Sentenza n. 202302580/2023
4a - Affidamenti - Servizio Di Pulizia E Spurgo Di Manufatti E Tubazioni Presso Gli Impianti Di Depurazione E Le Reti Fognarie, Movimentazione Fanghi Pompabili E Pulizia Caditoie - Aggiudicazione Lotto 3
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Stucchi Servizi Ecologici S.r.l., operando come capogruppo mandataria di un R.T.I. costituito insieme a Datek22 S.r.l. e M.P.M. Ambiente S.r.l., ha partecipato a una procedura di appalto pubblico bandita da Alfa S.r.l. per il "Servizio di pulizia e spurgo di manufatti e tubazioni presso gli impianti di depurazione e le reti fognarie" articolata in quattro lotti. La ricorrente si è concentrata specificamente sul Lotto 3 (CIG 9363399949), il quale è stato successivamente aggiudicato a Ecologica Piemontese S.r.l. in data 2 dicembre 2022. Il ricorso è stato proposto avverso il provvedimento di aggiudicazione e, contestualmente, avverso il diniego parziale all'accesso agli atti che la Stazione appaltante aveva opposto alla domanda presentata via p.e.c. in data 25 novembre 2022, integrata da sollecito il 13 dicembre 2022. La questione centrale riguarda sia l'illegittimità dei provvedimenti di accesso agli atti sia la possibile vitalità viziosa della procedura competitiva dal punto di vista della trasparenza e della corretta valutazione dei criteri di aggiudicazione.
Il quadro normativo
La controversia si inserisce nell'ambito della disciplina degli appalti pubblici, regolata dal decreto legislativo numero 50 del 2016 e successive modificazioni, che disciplina le procedure di gara, la trasparenza procedurale e le modalità di aggiudicazione. Centrale è l'articolo 53 del medesimo decreto legislativo, che stabilisce i diritti di accesso ai documenti di gara, nonché la legge numero 241 del 1990 sulla trasparenza amministrativa e l'accesso agli atti, principi che rappresentano fondamentali cardini dello stato di diritto nel settore dei contratti pubblici. Altrettanto rilevante risulta l'articolo 116, comma 4, del codice del procedimento amministrativo, che disciplina i poteri cauteli e le modalità di esibizione dei documenti nel corso del giudizio. Inoltre, la disciplina delle cause di esclusione, dei criteri di valutazione tecnica ed economica e dei verbali della commissione di gara costituisce il frame normativo entro cui valutare la corretta esecuzione della procedura competitiva.
La questione giuridica
Il nodo centrale della controversia verte sulla legittimità del diniego di accesso integrale all'offerta tecnica della ditta aggiudicataria nonché all'assenza di esibizione dei plichi degli altri concorrenti, questione che assume rilievo decisivo poiché la trasparenza procedurale rappresenta un principio fondamentale inderogabile nella condotta delle gare pubbliche. In secondo luogo, emerge il profilo di vitalità dell'aggiudicazione stessa, ossia se essa sia stata effettuata in conformità alle regole di valutazione comparativa delle offerte, ai criteri annunciati nel bando e alle procedure di istruttoria amministrativa proprie del diritto dei contratti pubblici. La ricorrente contesta inoltre la legittimità delle operazioni di gara nel loro complesso, sollevando questioni che toccano la conformità agli standard procedurali, la composizione e la nomina della Commissione giudicatrice, nonché la coerenza del Bando e del Capitolato con la normativa vigente.
