Sentenza n. 202302442/2023
1g - Provvedimenti Straordinari In Materia Di Emergenza - Covid-19 - Obbligo Vaccinale - Inadempimento - Sospensione Esercizio Professione Sanitaria
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un medico iscritto all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Monza e Brianza ha ricevuto un provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione, emesso dal medesimo Ordine in data 27 gennaio 2022. La sospensione doveva protrarsi fino al 15 giugno 2022. Il ricorrente, ritenendo illegittimo tale provvedimento disciplinare, ha impugnato il medesimo davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, chiedendone l'annullamento insieme con ogni atto presupposto o successivo, inclusa la cancellazione dell'annotazione della sospensione dall'albo professionale. Il ricorso era supportato da motivi aggiunti e da una difesa tecnica attraverso avvocato regolarmente costituito.
Il quadro normativo
La disciplina delle controversie in materia di ordini professionali rimane un ambito delicato dal punto di vista della ripartizione della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario. Gli ordini professionali, pur esercitando funzioni di interesse pubblico e di garanzia deontologica, sono tradizionalmente qualificati come organismi di diritto privato. La competenza a risolvere controversie relative ai provvedimenti disciplinari adottati da tali ordini ricade quindi, secondo la consolidata giurisprudenza, nella sfera del giudice ordinario. Le norme sulla giurisdizione amministrativa circoscrivono il campo di applicazione del giudice amministrativo ai provvedimenti della pubblica amministrazione e alle questioni di pubblico diritto, escludendo dunque le controversie relative ai soggetti di diritto privato, anche se di rilevanza pubblicistica.
La questione giuridica
Il punto controverso affrontato dal giudice amministrativo riguardava il riparto della giurisdizione tra il giudice amministrativo e il giudice ordinario in materia di provvedimenti disciplinari adottati da ordini professionali. Occorreva stabilire se un provvedimento di sospensione professionale emanato dall'Ordine dei medici ricadesse o meno nella sfera di cognizione del giudice amministrativo. La questione rivestiva rilevanza procedurale cruciale, in quanto da essa dipendeva la corretta sede processuale ove proseguire la lite. Il ricorrente aveva scelto di ricorrere al TAR, mentre il tribunale doveva accertare se questa fosse la sede giurisdizionale corretta.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha proceduto all'esame del profilo giurisdizionale come questione preliminare, ritenendo di dover decidere prima ancora di affrontare il merito della controversia. La sentenza, seppur priva di una motivazione estesa, comunica chiaramente che il giudice amministrativo ha ritenuto di non possedere la giurisdizione sulla controversia. Applicando i principi consolidati sulla natura giuridica degli ordini professionali come soggetti di diritto privato, il TAR ha concluso che le controversie relative ai loro provvedimenti disciplinari non rientrano nella categoria delle questioni amministrative di sua competenza. Di conseguenza, il giudice amministrativo ha ritenuto opportuno devolvere la questione al giudice ordinario, più idoneo a conoscerne secondo l'ordinamento generale.
La decisione
Il TAR Lombardia, definitivamente pronunciando sul ricorso, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. La sentenza ha ordinato l'esecuzione di questo provvedimento da parte dell'autorità amministrativa. Non è stata emanata condanna sulle spese processuali. La conseguenza pratica è che il ricorrente deve riproporre la sua impugnazione dinanzi al giudice ordinario competente per veder sindacato il provvedimento dell'Ordine professionale.
Massima
I provvedimenti disciplinari adottati da ordini professionali, in quanto emanati da soggetti di diritto privato, rientrano nella competenza del giudice ordinario e non del giudice amministrativo, anche se diretti a garantire funzioni di rilevanza pubblica.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA Daniele Dongiovanni, Presidente Silvana Bini, Consigliere Martina Arrivi, Referendario, Estensore per l'annullamento - del provvedimento del 27 gennaio 2022, con il quale l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Monza e Brianza ha sospeso il ricorrente dall'esercizio della professione; - di ogni atto presupposto o successivo, inclusa l'annotazione di detta sospensione sull'albo dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Monza e Brianza fino al 15 giugno 2022. sul ricorso numero di registro generale 330 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano De Bosio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Monza e Brianza, non costituito in giudizio; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2023 la dott.ssa Martina Arrivi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato dai motivi aggiunti, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Nulla sulle spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 2 septies e 52, co. 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e all'art. 9, par. 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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