Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMAInammissibile

Sentenza n. 202302438/2023

1i - Università - Concorsi - Procedura Di Selezione Per Copertura Di Un Posto Di Professore Di Ii Fascia - Approvazione Graduatoria - Nomina Vincitore

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Oscar Marongiu,	Consigliere
Agatino Giuseppe Lanzafame,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
del Decreto Rettorale dell'Università degli Studi di Milano (UNIMI) n. 879 del 12 febbraio 2020, con il quale sono stati approvati gli atti relativi alla procedura selettiva mediante chiamata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, l. 240/2010, indetta dall'Università degli studi di Milano giusta Decreto  Rettorale n. 2265/2019, codice concorso 4111, per la copertura di un posto di Professore di II fascia presso il Dipartimento di Scienze Agrarie ed Ambientali – Produzione, Territorio, Agroenergia, per il Settore Concorsuale 07/C1 – Ingegneria Agraria, Forestale e dei Biosistemi; Settore Scientifico Disciplinare AGR/10 – Costruzioni Rurali e Territorio Agroforestale, approvata la graduatoria e dichiarata vincitrice della procedura di selezione la Dott.ssa Elisabetta Riva;
di ogni altro atto presupposto, richiamato, connesso e conseguenziale, noto e non noto, ivi compresi il D.R. n. 3753 del 7 ottobre 2019 con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice, i verbali della Commissione giudicatrice n. 1 del 6 novembre 2019 (“Criteri di Valutazione”); n. 2 del 15 novembre 2019 (“Valutazione dei Candidati”) e relativi allegati; n. 3 del 17 dicembre 2019 (“Assegnazione argomenti di lezione”); n. 4 (“Prova orale e didattica”),  la Relazione Finale del 18 dicembre 2019 in cui, riassunti i punteggi attribuiti a ciascun candidato, con deliberazione assunta all'unanimità è stata definita la graduatoria ed individuata nella Dott.ssa Elisabetta Riva la candidata maggiormente qualificata a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche richieste;
nonché del provvedimento di chiamata e degli atti presupposti, e del contratto di assunzione, ad oggi non noti, che fossero medio tempore intervenuti.
sul ricorso numero di registro generale 958 del 2020, proposto da
Andrea Schievano, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Rosaria Ambrosini, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Sottocorno, 3;
Università degli Studi di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Elisabetta Riva, Gabriele Mattachini, non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Milano;
Vista la nota del 14 settembre 2019, con la quale parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 12 ottobre 2023 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con nota del 14 settembre 2023 parte ricorrente ha dato atto «del sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia e dell’intervenuta cessazione della materia del contendere oggetto del ricorso», a seguito «dell’adozione del D.R. n. 15975/2020 del 18 giugno 2020 … con il quale è stato revocato ai sensi dell’art. 21 quinquies c. 1, della L. n. 241/1990 il D.R. n. 879/2020 del 12 febbraio 2020 di accertamento della regolarità formale degli atti del concorso precedentemente esperito e sono stati rimessi gli atti del medesimo alla Commissione perché procedesse, previa nuova predeterminazione dei criteri e dei punteggi, in conformità a quanto previsto dal bando, ad esprimere una nuova valutazione dei candidati partecipanti alla selezione» e della conseguente «conclusione del procedimento giusta Decreto Rettorale dell’Università degli Studi di Milano (UNIMI), intervenuto in data 30 luglio 2020, n. 3033/20, pubblicato il 31 luglio 2020, con il quale sono stati approvati, ad esito del riesame e dell’autotutela, gli atti relativi alla procedura selettiva di cui trattasi ed approvata la graduatoria»;
Ritenuto che quanto dedotto e prodotto in atti non consenta di affermare inequivocabilmente la sussistenza dei presupposti per una declaratoria di cessazione della materia del contendere;
Ritenuto, tuttavia, che – a fronte di quanto comunicato da parte ricorrente – il Collegio non possa che prendere atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, con conseguente declaratoria di improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
Ritenuto, infine, che – in considerazione delle peculiarità del caso di specie e del concreto andamento della vicenda – sussistano sufficienti ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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