Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTAAccolto

Sentenza n. 202302582/2023

4e - Industria - Istanza Accesso Prestazione Integrativa Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria - Deliberazione N. 40 - Rigetto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La società Aliscargo Airlines Spa ha presentato ricorso davanti al TAR Lombardia per contestare la deliberazione n. 40 del 28 febbraio 2023 adottata dal Comitato Amministratore del Fondo di Solidarietà per il settore del Trasporto Aereo e del Sistema Aeroportuale, gestito dall'INPS. La società aveva presentato domanda di prestazione integrativa della cassa integrazione guadagni straordinaria per il settore aereo, ma l'INPS aveva rigettato tale domanda adducendo il superamento dei termini di legge per la presentazione. La fattispecie si colloca nel contesto della crisi del trasporto aereo, settore particolarmente colpito dalla congiuntura economica avversa e che beneficia di forme di protezione sociale attraverso il Fondo di Solidarietà, istituito presso l'INPS. Aliscargo Airlines ha impugnato il provvedimento di rigetto ritenendo illegittima la motivazione basata sulla decorrenza dei termini e sostenendo il diritto alla prestazione in questione.

Il quadro normativo

Il Fondo di Solidarietà per il Trasporto Aereo rappresenta uno strumento di protezione sociale specificamente predisposto per i lavoratori del settore aereo, disciplinato da una normativa settoriale che prevede forme di cassa integrazione straordinaria. La normativa in materia stabilisce termini procedurali entro cui le domande di prestazione devono essere presentate e processate dall'INPS. I criteri di ammissibilità e i termini di decadenza per l'accesso a tali prestazioni costituiscono profili di rilevanza centrale nelle controversie amministrative che coinvolgono il Fondo. La disciplina della cassa integrazione straordinaria nel settore aereo combina disposizioni legislative e contrattuali specifiche, insieme ai principi generali della previdenza sociale e della tutela dei diritti dei lavoratori.

La questione giuridica

Il nucleo della controversia riguardava la legittimità del rigetto della domanda operato dall'INPS sulla base della mera decorrenza dei termini, senza una valutazione della ricevibilità o dell'ammissibilità sostanziale della richiesta. Si poneva il problema se l'amministrazione previdenziale potesse respingere summariamente una domanda richiamandosi al superamento di scadenze temporali senza verificare se sussistessero i presupposti per una applicazione rigorosa di tale regola. La questione implicava l'equilibrio tra l'esigenza di certezza giuridica e il rispetto dei diritti del lavoratore alla protezione sociale. In particolare, risultava rilevante se fosse stata corretta l'interpretazione restrittiva dei termini applicata dall'INPS ovvero se la domanda dovesse ritenersi egualmente ricevibile e meritevole di valutazione nel merito.

La motivazione del giudice

Il TAR ha ritenuto che il provvedimento di rigetto adottato dall'INPS presentasse difetti strutturali e motivazionali tali da comprometterne la legittimità amministrativa. Il collegio ha accolto le argomentazioni ricorrenti relative all'illegittimità della decisione di declinare la domanda esclusivamente sulla base dei termini procedurali, senza una compiuta valutazione dei presupposti sostanziali della prestazione richiesta. La sentenza ritiene che la motivazione addotta dall'INPS non sia stata congrua e proporzionata ai fatti della causa, privilegiando una interpretazione eccessivamente rigida della normativa sui termini. Il TAR ha considerato prevalente il principio di tutela dei diritti previdenziali rispetto all'applicazione meccanica di scadenze procedurali, in linea con la giurisprudenza amministrativa che tende a salvaguardare l'accesso alle prestazioni sociali ove la violazione del termine non risulti consapevole e contumace.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale accoglie il ricorso proposto da Aliscargo Airlines Spa e annulla la deliberazione n. 40 del 28 febbraio 2023 dell'INPS, restituendo la controversia all'amministrazione affinché proceda a una corretta valutazione della domanda di prestazione integrativa nel merito, senza il vincolo della decorrenza dei termini invocata nel rigetto originario. Le spese della controversia sono compensate tra le parti. Il dispositivo della sentenza è dichiarato esecutivo dall'autorità amministrativa, con la conseguenza che l'INPS dovrà provvedere alla rielaborazione della richiesta secondo le indicazioni del giudice.

Massima

L'amministrazione non può rigettare una domanda di prestazione previdenziale motivando esclusivamente sulla base della decorrenza dei termini procedurali senza effettuare una valutazione dei presupposti sostanziali e adottare una motivazione congrua, proporzionata e specifica del caso, secondo i principi della tutela dei diritti sociali e della corretta istruttoria amministrativa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Silvia Cattaneo,	Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo,	Referendario
per l'annullamento
della deliberazione n. 40 del 28 febbraio 2023 del Comitato Amministratore del Fondo di Solidarietà per il settore del Trasporto Aereo e del Sistema Aeroportuale istituito presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – INPS comunicata a mezzo pec in data 2 aprile 2023 con la quale è stata rigettata la domanda di prestazione integrativa della misura del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per decorrenza termini.
sul ricorso numero di registro generale 754 del 2023, proposto da
Aliscargo Airlines Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Isabella Nelli e Guido Ciminello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Inps-Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps-Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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