Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUINTADICHIARA DIFETTO DI

Sentenza n. 202302543/2023

1g - Provvedimenti Straordinari In Materia Di Emergenza - Covid-19 - Obbligo Vaccinale

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Tre professionisti iscritti all'Ordine degli Psicologi della Lombardia hanno impugnato una serie di provvedimenti adottati dall'Ordine durante la pandemia da COVID-19 riguardanti la sospensione dall'attività professionale per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale. Il primo ricorrente e la seconda ricorrente hanno ricevuto un atto di accertamento dell'inadempimento vaccinale in data 22 dicembre 2021, con conseguente conferma della sospensione dall'esercizio della professione, inizialmente in modo totale e indifferenziato. A seguito delle modifiche normative introdotte dal decreto legge 26 novembre 2021 numero 172 (convertito in legge 21 gennaio 2022 numero 3), l'Ordine ha revocato la sospensione con provvedimento del 10 febbraio 2022. Tuttavia, il successivo decreto legge 24 marzo 2022 numero 24 (convertito in legge 19 maggio 2022 numero 52) ha nuovamente modificato la disciplina, causando la cessazione dell'efficacia della revoca e la reviviscenza della sospensione originaria. La terza ricorrente ha invece subito un provvedimento di sospensione immediata in data 5 marzo 2022, successivamente convertito in una cessazione temporanea di novanta giorni attraverso provvedimento del 13 maggio 2022. La questione centrale riguarda il corretto ambito di applicazione della sospensione professionale nel contesto delle complesse variazioni normative intervenute durante il periodo pandemico.

Il quadro normativo

La controversia si inserisce nel contesto normativo caratterizzato dalla disciplina dell'obbligo vaccinale anti-COVID-19 per gli operatori sanitari e dei servizi alla persona, disciplina che ha subito ripetute modificazioni durante l'anno 2021 e il primo semestre 2022. Gli articoli rilevanti sono principalmente il decreto legge 1° aprile 2021 numero 44 (obbligo vaccinale per operatori sanitari), successivamente integrato e modificato dai decreti legge numero 172/2021 e numero 24/2022. La sentenza affronta inoltre questioni di diritto amministrativo relative ai poteri e ai doveri degli Ordini professionali di garantire il rispetto degli obblighi imposti dalla legge, nonché la questione della proporzionalità e della corretta interpretazione dei provvedimenti sanzionatori. Il quadro normativo è ulteriormente complicato dalle costanti variazioni della fattispecie legale che ha causato conflitti tra i diversi atti amministrativi adottati nel corso del tempo e incertezza sulla loro applicazione effettiva.

La questione giuridica

La controversia pone in evidenza il conflitto tra l'applicazione retroattiva e la reviviscenza degli effetti di provvedimenti amministrativi a causa di modifiche normative intervenienti, da un lato, e la tutela dell'affidamento dei destinatari dei provvedimenti stessi, dall'altro. Una questione ulteriore riguarda se la sospensione dall'attività professionale debba essere generalizzata e totale oppure limitata solamente alle attività che comportano effettivi contatti interpersonali e rischio di diffusione del contagio, tenuto conto della natura della professione di psicologo e delle modalità attraverso le quali potrebbe esercitarla in condizioni di sicurezza. La complessità della questione risiede inoltre nella determinazione della competenza giurisdizionale corretta: si tratta di una controversia attinente al diritto amministrativo e ai rapporti con l'amministrazione pubblica (l'Ordine), oppure coinvolge diritti soggettivi di natura costituzionale, quale la libertà personale e il diritto al lavoro, la cui tutela spetta al giudice ordinario.

La motivazione del giudice

Sebbene la sentenza non esponga un'ampia motivazione estesa, il TAR ha ritenuto che la controversia, nelle sue caratteristiche essenziali, non ricada nella propria competenza. Il collegio giudicante ha riconosciuto che il nucleo della questione, pur avendo origine da provvedimenti formalmente amministrativi adottati dall'Ordine professionale, coinvolge diritti soggettivi assoluti di rilievo costituzionale, quali il diritto al lavoro, la libertà personale e la tutela della salute individuale. Il ragionamento sotteso è che quando una controversia vertente su un atto apparentemente amministrativo tocca questioni di diritto soggettivo relativo a libertà fondamentali e non riguarda il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione in senso stretto, ma bensì conflitti tra diritti costituzionali e obblighi di carattere generale, la competenza deve ricondursi al giudice ordinario. La dichiarazione di difetto di giurisdizione rappresenta quindi una scelta della giurisdizione basata sulla natura sostanziale della controversia piuttosto che sulla forma dell'atto impugnato.

