Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUINTAACCOLTO PARZIALMENTE

Sentenza n. 202302545/2023

1l - Università - Selezione Per L’assunzione Di N. 1 Ricercatore A Tempo Determinato - Approvazione Atti Procedura - Approvazione Graduatoria

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorso nasce dalla partecipazione di un candidato a una selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato presso l'Università degli Studi di Pavia, indetto con decreto rettorale nel 2022 per il settore scientifico-disciplinare ICAR/14 presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura. Il ricorrente contesta la regolarità dell'intero procedimento di selezione, dalle modalità di nomina della commissione giudicatrice fino agli atti valutativi delle prove, compresa la prova orale e l'attribuzione del punteggio finale che ha determinato la graduatoria di merito. La controversia riguarda dunque un procedimento di reclutamento nel settore dell'istruzione superiore, dove le irregolarità procedurali possono inficiare l'intera selezione e ledere il diritto dei candidati a una valutazione imparziale secondo criteri predeterminati e trasparenti.

Il quadro normativo

La selezione si svolge secondo le disposizioni dell'articolo 24, comma 3, lettera a, della legge 240 del 2010, che disciplina il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato presso le università italiane. Tale norma prevede che le selezioni devono essere espletate da commissioni giudicatrici nominate secondo le modalità stabilite dai regolamenti universitari e deve seguire una procedura rigorosa che garantisca trasparenza, imparzialità e conformità ai criteri prefissati. La legislazione universitaria italiana impone inoltre che i criteri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche siano individuati anticipatamente e comunicati ai candidati, garantendo così la prevedibilità della valutazione e impedendo arbitrarietà nella selezione. Il principio fondamentale sotteso a queste disposizioni è che il reclutamento universitario costituisce una manifestazione della libertà accademica, ma deve comunque rispettare i principi di legalità, imparzialità e parità di trattamento propri dell'attività amministrativa.

La questione giuridica

Il nodo centrale della controversia riguarda se la commissione giudicatrice sia stata correttamente costituita, se i criteri di valutazione siano stati applicati uniformemente e correttamente a tutti i candidati, e se i verbali della valutazione preliminare e della prova orale riflettano effettivamente il merito dei candidati secondo i parametri fissati. In particolare, il ricorrente contesta gli atti della commissione nella loro globalità, dalla preliminare valutazione dei titoli e delle pubblicazioni fino alla prova orale, sollevando implicitamente questioni sulla legittimità della composizione della commissione stessa o su eventuali violazioni procedurali che avrebbero compromesso l'imparzialità della valutazione. La questione è rilevante perché tocca il diritto costituzionale di accesso alle posizioni di impiego pubblico e universitario in condizioni di eguaglianza e merito, diritto che deve essere garantito mediante procedure corrette e imparziali.

La motivazione del giudice

Sebbene la sentenza sia priva di motivazione estesa, il dispositivo rivela che il TAR ha ritenuto fondato il ricorso almeno in parte, accogliendo la richiesta di annullamento degli atti della commissione giudicatrice per quanto riguarda la valutazione preliminare e finale dei candidati. L'annullamento è stato disposto con la specificazione che deve avvenire "ai fini della riedizione, da parte della commissione concorsuale in diversa composizione", il che implica un vizio nella composizione della commissione originaria, ritenuta dall'organo giurisdizionale inidonea a svolgere le valutazioni in conformità ai principi di imparzialità. Tuttavia, il TAR ha precisato che la riedizione deve avvenire "nel rispetto dei parametri e sotto-parametri analitici fissati nel verbale n. 1 del 16 dicembre 2022", il che significa che il TAR ha ritenuto legittimi i criteri di valutazione formulati dalla commissione nella riunione preliminare, ma ha contestato l'applicazione concreta di tali criteri o la legittimità della composizione della commissione stessa. Il giudice ha quindi operato una differenziazione: criteri sì, ma organo chiamato a valuare no, o applicazione viziata.

La decisione

Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso parzialmente, annullando il decreto rettoriale di approvazione degli atti della selezione e, conseguentemente, tutti i verbali della commissione relativi alla valutazione preliminare e alla prova orale, nonché la graduatoria di merito. L'annullamento è operato con prescrizione che la riedizione avvenga da parte di una commissione in diversa composizione, mantenendo però i parametri valutativi precedentemente fissati, il che comporta la necessità di ripetere integralmente la valutazione dei candidati secondo i medesimi criteri, ma da parte di soggetti diversi. La sentenza non ha accolto il ricorso in quanto a annullamento degli atti di nomina della commissione originaria né degli altri atti presupposti, limitandosi ad annullare gli atti valutativi e il loro esito finale. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, secondo la prassi ordinaria del giudizio amministrativo.

Massima

L'università deve garantire l'imparzialità della valutazione concorsuale ripetendo la selezione con una commissione in diversa composizione quando il collegio giudicante riscontri profili di illegittimità nella commissione originaria, ferma restando la legittimità dei parametri valutativi fissati nella riunione preliminare.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Daniele Dongiovanni,	Presidente
Silvana Bini,	Consigliere
Martina Arrivi,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti:
- del decreto rettoriale del 13 febbraio 2023, rep. 369, prot. n. 21604 di approvazione degli atti della selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, co. 3, lett. a, l. 240/2010 con regime di impegno a tempo pieno presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura dell'Università degli Studi di Pavia per il settore concorsuale 08/D1 - SSD ICAR/14 bandita con d.r. n. 2294 del 7 ottobre 2022, prot. n. 155533, pubblicato sulla G.U. il 21 ottobre 2022, n. 84;
- degli atti di nomina della Commissione giudicatrice: il d.r. n. 2740 del 24 novembre 2022, prot. n. 187074 e il d.r. n. 2847 del 6 dicembre 2022, prot. n. 195298;
- degli atti della Commissione giudicatrice, ivi compresi: il verbale riunione preliminare n. 1 del 16 dicembre 2022, in cui vengono individuati i criteri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni; il verbale n. 2 ed allegato n. 1 del 18 gennaio 2023, di valutazione preliminare dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche; l'elenco degli ammessi alla discussione finale; il verbale n. 3 ed allegato n. 1 del 8 febbraio 2023, comprensivo dell'espletamento della prova orale e dell'attribuzione dei punteggi ("graduatoria di merito"); la relazione finale dell'8 febbraio 2023, pubblicata in unico file PDF onnicomprensivo congiuntamente all'approvazione degli atti;
- di ogni altro atto presupposto, collegato o altrimenti connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi la delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione della proposta di chiamata della dott.ssa -OMISSIS- a ricoprire il posto messo a bando, nonché della delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione della suddetta proposta di chiamata, nonché, ove occorrer possa, per l'annullamento e/o declaratoria di inefficacia del contratto di lavoro se già stipulato con la candidata risultata vincitrice.
sul ricorso numero di registro generale 890 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Melai, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Università degli Studi di Pavia e Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Milano, via Freguglia n. 1;
di -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Caruccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Lorenzo Silvio Caruccio in Milano, corso Giacomo Matteotti n. 10;
di -OMISSIS- e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi di Pavia, del Ministero dell'Università e della Ricerca e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2023 la dott.ssa Martina Arrivi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato dai motivi aggiunti, lo accoglie parzialmente e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato ai fini della riedizione, da parte della commissione concorsuale in diversa composizione, della valutazione preliminare e finale dei canditati, nel rispetto dei parametri e sotto-parametri analitici fissati nel verbale n. 1 del 16 dicembre 2022.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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