Sentenza n. 202302599/2023
4f/m - Immigrazione - Istanza Emersione Lavoro Irregolare - Silenzio
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato ricorso presso il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia contro il silenzio dell'amministrazione competente in merito alla propria istanza di emersione di lavoro irregolare. Il ricorrente, versando in una situazione di occupazione non regolamentata, aveva formalmente richiesto ai competenti uffici amministrativi il riconoscimento della propria posizione lavorativa attraverso i procedimenti di emersione previsti dalla normativa nazionale, al fine di acquisire una regolarizzazione della propria permanenza e occupazione nel territorio italiano. A fronte dell'assenza di risposta entro i termini legalmente prescritti, il ricorrente aveva impugnato il silenzio amministrativo dinanzi al giudice amministrativo, chiedendo l'accertamento del diritto alla emersione e la condanna dell'amministrazione al rilascio del relativo provvedimento.
Il quadro normativo
La materia dell'emersione del lavoro irregolare è regolata dalle disposizioni del decreto legislativo numero 286 del 1998 in materia di immigrazione, nonché dalle specifiche normative volte a consentire la regolarizzazione di lavoratori stranieri in condizione di illegalità occupazionale. Il principio cardine è costituito dalla necessità di garantire condizioni di legalità sia per il lavoratore che per il datore di lavoro, permettendo mediante determinati procedimenti amministrativi il passaggio da uno status di irregolarità a uno di piena conformità alle normative sul lavoro e sull'immigrazione. Le istanze di emersione sono sottoposte a criteri di valutazione amministrativa volti a verificare la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per la regolarizzazione, procedimenti che devono concludersi entro termini perentori pena l'insorgenza del silenzio amministrativo valore positivo o negativo secondo la configurazione normativa.
La questione giuridica
Il ricorso verteva fondamentalmente sulla legittimità del silenzio mantenuto dall'amministrazione competente dinanzi a una istanza di emersione di lavoro irregolare, ovverosia sulla violazione dei termini procedimentali e sulla violazione del diritto del ricorrente di ottenere una decisione tempestiva in relazione alla propria posizione lavorativa. La questione giuridica sottesa riguardava l'effettiva sussistenza di un interesse legittimo concreto e attuale del ricorrente al rilascio del provvedimento di emersione, nonché l'identificazione della natura giuridica di tale interesse nel contesto delle procedure di regolarizzazione dello status migratorio. Vi era altresì sottesa la problematica relativa alla permanenza dei presupposti di ricevibilità del ricorso nel corso del giudizio amministrativo e alla possibilità che sopravvenuti eventi estinguessero l'interesse dedotto in giudizio.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha evidenziato che nel corso del procedimento amministrativo e del giudizio dinanzi al tribunale amministrativo sopravvennero circostanze che determinarono la venir meno della pretesa rilevante deducibile dal ricorrente, comportando l'estinzione concreta dell'interesse a ricorrere. Tale sopravvenienza può aver riguardato molteplici fattispecie: la concessione successiva da parte dell'amministrazione di un provvedimento di emersione seppur tardivo, oppure l'intervenuta modifica della posizione personale e professionale del ricorrente, ovvero ancora l'estinzione della possibilità giuridica di conseguire ancora il beneficio dell'emersione a causa del decorso temporale o di mutate condizioni normative. Il tribunale ha ritenuto che tale sopravvenienza fosse sostanziale e definitiva, privando il ricorso di qualsiasi utilità pratica e giuridica e rendendo pertanto il ricorso stesso manifestamente improcedibile ratione materiae.
La decisione
Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rigettando quindi nel merito ogni domanda del ricorrente. Non è emerso dalla documentazione disponibile alcun provvedimento di condanna alle spese di giudizio, sebbene in materia amministrativa tale condanna sia ordinaria nel caso di soccombenza totale del ricorrente. La sentenza ha acquisito efficacia definitiva per quanto attiene alla ricevibilità formale della causa, precludendo ulteriori impugnazioni sulla questione della carenza di interesse accertata.
Massima
Quando sopravvengono eventi che estinguono concretamente l'interesse del ricorrente a ottenere un provvedimento amministrativo in materia di emersione di lavoro irregolare, il ricorso dinanzi al giudice amministrativo diviene improcedibile per venir meno della pretesa rilevante dedotta in giudizio.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere, Estensore Valentina Caccamo, Referendario per la declaratoria di illegittimità - del silenzio tenuto dall’Amministrazione procedente ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm., relativamente alla mancata conclusione del procedimento amministrativo avente ad oggetto l’emersione del rapporto di lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020, avviato su domanda protocollata in data 10 agosto 2020, n. -OMISSIS-, presentata dal datore di lavoro sig. -OMISSIS- in favore del lavoratore, ricorrente, sig. -OMISSIS-. sul ricorso numero di registro generale 1678 del 2023, proposto da - -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Fabrizio Bloise e domiciliato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.; - il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno; Vista l’istanza di passaggio in decisione della controversia sugli scritti e senza discussione formulata dalla difesa del ricorrente; Visti tutti gli atti della causa; Relatore, alla camera di consiglio del 9 novembre 2023, il consigliere Antonio De Vita e udito il difensore dell’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso indicato in epigrafe. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 9 novembre 2023 con l’intervento dei magistrati:
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