Sentenza n. 202302533/2023
4h/m - Espropriazioni - Istanza Provvedimento Ex Art. 42bis D.p.r. 327/2001 - Silenzio
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Luigi Carlo Comelli e Gian Carlo Comelli hanno presentato ricorso amministrativo contro il Comune di Garlasco contestando la mancata adozione di provvedimenti in relazione a un'area censita in catasto al foglio 27, mappale 1717, corrispondente a una porzione di terreno precedentemente di loro proprietà. Il Comune aveva occupato d'urgenza questa area sulla base di una deliberazione di Giunta municipale del 2 maggio 1978 numero 129 e l'aveva successivamente trasformata in strada pubblica pubblica denominata via Matteotti. I ricorrenti hanno presentato due istanze il 28 aprile 2023: una prima istanza di accesso ai documenti amministrativi relativi a questa vicenda e una seconda istanza diretta a ottenere l'acquisizione sanante dell'area posseduta per oltre venti anni. Il Comune ha inizialmente differito l'evasione dell'istanza di accesso e ha successivamente rigettato l'istanza di acquisizione sanante con provvedimento del 4 ottobre 2023, non accogliendo la pretesa dei ricorrenti di una regolarizzazione autoritativa del possesso ormai consolidato nel tempo.
Il quadro normativo
La controversia si inscrive nel contesto della disciplina sui beni immobili della pubblica amministrazione e sulla acquisizione sanante prevista dall'articolo 42 bis del decreto del Presidente della Repubblica numero 327 del 2001, il quale consente l'acquisizione gratuita da parte dell'amministrazione di beni posseduti come proprietari dal privato per una durata superiore a venti anni continui, interrutti senza violenza, clandestinità né precario, quando il medesimo amministrativo non ne reclama formale il diritto di proprietà entro i termini di decadenza. Il caso riguarda altresì i diritti di accesso ai documenti amministrativi disciplinati dalla legge numero 241 del 1990 e dalle norme di diritto amministrativo generale che garantiscono ai cittadini la conoscibilità e trasparenza dell'azione amministrativa. La deliberazione di Giunta municipale del 1978 costituisce il presupposto autorizzativo dell'occupazione urgente, atto sottoposto al controllo di legittimità amministrativa e suscettibile di impugnazione, mentre i tempi decorsi dal 1978 al 2023 rappresentano un arco temporale rilevante per l'acquisizione sanante in questione.
La questione giuridica
Il punto di diritto controverso consiste nel verificare se il Comune di Garlasco fosse tenuto a pronunciarsi espressamente sulla richiesta di acquisizione sanante dell'area, quale diritto pretensivo dei privati fondato sul possesso ventennale protratto nel tempo, oppure se potesse legittimamente rigettare tale istanza. In secondo luogo risulta controversa la corretta gestione dell'istanza di accesso ai documenti amministrativi, con i tempi e le modalità della loro trasmissione ai richiedenti. La sentenza deve inoltre stabilire se il differimento dell'accesso alle informazioni richieste fosse legittimato da esigenze amministrative rilevanti oppure costituisse un inadempimento procedimentale, e quale sia l'effetto giuridico della successiva presentazione di un provvedimento espresso di rigetto sulla permanenza della controversia sulla mancata risposta iniziale.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha ritenuto che relativamente all'istanza di accesso ai documenti amministrativi la materia del contendere fosse cessata, poiché il Comune aveva poi riscontrato l'istanza producendo alcuni dei documenti richiesti e dichiarando l'inesistenza di altri, così soddisfacendo il diritto di accesso nella forma di provvedimento espresso benché tardivo. Analogamente, il tribunale ha considerato che il silenzio-inadempimento lamentato sull'istanza di acquisizione sanante ex articolo 42 bis era venuto meno per effetto del successivo provvedimento municipale del 4 ottobre 2023 con il quale il Comune aveva adottato una pronuncia espressa, seppur negativa e di rigetto della richiesta. Il giudice ha dunque valorizzato il fatto che l'amministrazione, pur tardivamente, aveva comunque provveduto a esprimersi in forma solenne su entrambe le istanze, estinguendo così la controversia sul silenzio. Tuttavia, per quanto riguarda il merito della decisione di rigetto dell'acquisizione sanante, il collegio ha ritenuto opportuno aprire la fase ordinaria del giudizio amministrativo, conversione di rito necessaria per esaminare nel merito se il provvedimento comunale fosse viziato di illegittimità sostanziale.