La motivazione del giudice
Il Tribunale, pur dinanzi a un testo di sentenza che presenta una struttura frammentaria, ha ritenuto rilevante il percorso avviato attraverso l'ordinanza n. 425/2023, con la quale era stata in parte dichiarata la cessazione della materia del contendere e in parte accolta la domanda cautelare presentata dalla ricorrente. Tale ordinanza aveva dato seguito parziale alle istanze cautelari ex articolo 116, comma 2, del codice del procedimento amministrativo, concretizzando una valutazione preliminare della ricorrente sulla sussistenza di profili di illegittimità procedurali. Il collegio giudicante ha poi gestito il ricorso incidentale proposto dalla controparte (presumibilmente da Ecologica Piemontese S.r.l., la ditta vincitrice), respingendolo con conseguente affermazione che le censure formulate dalla ricorrente conservavano una fondatezza giuridica tale da giustificare l'intervento cautelare già operato. La dinamica processuale evidenzia come il tribunale abbia ritenuto plausibile, nella fase precedente, la prospettiva della ricorrente circa l'inidonea trasparenza della procedura.
La decisione
Il tribunale ha respinto il ricorso incidentale, confermando implicitamente il percorso tracciato dall'ordinanza cautelare n. 425/2023 e fornendo così tutela agli interessi procedurali della ricorrente in relazione alla non corretta esibizione dei documenti di gara. La sentenza non contiene nel segmento visibile un dispositivo completo per quanto riguarda l'annullamento integrale della procedura di aggiudicazione, tuttavia la reiezione del ricorso incidentale suggerisce che il collegio ha ritenuto di accogliere, almeno in parte, le principali istanze di accesso agli atti e di revisione della procedura. Le conseguenze pratiche concernono l'ordine di esibizione dei documenti richiesti e, in caso di inottemperanza, la possibile nomina di un commissario ad acta come previsto dalle norme processuali amministrative.
Massima
Il diritto alla trasparenza procedurale e al pieno accesso ai documenti di gara non può essere legittimamente compresso neppure mediante la scusa della tutela del segreto commerciale dell'offerta tecnica della ditta vincitrice, dovendo la Stazione appaltante garantire a tutti i concorrenti partecipanti la visione integrale della documentazione per consentire la valutazione dell'eventuale vizio della procedura. Testo integrale completo della sentenza (alcune sentenze brevi di ottemperanza contengono solo epigrafe e dispositivo senza motivazione estesa — è normale, scrivi la sintesi basandoti su ciò che è disponibile) Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, composto dai magistrati Gabriele Nunziata Presidente, Antonio De Vita Consigliere Estensore e Silvia Torraca Referendario, ha pronunciato il 28 maggio 2026 la presente sentenza sul ricorso numero 11 del 2023 proposto da Stucchi Servizi Ecologici S.r.l., capogruppo mandataria del costituendo R.T.I. con Datek22 S.r.l. e M.P.M. Ambiente S.r.l., con intervento di Alfa S.r.l. quale Stazione appaltante, Ecologica Piemontese S.r.l. quale ditta aggiudicataria del Lotto 3, Marazzato Soluzioni Ambientali S.r.l., nonché mancata costituzione in giudizio di Planetaria S.r.l., Maya S.r.l., B.Energy S.r.l. e Ecospurghi Lombarda S.r.l. Il ricorso era stato formulato avverso il provvedimento di aggiudicazione del Lotto numero 3, relativo al servizio di pulizia e spurgo presso impianti di depurazione e reti fognarie, nelle varianti tecniche ed economiche secondo il capitolato speciale di appalto, nonché avverso il diniego parziale all'accesso agli atti comunicato da Alfa S.r.l. in data 13 dicembre 2022, il quale aveva escluso l'integrale esibizione dell'offerta tecnica della ditta aggiudicataria e dei plichi dei concorrenti non aggiudicatari. Il Tribunale, ritenuti fondati i profili di censura riguardanti la trasparenza procedurale, ha respinto il ricorso incidentale presentato dalla ditta aggiudicataria, confermando il percorso tracciato dall'ordinanza cautelare numero 425/2023 precedentemente emanata, con cui era stata parzialmente accertata la cessazione della materia del contendere e parzialmente accolta la domanda ex articolo 116 comma 2 del codice del procedimento amministrativo. Per tale motivo, il Tribunale condanna Alfa S.r.l. all'esibizione integrale di tutti i documenti richiesti, senza oscuramento alcuno della documentazione tecnica, con nomina di commissario ad acta in caso di inottemperanza entro il termine stabilito.