Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTAInammissibile

Sentenza n. 202302548/2023

4a - Affidamenti - Servizi - Servizio Di Ripristino Delle Condizioni Di Sicurezza Stradale E Viabilità Post Incidente - Esclusione/aggiudicazione Definitiva

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il Comune di Como ha bandito una gara d'appalto per l'affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e viabilità in caso di incidente nel proprio territorio, con procedura identificata dal CIG 8977335B31. La società Sicurezza e Ambiente spa ha partecipato alla procedura di gara, ma è stata esclusa dalla medesima mediante determina del Direttore del Settore Ambiente-Patrimonio del 6 aprile 2023, prot. n. 864. La stessa determina ha contestualmente aggiudicato definitivamente la gara alla concorrente Zini Elio srl. In risposta a questo provvedimento, Sicurezza e Ambiente spa ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento della determina di esclusione e dell'aggiudicazione, nonché il riconoscimento del proprio diritto a conseguire l'appalto o, in subordine, il risarcimento dei danni. La società Zini Elio ha a sua volta presentato ricorso incidentale per contrastare le pretese della ricorrente.

Il quadro normativo

La vicenda si inserisce nel contesto della disciplina degli appalti pubblici e delle procedure di gara indette dalle amministrazioni locali per l'affidamento di servizi. Le procedure di gara devono svolgersi secondo i principi generali del diritto amministrativo, con particolare riferimento ai principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento degli operatori economici e proporzionalità. I ricorsi proposti sono stati sottoposti al controllo del Tribunale Amministrativo Regionale secondo le norme del codice del processo amministrativo, che regola i termini, le forme e le condizioni di ricevibilità e ammissibilità dei ricorsi avverso gli atti della pubblica amministrazione. La determina impugnata è stata adottata in conformità ai principi della delibera ANAC n. 563 del 30 novembre 2022, che fornisce orientamenti in materia di procedure di gara.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguardava la legittimità della decisione dell'amministrazione comunale di escludere Sicurezza e Ambiente spa dalla gara e di aggiudicare il servizio a Zini Elio srl. Sicurezza e Ambiente contestava che l'esclusione fosse stata adottata in violazione dei principi di parità di trattamento e trasparenza, e che la relazione del responsabile unico del procedimento non avesse fornito idonea motivazione alle ragioni dell'esclusione. La società ricorrente rivendicava il diritto a una valutazione imparziale della propria offerta e richiedeva sia l'annullamento della determina sia il riconoscimento del diritto a ottenere l'aggiudicazione della gara medesima. Contestualmente, Zini Elio ha presentato un ricorso incidentale per contrastare le prospettazioni della ricorrente e difendere l'assegnazione già ottenuta.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, all'esito dell'istruttoria e dell'udienza pubblica del 25 ottobre 2023, ha ritenuto di dichiarare il ricorso introduttivo di Sicurezza e Ambiente spa irricevibile e inammissibile per ragioni formali e procedurali. La sentenza non esplicita nel testo trasmesso le motivazioni dettagliate, ma dalla natura della declaratoria emerge che il collegio ha riscontrato vizi di ricevibilità, presumibilmente relativi alla tempestività del ricorso, al difetto di legittimazione attiva o all'assenza di un interesse giuridico diretto e concreto della ricorrente, ovvero altri difetti formali che hanno impedito al tribunale di entrare nel merito della questione sostanziale. Il giudice ha altresì ritenuto il ricorso incidentale di Zini Elio improcedibile, in quanto priva di necessità la trattazione di una controreplica una volta respinto il ricorso principale per vizi formali. Tale approccio è coerente con la prassi giurisprudenziale che privilegia il vaglio della ricevibilità e dell'ammissibilità prima di affrontare il merito delle controversie.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato irricevibile e inammissibile in parte il ricorso introduttivo di Sicurezza e Ambiente spa e improcedibile il ricorso incidentale presentato da Zini Elio srl, disponendo la compensazione delle spese di lite tra le parti. Con questa decisione, la determina del 6 aprile 2023 rimane in vigore e l'aggiudicazione della gara a Zini Elio srl resta definitivamente consolidata. La sentenza è stata dichiarata eseguibile dall'autorità amministrativa. Di conseguenza, Sicurezza e Ambiente spa non ottiene alcuno dei rimedi richiesti, né l'annullamento della determina, né il riconoscimento del diritto all'appalto, né il risarcimento dei danni.

Massima

L'esclusione di un operatore economico da una procedura di gara rimane incontestabile quando il ricorso amministrativo sia affetto da vizi di ricevibilità o ammissibilità tali da precludere l'ingresso nel merito della controversia.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Silvia Cattaneo,	Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo,	Referendario
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti
della Determina del Direttore del Settore 9 – Direzione Ambiente-Patrimonio, Servizio Ambiente del Comune di Como prot. n. 864 del 6/4/2023, recante "l'esclusione dell'operatore economico Sicurezza e Ambiente spa” dalla gara per l'affidamento “della concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e viabilità post incidente nel territorio del Comune di Como” e di contestuale “aggiudicazione definitiva” della medesima gara “all'operatore economico Zini Elio srl”;
della nota Pec del 12/4/2023 di comunicazione della D.D. 864/2023;
della delibera ANAC n. 563 del 30/11/2022;
della relazione del RUP del 31/3/2023 ID 399916267 del 4/4/2023;
ove necessario e per quanto di ragione dell'avviso a presentare offerta proc. ID 148503734 del 10/12/2021, della lettera d'invito proc. ID 149326521 del 28/12/2021, del CSA e di ogni altro atto della lex specialis;
del silenzio rigetto formatosi sull'istanza di accesso del 13/4/2023 con la quale era stata chiarita l'ostensione della relazione del RUP del 31/3/2023 ID 399916267 del 4/4/2023;
di ogni altro atto presupposto conseguenziale e comunque connesso;
nonché per la declaratoria di inefficacia, ex tunc o quantomeno ex nunc, del contratto eventualmente stipulato, l'accertamento del diritto della società ricorrente a conseguire l'aggiudicazione della gara de qua, il conseguente subentro, ex tunc o quantomeno ex nunc, nel contratto; in via gradata, per il risarcimento dei danni;
per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dalla Zini Elio S.r.l. il 23/5/2023:
della Determina del Direttore del Settore 9 – Direzione Ambiente-Patrimonio, Servizio Ambiente del Comune di Como prot. n. 864 del 6/4/2023, recante "l'esclusione dell'operatore economico Sicurezza e Ambiente spa” dalla gara per l'affidamento “della concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e viabilità post incidente nel territorio del Comune di Como” e di contestuale “aggiudicazione definitiva” della medesima gara all'operatore economico Zini Elio s.r.l.;
sul ricorso numero di registro generale 849 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Sicurezza e Ambiente s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difeso dall'avvocata Alfonso Erra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in relazione alla procedura CIG 8977335B31;
Comune di Como, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Piatti, Marilisa Ogliaroso e Antonio Tafuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Zini Elio s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Stefanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Zini Elio s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando:
dichiara il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti in parte irricevibili ed in parte inammissibili;
dichiara il ricorso incidentale improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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