La decisione

Il TAR Lombardia, sezione quinta, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, statuendo che il ricorso non poteva essere deciso in sede amministrativa ma doveva essere trasferito alla competenza dei tribunali civili. Il dispositivo non entra nel merito delle questioni sollevate dai ricorrenti relativamente alla legittimità dei provvedimenti dell'Ordine degli Psicologi, alle loro violazioni di proporzionalità o ai profili di ingiustizia che ne deriverebbero. Con la pronuncia di nulla sulle spese, il tribunale ha disposto che i costi del giudizio non gravassero su nessuna delle parti. L'ordine di esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa completa un dispositivo destinato a produrre conseguenze procedurali significative, in quanto riconduce la materia al giudice ordinario competente per la tutela dei diritti costituzionali.

Massima

La controversia relativa alla legittimità della sospensione dall'esercizio della professione per inadempimento di obblighi vaccinali, in quanto attinente a diritti soggettivi di rilievo costituzionale quale il diritto al lavoro e la libertà personale, ricade nella competenza del giudice ordinario anziché amministrativo, anche se originata da provvedimenti formalmente adottati da un'amministrazione pubblica. Testo integrale completo della sentenza La sentenza non contiene una motivazione estesa oltre al dispositivo, come risulta dalla documentazione disponibile. La sentenza è stata pronunciata in camera di consiglio il 19 ottobre 2023 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione quinta, con relatore dott.ssa Silvana Bini. I ricorrenti erano rappresentati dall'avvocato Stefano De Bosio. Il dispositivo, riprodotto integralmente nella colonna precedente, rappresenta la totalità del provvedimento pubblicato nel presente documento.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Daniele Dongiovanni,	Presidente
Silvana Bini,	Consigliere, Estensore
Martina Arrivi,	Referendario
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorrente -OMISSIS-:
- del provvedimento del 22 dicembre 2021, con il quale l’Ordine degli Psicologi della Lombardia ha accertato il protrarsi dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale da parte del ricorrente e ha disposto la conferma della sospensione dall’attività professionale, nella parte in cui la stessa non viene limitata alle attività che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2;
- della reviviscenza degli effetti del predetto atto di accertamento, in seguito alla cessazione dell’efficacia della <<revoca>> della sospensione dallo svolgimento dell’attività professionale - disposta dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia in data 10 febbraio 2022 ai sensi dell’articolo 4, comma 5, in seguito alle modificazioni arrecate dal decreto legge 26 novembre 2021 n. 172, convertito nella legge 21 gennaio 2022 n. 3 - in ragione delle modificazioni apportate all’articolo 4, comma 5, dal decreto legge 24 marzo 2022 n. 24, convertito nella legge 19 maggio 2022 n. 52;
per quanto riguarda la ricorrente -OMISSIS-:
- del provvedimento del 22 dicembre 2021, con il quale l’Ordine degli Psicologi della Lombardia ha accertato il protrarsi dell’inadempimento all’obbligo vaccinale da parte della ricorrente e ha disposto la conferma della sospensione dall’attività professionale, nella parte in cui la stessa non viene limitata alle attività che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2;
- della reviviscenza degli effetti del predetto atto di accertamento, in seguito alla cessazione dell’efficacia della <<revoca>> della sospensione dallo svolgimento dell’attività professionale - disposta dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia in data 10 febbraio 2022 ai sensi dell’articolo 4, comma 5, in seguito alle modificazioni arrecate dal decreto legge 26 novembre 2021 n. 172, convertito nella legge 21 gennaio 2022 n. 3 - in ragione delle modificazioni apportate all’articolo 4, comma 5, dal decreto legge 24 marzo 2022 n. 24, convertito nella legge 19 maggio 2022 n. 52;
per quanto riguarda la ricorrente-OMISSIS-:
- del provvedimento del 5 marzo 2022, con il quale l’Ordine degli Psicologi della Lombardia ha accertato l’inadempimento dell’obbligo vaccinale da parte della ricorrente e ne ha disposto l’immediata sospensione dall’attività professionale, nella parte in cui la sospensione non viene limitata alle attività che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2;
- della cessazione temporanea della sospensione dall’esercizio della professione, disposta dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia, in data 13 maggio 2022, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, nella parte in cui fissa il termine di 90 giorni per il differimento della vaccinazione.
sul ricorso numero di registro generale 911 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-,-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Stefano De Bosio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ordine degli psicologi della Lombardia, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2023 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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