Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUINTAInammissibile

Sentenza n. 202302440/2023

1g - Provvedimenti Straordinari In Materia Di Emergenza - Covid-19 - Obbligo Vaccinale - Inadempimento - Sospensione Esercizio Professione Sanitaria

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una psicologa iscritta all'Ordine degli psicologi della Lombardia ha presentato ricorso amministrativo impugnando una deliberazione dell'Ordine professionale, adottata in data 10 marzo 2022 con comunicazione del 15 marzo 2022, mediante la quale l'Ordine ha accertato il suo inadempimento dell'obbligo vaccinale e ha disposto la sospensione dall'esercizio della professione. Successivamente, con nota del 28 aprile 2022, è stata comunicata una proroga del termine di sospensione per il perdurante inadempimento dell'obbligo vaccinale. La ricorrente ha chiesto l'annullamento di detti provvedimenti e il risarcimento del danno subito a causa della sospensione professionale. La controversia si inserisce nel contesto più ampio dei provvedimenti disciplinari adottati dagli Ordini professionali a fronte del mancato rispetto degli obblighi vaccinali introdotti nel corso dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il quadro normativo

La materia dell'obbligo vaccinale per specifiche categorie professionali era regolata dal Decreto Legge 1 del 2021 e successivamente dalla Legge 44 del 2021, che avevano introdotto disposizioni che vincolavano i professionisti sanitari e affini al rispetto di precetti vaccinali pena l'adozione di provvedimenti disciplinari da parte degli Ordini. Gli Ordini professionali, in qualità di enti di diritto pubblico dotati di potestà disciplinare, erano deputati all'accertamento dell'inadempimento e all'irrogazione di sanzioni. Il ricorso amministrativo avverso tali provvedimenti è regolato dal Codice di Procedura Amministrativa, che prevede specifiche cause di improcedibilità, tra cui la mancanza di interesse della parte ricorrente alla prosecuzione della controversia, così come disciplinato dall'articolo 35, comma 1, lettera c).

La questione giuridica

La questione sottesa al ricorso riguardava la legittimità dell'atto dell'Ordine professionale che aveva sospeso l'esercizio della professione alla ricorrente per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, con implicazioni significative per il diritto all'esercizio della professione e al reddito professionale della ricorrente. Tuttavia, nel corso dei giudizi, la situazione è mutata quando in udienza la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del gravame, il che ha determinato una diversa questione meramente procedurale: se permanesse ancora un interesse processuale ad una decisione nel merito della controversia.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto, sulla base della dichiarazione resa dalla ricorrente in udienza, che fosse venuto a mancare il presupposto processuale essenziale rappresentato dall'interesse ad agire, il quale deve sussistere non solo al momento dell'introduzione del ricorso ma anche durante l'intero corso del giudizio. La ricorrente, dichiarando espressamente di non avere più interesse alla prosecuzione della controversia, ha manifestato l'assenza di tale requisito di procedibilità. Il Tribunale ha quindi correttamente applicato l'articolo 35, comma 1, lettera c) del Codice di Procedura Amministrativa, che dispone l'improcedibilità del ricorso quando viene a mancare l'interesse della parte. Tale dichiarazione della ricorrente rappresentava una rinuncia tacita e consapevole della prosecuzione della controversia, indipendentemente dal merito della questione sottostante.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quinta, ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera c) del Codice di Procedura Amministrativa. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna parte sostiene le proprie spese legali e di giustizia, una soluzione che il Tribunale ha ritenuto opportuna considerando la peculiarità della vicenda. La sentenza ordina all'autorità amministrativa di procedere all'esecuzione del provvedimento e prescrive l'oscuramento delle generalità della ricorrente e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute, al fine di tutelare la riservatezza secondo le disposizioni sulla protezione dei dati personali.

Massima

Qualora la parte ricorrente dichiari durante il giudizio di non avere più interesse alla continuazione della controversia amministrativa, viene meno il presupposto essenziale di procedibilità e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile indipendentemente dal merito delle questioni dedotte.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Daniele Dongiovanni,	Presidente
Silvana Bini,	Consigliere
Martina Arrivi,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
1) dell'atto di deliberazione n. 078 del 10 marzo 2022, comunicato con pec in data 15 marzo 2022, con cui l'Ordine degli psicologi della Lombardia ha accertato l'inadempimento dell'obbligo vaccinale della ricorrente e ha deciso la «sua sospensione dall'esercizio della professione»;
2) della comunicazione di proroga termine di sospensione per mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui alla nota prot. opl_0007036, inviata con pec del 28 aprile 2022;
3) degli atti e provvedimenti preordinati consequenziali e comunque connessi a quelli impugnati
nonché ancora per la condanna al risarcimento del danno patito a causa dei predetti provvedimenti.
sul ricorso numero di registro generale 890 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Barbara Legnani e Niccolò Emanuele Onesti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ordine degli psicologi della Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Ivan Bullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, corso Genova n. 14;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ordine degli psicologi della Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2023 la dott.ssa Martina Arrivi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del gravame;
Ritenuto di dichiarare il ricorso improcedibile, ai sensi dell'art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm., compensando le spese del giudizio in ragione della particolarità della vicenda sottesa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 2 septies e 52, co. 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e all'art. 9, par. 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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