Sentenza n. 202300255/2023
4a - Affidamenti - Servizi - Servizi Di Trattamento Dei Rifiuti Urbani - Lotto N. 2 - Rifiuti Biodegradabili Di Cucine E Mense
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La Montello S.p.A. ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (Sezione Quarta) contro una procedura di gara indetta dalla società ASM – Impianti e Servizi Ambientali S.p.A. per l'affidamento dei servizi di trattamento dei rifiuti urbani. Nello specifico, la ricorrente ha impugnato il verbale del Consiglio di Amministrazione di ASM del 6 settembre 2022 con il quale era stata approvata la procedura di gara, il bando pubblicato l'8 settembre 2022 (lotto 2 con CIG 9388492CAE) e tutti i documenti che componevano la lex specialis della gara, compreso il disciplinare, il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, le condizioni contrattuali e la relazione descrittiva. La procedura era stata indetta a mezzo di una gara aperta ai sensi degli articoli 58 e 60 del decreto legislativo numero 50 del 2016, ed era suddivisa in tre lotti complessivi. La ricorrente aveva dunque una posizione processuale volta all'annullamento dell'intera procedura di gara e di tutti gli atti ad essa collegati.
Il quadro normativo
La controversia si iscrive nel contesto della disciplina dei contratti pubblici, regolata dal decreto legislativo numero 50 del 2016, che costituisce il codice dei contratti pubblici italiano. Tale codice stabilisce le procedure per l'affidamento di servizi pubblici, distinguendo tra procedure aperte, ristrette e negoziate, con specifici requisiti di trasparenza, pubblicità e parità di trattamento tra i concorrenti. Nel caso in questione, ASM aveva scelto di procedere con una gara aperta ai sensi degli articoli 58 e 60 del decreto, procedura che deve rispettare rigorosi criteri di pubblicità e di valutazione non discriminatoria. Inoltre, la disciplina del ricorso amministrativo ordinario rimanda ai principi generali di cui agli articoli 35, comma 1, lettera c, e 85, comma 9 del codice del processo amministrativo, che delineano i presupposti di ricevibilità del ricorso stesso, tra cui la necessaria sussistenza di un interesse concreto, personale, attuale e diretto della ricorrente.
La questione giuridica
Il punto dirimente della controversia riguarda la persistenza dell'interesse della ricorrente a ricorrere al momento della decisione del giudice amministrativo. Nel corso del procedimento, intercorso tra la presentazione del ricorso nel 2022 e l'udienza pubblica del 27 gennaio 2023, è sopravvenuto un evento che ha inciso profondamente sullo status della controversia: il completamento della procedura di gara con la relativa individuazione dell'aggiudicatario. La sentenza infatti non entra nel merito delle censure sollevate dalla ricorrente riguardanti la legittimità della procedura di gara, bensì dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ciò significa che, nel momento in cui il giudice si appresta a decidere, la ricorrente non possiede più la qualità processuale necessaria a continuare il giudizio, in quanto la fattispecie che avrebbe potuto darle una utilità concreta e immediata dal ricorso è venuta meno.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, composto dal Presidente Gabriele Nunziata, dal Consigliere Alberto Di Mario e dalla Primo Referendario Katiuscia Papi (relatrice), ha ritenuto che nel corso del giudizio sia sopravvenuto un difetto di interesse della ricorrente, circostanza che rende il ricorso improcedibile secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa. Nel diritto amministrativo, l'interesse del ricorrente deve sussistere in modo concreto, attuale e personale: non è sufficiente che il ricorrente abbia avuto un interesse legittimo al momento della presentazione del ricorso, ma è necessario che tale interesse persista al momento della pronuncia della sentenza. La giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che, quando una procedura di gara si sia conclusa con l'affidamento della medesima a soggetti diversi dal ricorrente, quest'ultimo perda automaticamente l'interesse a continuare il giudizio, poiché non potrebbe in alcun modo conseguire una utilità dalla sentenza favorevole. Infatti, l'annullamento della procedura di gara dopo il suo completamento non porterebbe a ricostituire le condizioni per l'aggiudicazione alla ricorrente, e tanto meno potrebbe restituire alla medesima l'opportunità di concorrere. Il collegio ha quindi concluso che, indipendentemente dal fondamento delle censure sollevate dalla ricorrente, il ricorso dovesse essere dichiarato improcedibile.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, conseguentemente cessando di valutare il merito delle contestazioni formulate dalla ricorrente relativamente alla legittimità della procedura di gara. La sentenza ha altresì disposto il compenso delle spese di giudizio tra le parti, applicando il principio della compensazione nei casi di ricorsi dichiarati improcedibili per vizi di cui il ricorrente medesimo avrebbe dovuto accorgersi. L'ordinanza finale prescrive che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa secondo le modalità ordinarie. La pronuncia è diventata definitiva e non è soggetta a ulteriori impugnazioni ordinarie.
Massima
Ricorso amministrativo proposto contro una procedura di gara risulta improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse qualora, nel corso del giudizio, la procedura medesima sia stata conclusa con affidamento ad altri, privando così il ricorrente della concreta possibilità di conseguire una utilità pratica dall'eventuale accoglimento della domanda.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento - del Verbale del C.d.A. di ASM – Impianti e Servizi Ambientali S.p.A. del 6 settembre 2022 con il quale è stata approvata la procedura di gara per l'affidamento “dei servizi di trattamento dei rifiuti urbani” e di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e ivi menzionati; - del Bando di gara (lotto 2 - CIG 9388492CAE) spedito per la pubblicazione l'8.09.2022 di ASM – Impianti e Servizi Ambientali S.p.A. con il quale è stata indetta la procedura aperta ex art. 58 e 60 del d. lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei “servizi di trattamento dei rifiuti urbani” suddivisa in tre lotti; - di tutti gli atti e documenti che compongono la lex specialis di gara, ivi compresi il Disciplinare di gara, Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, le Condizioni contrattuali, la Relazione descrittiva; - di ogni atto presupposto, connesso e comunque consequenziale. sul ricorso numero di registro generale 2786 del 2022, proposto dalla Montello S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Clarizia e Pier Paolo Nocito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; A.S.M. – Impianti e Servizi Ambientali S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Davide Angelucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di A.S.M. – Impianti e Servizi Ambientali S.p.A.; Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e trattenuta la causa in decisione sulla base degli scritti, come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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