Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUINTAInammissibile

Sentenza n. 202302521/2023

1g - Provvedimenti Straordinari In Materia Di Emergenza - Covid-19 - Obbligo Vaccinale - Inadempimento - Sospensione Esercizio Professione

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Daniele Dongiovanni,	Presidente
Concetta Plantamura,	Consigliere, Estensore
Giuseppe Nicastro,	Referendario
per l'annullamento
- della deliberazione n. 140 del 12-05-2022, comunicata con pec del 20-05-2022, con cui l’Ordine degli Psicologi della Lombardia ha accertato l’inadempimento dell’obbligo vaccinale e sospeso la ricorrente dall’esercizio della professione;
e per la condanna al risarcimento dei danni patiti dalla ricorrente a causa del provvedimento impugnato.
sul ricorso numero di registro generale 1501 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Barbara Legnani, Niccolò Emanuele Onesti, Luca Mariani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ordine degli Psicologi della Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Ivan Bullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza congiunta per la declaratoria di improcedibilità del ricorso a spese compensate, depositata da entrambe le parti in vista dell’udienza di merito;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2023 la dott.ssa Concetta Plantamura e udito per la parte ricorrente il difensore, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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