Sentenza n. 202300256/2023
4h/x/r - Forze Armate - Istanza Pensione Privilegiata - Istanza Accesso Agli Atti
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorso è stato presentato da un militare o da un ex militare delle Forze Armate nei confronti dell'amministrazione competente (presumibilmente il Ministero della Difesa o l'ente previdenziale militare). Il ricorrente ha presentato due istanze collegate tra loro: da un lato ha richiesto il riconoscimento di una pensione privilegiata, cioè della pensione speciale spettante ai militari in servizio o congedati, e dall'altro ha richiesto l'accesso agli atti amministrativi necessari per documentare i propri diritti o per contestare una valutazione sfavorevole dell'amministrazione. La situazione fattuale sottesa al ricorso riguarda pertanto la definitiva determinazione dei diritti pensionistici del ricorrente nel sistema previdenziale proprio delle Forze Armate, nonché la disponibilità della documentazione amministrativa indispensabile per fondare tale rivendicazione.
Il quadro normativo
La materia dei diritti pensionistici dei militari è regolata da una serie articolata di leggi e regolamenti specifici che disciplinano il trattamento pensionistico privilegiato riconosciuto ai membri delle Forze Armate in virtù della natura particolare della loro posizione giuridica e dell'attività svolta. I principi generali del diritto amministrativo applicabili includono il diritto di accesso ai documenti amministrativi, sancito dalla legge numero duecentosei del millenovecentonovanta (Legge Forti) e successivamente integrato dal Codice dell'Amministrazione Digitale, nonché il diritto a ricevere dagli uffici pubblici provvedimenti tempestivi e motivati. In particolare, l'amministrazione è tenuta sia a pronunciarsi sulle istanze presentate dai cittadini secondo i tempi e le procedure previsti, sia a consentire l'accesso alla documentazione che supporta le proprie decisioni, salvo i casi di esclusione previsti dalla legge.
La questione giuridica
La controversia investiva due profili distinti ma interconnessi: da un lato, il riconoscimento della pensione privilegiata e la corretta applicazione dei criteri normativi per la sua determinazione, dall'altro il diritto di accesso alla documentazione amministrativa necessaria per contestare le valutazioni dell'ufficio. La complessità della questione derivava dal fatto che il ricorrente doveva contemporaneamente ottenere il provvedimento favorevole sulla pensione e assicurarsi di disporre di tutta la documentazione utile a supportare le proprie pretese o a verificare la legittimità delle decisioni amministrative. Il giudice amministrativo doveva valutare se l'amministrazione avesse correttamente istruito e deciso sulle istanze del ricorrente, rispettando gli obblighi di trasparenza e corretta procedimentalizzazione.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha ragionato nel senso che, nel corso del procedimento o successivamente alla presentazione del ricorso, la materia del contendere è venuta meno in conseguenza dell'accoglimento totale o sostanziale delle istanze del ricorrente da parte dell'amministrazione. Ciò significa che l'ufficio competente ha provveduto a riconoscere i diritti pensionistici rivendicati ovvero ha reso disponibile la documentazione richiesta, eliminando così le ragioni di conflitto tra le parti. Il collegio giudicante ha quindi accertato che la situazione fattuale e giuridica sottesa al ricorso aveva subito una trasformazione sopravvenuta tale da rendere il giudizio non più necessario per la tutela dei diritti del ricorrente.
La decisione
Il TAR Lombardia, Sezione Quarta, ha dichiarato cessata la materia del contendere estinguendo il ricorso. Questa decisione comporta che il procedimento giurisdizionale è stato chiuso senza una pronuncia nel merito, poiché lo scopo del ricorso (ottenere il riconoscimento della pensione privilegiata e l'accesso agli atti) è stato raggiunto o è divenuto irrilevante nel corso del procedimento. Il ricorrente quindi ha ottenuto la soddisfazione delle proprie istanze, anche se attraverso lo strumento della cessazione della materia piuttosto che attraverso una sentenza che accogliesse formalmente il ricorso.
Massima
Quando l'amministrazione accoglie le istanze presentate dal ricorrente nel corso del procedimento amministrativo, rendendo così superflua la pronuncia del giudice, il ricorso deve essere estinto per cessata materia del contendere, in quanto il diritto dedotto risulta già soddisfatto dalla condotta dell'ente.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore Antonio De Vita, Consigliere per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio – rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti, inviata in data 22.09.2022, a mezzo PEC, con la quale il ricorrente ha chiesto all'Istituto resistente l'accesso integrale seguenti documenti citata nella nota INPS – Gestione Dipendenti Pubblici, prot. n. 104357 del 17.03.2017: - Pareri del Comitato di Verifica BLB N. 1588 del 19.10.2011; - Verbale della Commissione Medico Ospedaliera – CMO n. 3 del 13.01.2014; - Verbale della Commissione Medico Ospedaliera – CMO n. 264 del 11.10.2005; - Verbale della Commissione Medico Ospedaliera – CMO n. 78 del 03.06.2002; - Verbale della Commissione Medico Ospedaliera – CMO n. 48 del 23.05.2006; - Verbale della Commissione Medico Ospedaliera – CMO mod. C n. 165 del 19.05.2010; e per il conseguente accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente ad avere pieno accesso alla documentazione richiesta; sul ricorso numero di registro generale 3204 del 2022, proposto da Alessandro Zamparo, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Moroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mirella Mogavero e Roberto Maio, con domicilio eletto presso l’ufficio dell’Avvocatura Distrettuale dell’I.N.P.S., in Milano, via Savarè n. 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato che con nota depositata il 10.1.2023 il ricorrente ha dichiarato di avere avuto accesso a tutta la documentazione richiesta successivamente al deposito del ricorso; deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere; le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, salvo il rimborso del contributo unificato, da porsi a carico dell’I.n.p.s., non avendo quest’ultimo finito la prova di avere consentito l’accesso prima della instaurazione del giudizio; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato in favore del ricorrente. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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