La decisione
Il tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere relativamente alle domande aventi ad oggetto l'illegittimità del silenzio e il diritto di accesso, poiché il Comune aveva ormai adottato provvedimenti espressi su entrambi i fronti, sia pure in modo tardivo. Ha invece disposto la conversione del rito da procedimento per silenzio a rito ordinario, fissando un'udienza pubblica per il 26 marzo 2024 al fine di proseguire l'esame della domanda di annullamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di acquisizione sanante. Il tribunale ha rinviato quindi al merito la questione sostanziale sulla legittimità del rigetto opposto dal Comune alla richiesta di acquisizione sanante, consentendo ai ricorrenti di dedurre ulteriori ragioni e alla difesa comunale di controdedurre nel rito ordinario. Le spese sono state riserbate al definitivo, secondo la consueta prassi nei procedimenti interlocutori che non definiscono completamente la controversia.
Massima
L'acquisizione sanante ex articolo 42 bis del decreto del Presidente della Repubblica numero 327 del 2001 costituisce diritto pretensivo del privato possessore da oltre venti anni continui e non violenti, la cui richiesta deve essere accolta da provvedimento espresso dell'amministrazione nel rispetto dei termini di procedimento amministrativo, e il rigetto di tale istanza è soggetto al controllo ordinario di legittimità amministrativa per verifica della conformità alle norme sulla acquisizione gratuita di beni pubblici.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore Valentina Caccamo, Referendario per l’accertamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dell’illegittimità del silenzio-inadempimento del Comune sull'istanza 28.4.2023 di pronuncia ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001 in relazione alle porzioni attoree del mappale 1717 (già porzione del mappale 521) foglio 27 del Catasto Terreni comunale, occupato d'urgenza a seguito di deliberazione di Giunta comunale 2.5.1978 n. 129 e trasformato in strada pubblica (via Matteotti); dell'obbligo del Comune di provvedere sull'istanza con adozione di provvedimento espresso ex artt. 2 l. n. 241/1990 e 42 bis d.P.R. n. 327/2001 e per la condanna del Comune a provvedere, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117 c. 3 cpa; nonché per l'annullamento del silenzio formatosi sull'istanza di accesso formulata dai ricorrenti il 28.4.2023 e della nota comunale 29.5.2023 prot. 9604 di successivo differimento dell'evasione dell'istanza d'accesso; per l'accertamento e la declaratoria dell'illiceità del riscontro comunale all'istanza d'accesso e per la conseguente condanna del Comune a rilasciare i documenti amministrativi richiesti, con le statuizioni conseguenti, in ordine a tutte le domande dedotte, idonee a rendere effettivo il giudicato ex art. 34, c. 1, lett. e) cpa.; Per quanto riguarda i motivi aggiunti per l'annullamento del provvedimento comunale 4.10.2023 prot. 18357 di rigetto dell'istanza di emissione del decreto ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, del preavviso di diniego 5.9.2023 prot. 16533, nonché della deliberazione di Giunta comunale del 2.5.1978 n. 129 e degli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi; sul ricorso numero di registro generale 1293 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Luigi Carlo Comelli e Gian Carlo Comelli, rappresentati e difesi dagli avvocati Roberto Invernizzi ed Emanuela Ghisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo, in Milano, via Vincenzo Monti n. 41; Comune di Garlasco, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Adavastro, Serena Filippi Filippi e Nicolò Adavastro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo, in Milano, via Donizetti 47; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Garlasco; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.; Considerato che i ricorrenti hanno domandato l’accertamento dell’illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza di accesso presentata in data 28.4.2023 e della nota del 29.5.2023 con cui l’amministrazione comunale ha differito l’accesso alla data del 28.6.2023; i ricorrenti hanno, inoltre, domandato l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Garlasco sull’istanza, presentata anch’essa in data 28.4.2023, di adozione di un provvedimento di acquisizione ex art. 42 bis, d.P.R. n. 327/2001 dell’area censita in catasto al foglio 27, mappale 1717; il Comune ha riscontrato l’istanza di accesso, ostendendo alcuni dei documenti richiesti e dichiarando l’inesistenza di altri; va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla domanda di accesso; con provvedimento del 4.10.2023 il Comune si è pronunciato sull’istanza ex art. 42 bis, d.P.R. n. 327/2001, rigettandola; tale atto, per quanto di reiezione dell’istanza, soddisfa la pretesa all’adozione di un provvedimento espresso; va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere anche con riguardo alla domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio; la domanda proposta con il ricorso per motivi aggiunti, di annullamento del provvedimento di rigetto dell’istanza di acquisizione sanante, deve essere trattata con il rito ordinario, così come previsto all’articolo 117, comma 5, cod.proc.amm.; va pertanto disposta la conversione del rito, da rito del silenzio a rito ordinario, e fissata l’udienza pubblica del 26 marzo 2024; spese al definitivo; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio e sulla domanda di accesso; dispone la conversione del rito del silenzio in rito ordinario e fissa l’udienza pubblica del 26 marzo 2024 per il prosieguo. Spese al definitivo. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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