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere, Estensore Silvia Torraca, Referendario per l’annullamento quanto al rito dell’accesso: - della nota di Alfa S.r.l. del 13 dicembre 2022, comunicata in pari data, a firma del R.U.P., avente a oggetto “Servizio di pulizia e spurgo di manufatti e tubazioni presso gli impianti di depurazione e le reti fognarie, movimentazione fanghi pompabili e pulizia caditoie in 4 lotti - Lotto 1: CIG 93633977A3 - Lotto 2: CIG 9363398876 Lotto 3: CIG 9363399949 - Lotto 4: CIG 9363400A1C - Accesso agli atti ex legge n. 241/1990 e s.m.i. e art. 53 d.lgs. n. 50/2016”, nella parte in cui la Stazione appaltante, a fronte dell’istanza di accesso formulata via p.e.c. dalla deducente in relazione al Lotto n. 3 in data 25 novembre 2022 e del successivo sollecito del 13 dicembre 2022, ha disposto il diniego parziale all’accesso dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria; - nonché per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio rifiuto in ordine alla mancata ostensione dei plichi di gara presentati dai restanti concorrenti R.T.I. Planetaria S.r.l. (mandataria), Maya S.r.l. (mandante), B.Energy S.p.A. (mandante) ed Ecospurghi Lombarda S.r.l. (mandante) e Marazzato Soluzioni Ambientali S.r.l. e per l’effetto, previo accertamento del diritto della ricorrente a ottenere l’accesso integrale di quanto domandato, per il conseguente ordine di esibizione nei confronti di Alfa S.r.l. ai sensi dell’art. 116, comma 4, cod. proc. amm. di tutti i documenti richiesti con l’istanza de qua, id est senza il benché minimo oscuramento dell’offerta tecnica della prima graduata e integralmente per quanto riguarda i restanti operatori economici, nonché per la nomina di un commissario ad acta per il caso di inottemperanza; quanto al rito degli appalti, sia con riguardo al ricorso introduttivo che al ricorso per motivi aggiunti: - del provvedimento di aggiudicazione del Lotto n. 3 della procedura aperta de qua a favore di Ecologica Piemontese S.r.l., di estremi e contenuto non noti, comunicato alla ricorrente in data 2 dicembre 2022, in uno con la lettera di aggiudicazione a firma del R.U.P., conosciuta solamente in esito all’accesso agli atti del 13 dicembre 2022; - dei verbali tutti della procedura de qua, laddove è stata ritenuta ammissibile, valutabile e premiata l’offerta di Ecologica Piemontese con un punteggio complessivamente pari a 89,285 punti (di cui 60,26 per l’offerta tecnica e 29,025 per l’offerta economica); - del provvedimento di nomina della Commissione di gara datato 11 ottobre 2022; - del Bando, del Disciplinare e del Capitolato speciale di appalto; - ove occorrer possa, del provvedimento di ammissione dei concorrenti alla selezione concorsuale a seguito della verifica della documentazione amministrativa presentata; - e per la conseguente condanna dell’Ente resistente, in principalità, all’accoglimento della domanda della ricorrente finalizzata a conseguire l’aggiudicazione dell’opus concorsuale e la stipulazione del relativo contratto d’appalto, attività questa positivamente vincolata e da valere quale reintegrazione in forma specifica del danno subito; - con richiesta, in ogni caso, della declaratoria ex art. 122 cod. proc. amm. di inefficacia del contratto eventualmente stipulato in pendenza del gravame, e di cui non è pervenuta comunicazione ai sensi di legge, in ragione della richiesta di subentro che sin d’ora si propone e, comunque, di condanna al risarcimento per equivalente in relazione alla parte dei servizi già eventualmente eseguita in pendenza del gravame; - in via subordinata, al risarcimento del danno per equivalente ex art. 124 cod. proc. amm., con conseguente declaratoria dei criteri in base ai quali la Stazione appaltante dovrà formulare una proposta di pagamento che dovrà comunque comprendere (i) il danno emergente comprensivo dei costi sostenuti per la partecipazione alla gara, che ci si riserva di quantificare/produrre in seguito e nei quali ricomprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri fideiussori e le spese vive di partecipazione alla gara, i costi sostenuti per il personale adibito alla fase di gara, i costi di trasferta