commissario ad acta quale mezzo per accelerare l'esecuzione della sentenza.

Il quadro normativo

La materia in questione è disciplinata dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, in particolare dall'articolo 39, che regola il potere dell'amministrazione di imporre divieti di detenere armi quando sussistano ragioni di ordine e sicurezza pubblica. La competenza del TAR è disciplinata dalle norme sulla giustizia amministrativa, che riconoscono al giudice del Tar il potere di conoscere dei ricorsi contro i silenzi-inadempimenti dell'amministrazione, secondo quanto previsto dal codice del processo amministrativo. Nel caso dei procedimenti amministrativi che coinvolgono il Ministero dell'Interno e le prefetture, la legge indica chiaramente quali sono i soggetti legittimati a essere parte del giudizio e come deve avvenire la loro costituzione.

La questione giuridica

La controversia pone il problema della tutela giurisdizionale avverso l'inerzia della pubblica amministrazione quando quest'ultima non si pronuncia su un'istanza di revisione di un provvedimento restrittivo dei diritti della persona. Sul piano astratto, la questione riguardava se la Prefettura fosse tenuta a riesaminare la vicenda personale del ricorrente e se il suo silenzio prolungato configurasse un illecito amministrativo suscettibile di annullamento. Tuttavia, la sentenza del Tar non entra nel merito di questi profili, dichiarando il ricorso improcedibile.

La motivazione del giudice

La sentenza non contiene una motivazione articolata, conforme alla prassi dei provvedimenti di improcedibilità che talvolta si limitano all'enunciazione del dispositivo. Dalle informazioni disponibili si evince che il collegio giudicante ha ritenuto che il ricorso presentasse un vizio di natura procedurale che ne impediva la trattazione nel merito. In particolare, la Prefettura, sebbene principale destinataria dell'istanza e centro della controversia, risulta non costituita in giudizio, mentre è intervenuto il Ministero dell'Interno per il tramite dell'Avvocatura dello Stato. Questa asimmetria nella composizione del contraddittorio potrebbe aver indotto il Tar a ritenere che il ricorso non soddisfacesse i presupposti procedurali essenziali, quali la corretta citazione di tutti i soggetti legittimati a essere convenuti e la loro partecipazione al giudizio secondo le regole ordinarie.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile, il che significa che non ha esaminato nel merito la fondatezza della pretesa del ricorrente di ottenere il riesame e la revoca del divieto di detenere armi. Di conseguenza, il ricorso non ha prodotto alcun effetto vincolante e non è stata pronunciata condanna alle spese a carico di alcuna parte, essendo le spese dichiarate compensate. La sentenza è stata sottoposta a oscuramento dei dati personali a tutela della riservatezza del ricorrente, come richiesto dal decreto legislativo 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.

Massima

La ricevibilità del ricorso contro il silenzio-inadempimento dell'amministrazione rimane subordinata al rispetto dei presupposti procedurali di corretta costituzione dei convenuti e di legittima provocazione della giurisdizione secondo le norme ordinarie del processo amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Mauro Gatti,	Consigliere
Luca Iera,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
del silenzio – inadempimento serbato dalla Prefettura di -OMISSIS- nel procedimento avviato ad istanza del ricorrente in data 19 marzo 2023 e notificato via e-mail pec il 4 aprile 2023 per il riesame e conseguente revoca del divieto di detenere armi ex art. 39 TULPS;
nonché' accertamento
dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alla menzionata istanza, ciascuna per quanto di competenza
e condanna
delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alla menzionata istanza, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta.
sul ricorso numero di registro generale 1709 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberta Agnoletto, Costantino Sassano, Giuseppina Marcelletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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