Tar Lombardia - MilanoSEZIONE TERZAInammissibile

Sentenza n. 202302495/2023

3l/p - Impiego Pubblico - Concorso - Posto Di Dirigente Biologo - Accesso Agli Atti

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Francesca Capone ha presentato una domanda di accesso ai documenti amministrativi (domanda ostensiva) nei confronti dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano, chiedendo in particolare di consultare e ottenere copia dell'elenco dei concorrenti reclutati sulla base della graduatoria pubblica per il profilo professionale di biologo a tempo indeterminato, pubblicata il 4 ottobre 2021 e rettificata il 28 aprile 2022. Contestualmente, la ricorrente ha richiesto anche copia degli atti di nomina e dei contratti sottoscritti dalle persone risultate vincitrici, l'elenco di coloro che erano stati inseriti in graduatoria ma successivamente assunti con altre forme contrattuali per il medesimo profilo, e infine il piano di fabbisogno approvato negli anni 2021, 2022 e 2023 per quanto riguardava i posti vacanti di biologo. L'Asst Gom Niguarda ha rigettato interamente la domanda di accesso, non fornendo la documentazione richiesta. Dinnanzi al rigetto ricevuto, la ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, cercando di ottenere l'annullamento della decisione negativa dell'azienda sanitaria e la conseguente comunicazione dei documenti.

Il quadro normativo

La domanda di accesso ai documenti presentata da Francesca Capone era fondata su due cardini normativi fondamentali del diritto amministrativo italiano: l'articolo 22 della Legge 241 del 1990 sul procedimento amministrativo, che regola il diritto di accesso ai documenti amministrativi come diritto di trasparenza nei confronti della pubblica amministrazione, e l'articolo 5 del decreto legislativo 33 del 2013, che disciplina specificamente la trasparenza amministrativa e il diritto di chiunque a consultare i dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni. Questi articoli rappresentano il fondamento del principio di trasparenza amministrativa e di accountability delle istituzioni pubbliche, garantendo ai cittadini la possibilità di conoscere le decisioni prese dalla pubblica amministrazione e i criteri sulla base dei quali tali decisioni sono assunte. Il diritto di accesso non è assoluto ma può essere limitato dalla legge quando ricorrono specifiche esigenze di riservatezza o quando l'accesso comporterebbe conseguenze negative per l'amministrazione o per i soggetti coinvolti.

La questione giuridica

La controversia riguardava sostanzialmente il diritto della ricorrente di accedere a una serie di documenti relativi al procedimento di reclutamento di personale mediante concorso pubblico presso una struttura sanitaria, e la legittimità del rifiuto opposto dall'amministrazione sanitaria. La questione aveva un duplice aspetto: da una parte, se la ricorrente vantasse un interesse giuridicamente rilevante all'accesso di tali documenti, dall'altra se l'Asst Gom Niguarda avesse correttamente motivato il proprio rifiuto secondo le eccezioni previste dalla normativa sulla trasparenza. Al di là degli aspetti specifici sul merito della domanda di accesso, durante il pendere del ricorso presso il TAR, sopravvennero circostanze che incisero sulla rilevanza della controversia e sulla persistenza dell'interesse della ricorrente a ottenere la tutela richiesta.

La motivazione del giudice

Sebbene la sentenza non contenga una motivazione estesa e articolata (come accade nelle sentenze di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, che sono caratterizzate da brevità), il collegio giudicante ha ritenuto che, nel momento in cui il ricorso è stato deciso, venisse meno l'elemento essenziale della procedibilità della causa, cioè la sussistenza di un interesse attuale e concreto della ricorrente alla tutela richiesta. Tale carenza di interesse sopravvenuta potrebbe derivare da varie circostanze: potrebbe darsi che nel frattempo gli atti fossero stati comunque comunicati, o che la graduatoria fosse ormai completamente esaurita nel suo procedimento di formazione e assegnazione dei posti, oppure che altro evento intervenuto rendesse la documentazione richiesta non più rilevante o non più idonea a incidere sulla posizione giuridica della ricorrente. Il TAR ha ritenuto che il ricorso non potesse proseguire in quanto, indipendentemente dal merito della pretesa di accesso, non sussisteva più una controversia concretamente risolvibile.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nella composizione della Sezione Terza, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ordinando che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Con la medesima sentenza, il giudice ha compensato le spese della lite tra le parti, il che significa che ciascuna parte rimane a carico delle proprie spese di giudizio, senza che l'una sia condannata al pagamento di quelle dell'altra. La ricorrente non ottiene dunque la tutela richiesta in forma di annullamento del rigetto, in quanto il ricorso non viene deciso nel merito, ma al contempo non subisce una condanna al pagamento delle spese processuali.

Massima

La carenza sopravvenuta di interesse durante il pendere del ricorso rende improcedibile la causa, anche in materia di accesso ai documenti amministrativi e di trasparenza amministrativa, quando venga meno la rilevanza concreta della pretesa dedotta in giudizio.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere, Estensore
Anna Corrado,	Consigliere
per l'annullamento
del rigetto della domanda ostensiva, proposta ai sensi dell'art. 22 L. 241/1990, nonché ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, avente ad oggetto:
- elenco dei concorrenti reclutati sulla base della graduatoria pubblica per biologo a tempo indeterminato pubblicata il 4.10.2021 e rettificata il 28.4.2022, nonché copia degli atti nomina e contratti sottoscritti a decorrere dalla pubblicazione ed efficacia della stessa.
- elenco dei nominativi inseriti in graduatoria che siano stati comunque destinatari di altre forme contrattuali per lo stesso profilo professionale, con copia degli atti di nomina e/o contratti.
- copia del piano di fabbisogno approvato nell'anno 2021, nel 2022 e nel 2023, per la parte inerente ai posti vacanti per il profilo professionale di cui alla graduatoria in oggetto.
sul ricorso numero di registro generale 859 del 2023, proposto da
Francesca Capone, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosalia Iandiorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Avellino, corso Vittorio Emanuele n. 15;
Asst Gom Niguarda, rappresentato e difeso dall'avvocato Olga Mazzolani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Federica Garziano, Serena Tessarolo, Elena Antonini, Stefano De Giorgi, Monica Manca, Elisa Matarazzo, Livia Tartaglione, Valentina Guido, Maria Rita Iannantuoni, Vincenzo Roccaforte, Giuseppa De Luca, Alfonso Corcione, non costituiti in giudizio;
Visto l’art. 116, comma 1, cpa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asst Gom Niguarda;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) dichiara improcedibile il ricorso;
2) compensa tra le parti le spese della lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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