Sentenza n. 202302542/2023
1g - Provvedimenti Straordinari In Materia Di Emergenza - Covid-19 - Obbligo Vaccinale - Inadempimento - Sospensione Esercizio Professione
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una psicologa ha presentato ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia impugnando due provvedimenti dell'Ordine degli psicologi della Lombardia, rispettivamente protocollati al numero 6634/2022 e 8247/2022, entrambi risalenti all'anno 2022. Tali provvedimenti disponevano la sospensione della ricorrente dall'esercizio della professione di psicologa, una misura adottata nel contesto dell'emergenza sanitaria derivante dalla pandemia da SARS-CoV-2. La sospensione era disposta in modo integrale, senza alcuna limitazione alle sole prestazioni o mansioni che comportassero contatti interpersonali o rischi di contagio, e prevedeva l'annotazione della misura nell'albo online degli psicologi della Lombardia con validità fino al 31 dicembre 2022. La ricorrente ha contestato la legittimità di questi provvedimenti, ritenendoli illegittimi e lesivi dei suoi diritti patrimoniali e non patrimoniali, e ha contemporaneamente chiesto il risarcimento integrale dei danni causati dalla sospensione ingiustificata dall'esercizio della professione.
Il quadro normativo
La disciplina degli Ordini professionali presenta una configurazione giuridica complessa, poiché questi enti esercitano funzioni di controllo e disciplina che possono assumere caratteri amministrativi, sebbene gli Ordini stessi siano costituiti come enti di diritto privato con personalità giuridica. Durante l'emergenza pandemica, le autorità competenti hanno emanato disposizioni normative che limitavano o condizionavano l'esercizio delle professioni sanitarie, incluse quelle psicologiche, al fine di contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2. La questione della sospensione dall'albo professionale rientra nella materia disciplinare ordinistica, disciplinata dagli statuti e dai regolamenti degli Ordini professionali e dalle norme di legge che attribuiscono loro competenze in materia di controllo deontologico e disciplinare. Il problema centrale risiede nel determinare quale giudice sia competente a conoscere delle controversie relative ai provvedimenti ordinistici, questione che coinvolge il riparto di giurisdizione tra il giudice amministrativo e il giudice ordinario.
La questione giuridica
Il punto processuale fondamentale sottoposto al Tribunale Amministrativo è stato quello relativo al riparto di giurisdizione: se il ricorso avverso un provvedimento di sospensione disciplinare adottato da un Ordine professionale debba essere deciso dal giudice amministrativo, quale giudice competente per i provvedimenti amministrativi, oppure dal giudice ordinario, competente per i rapporti di diritto privato. La ricorrente aveva impugnato il provvedimento davanti al giudice amministrativo sostenendo che l'Ordine aveva agito illegittimamente e in eccesso di potere, ma al contempo chiedeva il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dalla perdita di reddito professionale e dal pregiudizio alla reputazione. La questione investiva sia profili di legittimità dell'atto amministrativo, sia profili di diritto civile relativi alla responsabilità dell'Ordine per il danno cagionato, generando ambiguità sulla corretta sede giurisdizionale.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha affrontato il problema del riparto di giurisdizione valutando la natura giuridica del provvedimento impugnato e individuando che il provvedimento di sospensione ordinistica non rientra nella categoria degli atti amministrativi nel significato tecnico proprio, bensì costituisce un atto adottato in ambito privatistico. Il collegio ha ritenuto che la controversia concernente la legittimità della sospensione disciplinare e il conseguente danno risarcibile attiene ai rapporti interni tra l'Ordine professionale e i propri iscritti, rapporti regolati dal diritto privato e non da norme di diritto amministrativo sostanziale. Ha quindi concluso che il giudice competente a decidere sulla fondatezza della sospensione e sulla responsabilità dell'Ordine per il danno cagionato è il giudice ordinario, non il giudice amministrativo, il quale deve limitarsi a conoscere dei provvedimenti emanati dalla pubblica amministrazione in senso proprio. La dichiarazione del difetto di giurisdizione rappresenta l'esito naturale di questa valutazione sulla collocazione privatistica della controversia e consente alla ricorrente di proporre la medesima controversia nella sede giurisdizionale corretta.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore della giurisdizione ordinaria, determinando che il ricorso avrebbe dovuto essere proposto davanti ai giudici ordinari secondo le regole ordinarie di competenza territoriale e per materia. Il collegio ha disposto l'assenza di condanna al pagamento delle spese di giudizio per alcuna delle parti, come conseguenza naturale della decisione sul riparto di giurisdizione, evitando così di penalizzare la ricorrente per aver scelto in buona fede la sede sbagliata. Inoltre, il Tribunale ha prescritto che in caso di diffusione della sentenza, la Segreteria provveda all'oscuramento integrale delle generalità della ricorrente e di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della medesima o di altre persone eventualmente citate nel procedimento, in conformità alle disposizioni sulla protezione dei dati personali contenute nel decreto legislativo 196/2003 e al Regolamento europeo GDPR.
Massima
La sospensione disciplinare adottata da un Ordine professionale è soggetta al controllo del giudice ordinario e non del giudice amministrativo, in quanto il provvedimento ordinistico rientra nella sfera dei rapporti di diritto privato tra l'Ordine e i suoi iscritti.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA Daniele Dongiovanni, Presidente Silvana Bini, Consigliere, Estensore Martina Arrivi, Referendario per l'annullamento dei provvedimenti prot. n. 6634/2022 e n. 8247/2022 con cui l’Ordine degli psicologi della Lombardia ha sospeso la ricorrente dall'esercizio della professione, senza limitare detta sospensione alle prestazioni o alle mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Sars-CoV-2 e ha disposto l'annotazione della sospensione della ricorrente nell'albo online degli psicologi della Lombardia fino al 31 dicembre 2022; con richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. sul ricorso numero di registro generale 1012 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano De Bosio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ordine degli psicologi della Lombardia, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2023 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Nulla sulle spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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