Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTAInammissibile

Sentenza n. 202302497/2023

4h - Carabinieri - Computo Tfs - Istanza Ricalcolo Con Riconoscimento Sei Scatti Stipendiali - Rigetto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La sentenza riguarda un ricorso collettivo presentato da trentatré dipendenti pubblici, presumibilmente appartenenti alle Forze Armate, contro l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e il Ministero della Difesa. I ricorrenti contestavano il calcolo della loro indennità di buonuscita, sostenendo che il computo dovesse includere i sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del D.L. n. 387 del 1997. La controversia riguardava un diritto economico rilevante legato alla percezione di una prestazione previdenziale, specificamente la determinazione della base di calcolo sulla quale computare la liquidazione del trattamento di fine servizio. I ricorrenti, rappresentati da un avvocato comune, chiedevano l'accertamento giudiziale del diritto alla rideterminazione e la conseguente condanna delle amministrazioni al pagamento dei maggiori importi dovuti con rivalutazione monetaria e interessi legali.

Il quadro normativo

La controversia si inscrive nel sistema di disciplina dei trattamenti economici e previdenziali dei dipendenti pubblici, con specifico riferimento all'art. 6-bis del D.L. n. 387 del 1997, norma che disciplina gli scatti stipendiali e la loro inclusione nella base di calcolo per determinate prestazioni previdenziali. Il quadro normativo coinvolge inoltre la disciplina generale dell'indennità di buonuscita, strumento di protezione economica per i dipendenti al termine della loro carriera, regolato da molteplici disposizioni legislative e da istruzioni amministrative dell'INPS. La materia rientra nella competenza esclusiva della giurisdizione amministrativa, essendo in gioco diritti soggettivi verso la pubblica amministrazione e interpretazione di provvedimenti amministrativi volti alla liquidazione di prestazioni previdenziali.

La questione giuridica

Il nucleo del contendere riguardava l'estensione della base imponibile per il calcolo della buonuscita, in particolare se i sei scatti stipendiali riconosciuti ai sensi dell'art. 6-bis del D.L. n. 387 del 1997 dovessero essere inclusi nella determinazione di detto importo. La questione comportava un'interpretazione complessa della norma relativa agli scatti, della sua efficacia temporale e della sua applicazione alle prestazioni previdenziali liquidate successivamente. Era in gioco un diritto economico significativo, poiché l'inclusione di ulteriori voci nella base di calcolo avrebbe comportato un sensibile incremento dell'importo liquidato ai ricorrenti.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, pur non fornendo un'articolata discussione nel testo della sentenza, ha ritenuto l'impugnazione inammissibile per ragioni procedurali e formali. La dichiarazione di inammissibilità indica che il ricorso presenta vizi di ricevibilità, presumibilmente legati a carenze procedurali preliminari, a difetti della legittimazione ad agire, alla mancanza di una preventiva iniziativa amministrativa di ricorso gerarchico, o all'inosservanza di condizioni processuali ritenute essenziali. Il giudice amministrativo ha ritenuto di non poter nemmeno accedere alla discussione del merito della contesa, bloccando il procedimento in una fase antecedente all'esame dei diritti sostanziali prospettati dai ricorrenti.

La decisione

Il TAR Lombardia ha dichiarato il ricorso inammissibile, disponendo il compensamento delle spese di giudizio tra le parti e ordinando l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa. La sentenza non ha affrontato il merito della pretesa dei ricorrenti, rappresentando un provvedimento di rito che preclude l'accesso alla cognizione delle questioni di diritto sostanziale. Questa decisione comporta che i ricorrenti rimangono privi di una pronuncia sulla fondatezza della loro rivendicazione economica davanti alla magistratura amministrativa, pur conservando la possibilità di intraprendere altre iniziative secondo gli ordinamenti vigenti.

Massima

Un ricorso avverso la determinazione di prestazioni previdenziali è dichiarato inammissibile quando presenta vizi procedurali tali da impedire al giudice amministrativo di accedere al merito della controversia, indipendentemente dalla rilevanza sostanziale della questione sottoposta.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere
Silvia Torraca,	Referendario, Estensore
per l’accertamento
del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali ex art.6-bis del D.L. n.387 del 1997 e la conseguente condanna delle Amministrazioni intimate al pagamento dei maggiori importi dovuti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto sino al soddisfo.
sul ricorso numero di registro generale 192 del 2022, proposto dai Sig.ri Guido Bianchetti, Carlo Lazzeri, Roberto Salvatore Spagna, Teodosio Lamanuzzi, Benedetto Di Gristina, Angelo Ciccolella, Mario Casciaro, Maurizio Angioni, Gian Domenico Dorigo, Paolo Maiellaro, Lorenzo Forotti, Roberto Fechino, Gerardo Cicchetti, Valter Pescarmona, Pasquale Serio, Angelo Cattaneo, Raffaele Laterza, Salvatore Sangani, Luigi Cionfoli, Gian Luca Fabbri, Antonio Amato, Gianluca Ferrari, Salvatore Lanata', Maurizio Barbieri, Pietro Lubinu, Carlo Vestiboli, Generoso Falivene, Leonardo Campanelli, Giorgio Fornasiero, Mario Sembenini, Piergiorgio Musso e Matteo Reboldi, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Riccardo Salmeri e con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mirella Mogavero e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Direzione Provinciale Milano, Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Direzione Provinciale Brescia, non costituiti in giudizio;
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano e domiciliato ex lege presso la sede della stessa in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2023 la dott.ssa Silvia Torraca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?

Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.

Registrati gratis →

Stai cercando un Avvocato?

AvvocatoFlash ha aiutato oltre 50.000 persone come te nel 2026.

Da oggi con AvvocatoFlash puoi fare video conferenze con gli Avvocati e firmare i tuoi documenti legali senza uscire di casa

Contattaci per risolvere il tuo problema legale

Hai bisogno di un Avvocato?

Oltre 50.000 utenti hanno già provato AvvocatoFlash