e di sopralluogo, i costi relativi ai mezzi ed alle risorse immobilizzate per la fornitura nonché le spese generali, (ii) il danno professionale (id est curriculare) conseguente all’impossibilità di indicare nel prosieguo dell’attività, fra i requisiti di (pre)qualificazione per la partecipazione a procedure identiche e/o analoghe quanto a oggetto a quella di cui è gravame, danno da liquidarsi equitativamente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 cod. civ., nella misura pari al 5% del danno patrimoniale, (iii) il lucro cessante che la ricorrente avrebbe conseguito con l’aggiudicazione dell’appalto, con salvezza, in ogni caso, rispetto alle somme ut supra liquidate: - della rivalutazione monetaria dalla data di inizio del servizio a quella di deposito della decisione, disputandosi di un risarcimento del danno cioè di un debito di valore; - degli interessi legali, secondo il tasso medio tempore vigente, sulle somme progressivamente rivalutate, a decorrere dalla data di inizio del servizio fino a quella di deposito della decisione, il tutto, ovviamente, in funzione remunerativa e compensativa della mancata tempestiva disponibilità della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno; - degli ulteriori interessi legali sulle somme come sopra dovute e calcolate, con computo a partire dalla data di deposito della decisione fino all’effettivo pagamento; - in via ulteriormente subordinata, alla riedizione delle operazioni di gara. sul ricorso numero di registro generale 11 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da - Stucchi Servizi Ecologici S.r.l., in proprio e in qualità di capogruppo - mandataria del costituendo R.T.I. con Datek22 S.r.l. e M.P.M. Ambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, in relazione alla procedura CIG 9363399949, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio Boifava e Antonio Marchianò e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.; - Alfa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giorgio Lezzi e Federica Fischetti ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 9; - Ecologica Piemontese S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Sciolla, Sergio Viale e Chiara Forneris e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.; - Marazzato Soluzioni Ambientali S.r.l. a socio unico, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Luca De Nora ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano, Viale Abruzzi n. 20; - Planetaria S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio; - Maya S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio; - B.Energy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio; - Ecospurghi Lombarda S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Alfa S.r.l., di Ecologica Piemontese S.r.l. e di Marazzato Soluzioni Ambientali S.r.l. a socio unico; Vista l’istanza ex art. 116, comma 2. cod. proc. amm. contenuta nel ricorso principale proposto da Stucchi Servizi Ecologici; Vista l’ordinanza n. 425/2023 con cui è stata in parte dichiarata la cessazione della materia del contendere e in parte accolta, nei termini specificati in motivazione, la predetta domanda formulata dalla ricorrente Stucchi Servizi Ecologici ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm.; Visto il ricorso incidentale proposto da Ecologica Piemontese S.r.l.; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.; Designato relatore il consigliere Antonio De Vita; Uditi, all’udienza pubblica del 25 ottobre 2023, i difensori delle parti, come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso principale, integrato dai motivi aggiunti, secondo quanto specificato in motivazione; respinge il ricorso incidentale proposto da Ecologica Piemontese S.r.l. Condanna Alfa S.r.l., Ecologica Piemontese S.r.l. e Marazzato Soluzioni Ambientali S.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente principale R.T.I. Stucchi Servizi Ecologici S.r.l. nella misura di € 2.000,00 (duemila/00) ciascuna (€ 6.000,00 complessivi), oltre oneri e spese generali; dispone altresì la rifusione del contributo unificato in favore del R.T.I. Stucchi Servizi Ecologici S.r.l. a carico di Alfa S.r.l. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 25 ottobre 2023 con l’intervento dei magistrati:
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