Sentenza n. 202302469/2023
3i - Immigrazione - Istanza Emersione Lavoro Irregolare - Silenzio
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino ha presentato istanza amministrativa al Ministero dell'Interno e alla Prefettura di Milano, attraverso l'Ufficio Territoriale del Governo, chiedendo l'emersione dal lavoro irregolare di un lavoratore in base alla procedura prevista dall'articolo 103 del decreto legge numero 34 del 2020. L'istanza era rivolta a regolarizzare la posizione lavorativa di una persona allora occupata in modo irregolare, al fine di consentire l'iscrizione ai registri dell'INPS e dell'INAIL e il versamento dei contributi previdenziali. Tuttavia, l'amministrazione non ha dato risposta all'istanza nei termini prescritti, configurando un comportamento omissivo che integra il silenzio-inadempimento. Di fronte a questa inerzia amministrativa, il ricorrente ha deciso di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia al fine di far accertare l'illegittimità dell'atteggiamento passivo delle amministrazioni intimae e di ottenere il provvedimento che avrebbe dovuto esser emanato nel corso del procedimento ordinario.
Il quadro normativo
La fattispecie si inquadra nel diritto del lavoro irregolare e nei procedimenti di regolarizzazione straordinaria disciplinati dal decreto legge numero 34 del 2020, che contiene misure urgenti in materia di lavoro. L'articolo 103 di tale decreto legge prevede una specifica procedura per richiedere l'emersione dal lavoro irregolare, che comporta l'obbligo dell'amministrazione di pronunciarsi entro tempi determinati. Sul piano processuale amministrativo, il silenzio-inadempimento costituisce un vizio della pubblica amministrazione poiché l'amministrazione omette di pronunciarsi su istanze a essa rivolte in materia di diritti o interessi legittimi, venendo meno all'obbligo di motivazione e di tempestività procedimentale. La normativa sulla privacy, in particolare l'articolo 52 del decreto legislativo numero 196 del 2003 e il Regolamento europeo numero 679 del 2016, impone inoltre la tutela dei dati personali e della dignità dei ricorrenti, rendendo necessario l'oscuramento delle generalità nei provvedimenti giurisdizionali.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguardava se il silenzio-inadempimento dell'amministrazione sull'istanza di emersione costituisse un comportamento illegittimo e se il ricorrente avesse diritto a ottenere una pronuncia tempestiva e motivata. In particolare, si poneva la questione se l'amministrazione fosse tenuta a rispondere entro termini specifici alle istanze di regolarizzazione del lavoro irregolare, e se l'omissione di pronunciarsi comportasse una violazione degli obblighi procedimentali. La rilevanza della questione era significativa poiché attinente al diritto del lavoratore alla formalizzazione della sua posizione e al conseguente accesso alla protezione previdenziale, nonché al diritto del ricorrente a ottenere una risposta amministrativa su una istanza di interesse legittimo.
La motivazione del giudice
Durante il corso del giudizio innanzi al TAR, probabilmente in seguito agli effetti dell'azione giurisdizionale intrapresa o comunque in sede di trattazione della causa, l'amministrazione ha cessato il suo comportamento omissivo e ha provveduto a pronunciarsi sull'istanza di regolarizzazione, emettendo il provvedimento che era stato richiesto. Questo cambio di atteggiamento dell'amministrazione ha determinato la cessazione della materia del contendere, in quanto la pretesa azionata dal ricorrente è stata in tal modo soddisfatta. Il collegio giudicante ha ritenuto che, essendo venuto meno il carattere di attualità della controversia a causa della pronuncia tardiva dell'amministrazione, fosse opportuno concludere il giudizio dichiarando estinta la lite piuttosto che pronunciarsi nel merito sulla questione della illegittimità del precedente silenzio. La compensazione delle spese di giudizio riflette l'assenza di una vera soccombenza di alcuna parte e la circostanza che il ricorrente ha comunque dovuto agire in giudizio per ottenere una pronuncia amministrativa tempestiva.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato cessata la materia del contendere, cessazione determinata dal fatto che l'amministrazione ha provveduto a pronunciarsi sull'istanza di emersione durante il corso del giudizio. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese, stabilendo che ciascuna parte sostenga i propri costi legali in assenza di una soccombenza definitiva. Ha ordinato che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa nel senso che il provvedimento amministrativo adottato a titolo di ottemperamento dovrà essere tempestivamente comunicato alle parti interessate. Infine, ha disposto l'oscuramento dei dati personali dei ricorrenti e del lavoratore beneficiario, a tutela della privacy e della dignità dei soggetti coinvolti in una controversia riguardante il lavoro irregolare.
Massima
Quando la pubblica amministrazione pone rimedio al suo silenzio-inadempimento pronunciandosi sull'istanza durante il corso del giudizio amministrativo, il giudice dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese, pur potendo comunque ordinare l'esecuzione del provvedimento da parte dell'autorità interessata.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente, Estensore Fabrizio Fornataro, Consigliere Anna Corrado, Consigliere per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all'istanza di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103, co. 1, del D. L. 34/2020 Prot. P-MI/L/N/2020/131474 – MI4707124232, presentata dal sig. -OMISSIS- in favore del lavoratore -OMISSIS- sul ricorso numero di registro generale 1615 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Nanula, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Enrico Besana n. 2; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; U.T.G. - Prefettura di Milano, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2023 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori Avv. Montagnoli per l'avvocatura dello Stato. Il difensore di parte ricorrente ha depositato richiesta di passaggio in decisione della causa.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Approfondisci
Blog
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?
Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.
Registrati gratis →