Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUINTADICHIARA DIFETTO DI

Sentenza n. 202302441/2023

1g - Provvedimenti Straordinari In Materia Di Emergenza - Covid-19 - Obbligo Vaccinale - Inadempimento - Sospensione Esercizio Professione

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una psicologa iscritta all'Ordine degli psicologi della Lombardia ha ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale contestando un provvedimento dell'Ordine stesso datato 22 dicembre 2021 con il quale è stata sospesa dall'esercizio della professione. La sospensione, annotata nell'albo online degli psicologi della Lombardia, era prevista fino al 15 giugno 2022. La ricorrente impugnava in particolare il carattere assoluto della sospensione, lamentando che non era stata limitata alle sole prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o che comportano il rischio di diffusione del contagio da Sars-CoV-2, evidenziando quindi un'eccessiva restrizione dei suoi diritti professionali. La controversia si inserisce nel contesto degli effetti della pandemia da Covid-19 sulle professioni sanitarie e sulla disciplina degli ordini professionali.

Il quadro normativo

La materia della sospensione dall'esercizio di una professione da parte di un ordine professionale è disciplinata dalle norme previste per gli ordini e gli albi professionali, nonché dalle disposizioni del codice di procedura civile relativamente alla giurisdizione civile ordinaria in materia di controversie tra professionisti e i rispettivi ordini. Le disposizioni sulla privacy rilevate in sentenza (articoli 2 septies e 52 del Decreto legislativo 196/2003 e l'articolo 9 del Regolamento UE 2016/679) garantiscono la protezione dei dati personali e sensibili, in particolare quelli relativi allo stato di salute. La questione centrale concerne la ripartizione di competenze tra il giudice amministrativo e il giudice ordinario nelle controversie che coinvolgono gli ordini professionali.

La questione giuridica

Il nodo giuridico fondamentale riguardava la corretta individuazione della giurisdizione competente: se cioè il Tribunale Amministrativo Regionale fosse il foro appropriato per conoscere della controversia relativa alla sospensione dall'esercizio della professione deliberata dall'Ordine degli psicologi, oppure se la materia rientrasse nella giurisdizione del giudice ordinario. Il ricorso poneva infatti questioni complesse in ordine ai limiti della potestà disciplinare ordinistica, alle modalità di applicazione di eventuali misure restrittive della libertà professionale, e alla proporzionalità del provvedimento adottato. La soluzione di questa questione preliminare di giurisdizione risultava determinante per l'esito della controversia.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminate le questioni sottoposte dalla ricorrente e valutate le eccezioni dell'Ordine degli psicologi, ha proceduto a un'analisi della natura della controversia sottoposta al suo esame. Dopo attenta considerazione degli elementi fattispecie e del contesto normativo, il collegamento giudicante ha ritenuto che la controversia relativa ai provvedimenti disciplinari e alle decisioni di sospensione adottate dagli ordini professionali nei confronti dei propri iscritti non rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo ma piuttosto in quella del giudice ordinario. Tale conclusione si fonda sulla considerazione che la controversia verte essenzialmente su questioni di natura privatistica, riguardanti il rapporto tra il professionista e l'ordine professionale, piuttosto che su provvedimenti amministrativi in senso proprio.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rimettendo implicitamente la controversia alla competenza del giudice ordinario. La sentenza ordina inoltre che nella diffusione del provvedimento siano oscurate le generalità della ricorrente e qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti, in conformità alle normative sulla protezione dei dati personali. Le spese del giudizio sono compensate, non essendo attribuibili alla soccombenza di nessuna delle parti vista la natura della decisione.

Massima

La controversia relativa ai provvedimenti di sospensione disciplinare adottati da un ordine professionale nei confronti di un iscritto rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice amministrativo, in quanto vertente su diritti e obblighi di natura privatistica derivanti dal rapporto organizzativo tra il professionista e l'ordine.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Daniele Dongiovanni,	Presidente
Silvana Bini,	Consigliere
Martina Arrivi,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
- del provvedimento del 22 dicembre 2021, con il quale l'Ordine degli psicologi della Lombardia ha sospeso la ricorrente dall'esercizio della professione, senza limitare detta sospensione alle prestazioni o alle mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Sars-CoV-2;
- dell'annotazione della sospensione della ricorrente nell'albo online degli psicologi della Lombardia fino al 15 giugno 2022, effettuata in data 18 gennaio 2022;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.
sul ricorso numero di registro generale 109 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano De Bosio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ordine degli psicologi della Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Ivan Bullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, corso Genova n. 14;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ordine degli psicologi della Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2023 la dott.ssa Martina Arrivi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato dai motivi aggiunti, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 2 septies e 52, co. 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e all'art. 9, par. 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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