Sentenza n. 202300243/2023
4h - Polizia - Istanza Assegnazione Temporanea Ex Art. 42-Bis D. Lgs. 151/2001 - Rigetto
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La presente controversia riguarda un ricorso proposto davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro un provvedimento del Ministero dell'Interno emanato il 17 giugno 2022, con il quale è stata rigettata un'istanza presentata dal ricorrente sulla base dell'articolo 42 bis del Decreto Legislativo n. 151/2001. Il ricorrente, assistito dall'avvocato Giampiero Chiodo, ha impugnato questo rifiuto sostenendo che l'Amministrazione avesse violato i suoi diritti procedimentali e sostanziali. La controversia si colloca nel settore della tutela della maternità e paternità nel pubblico impiego, ambito dove la legge riconosce specifici diritti e protezioni ai dipendenti pubblici. Con ordinanza del Tribunale è stata prima accolta la sospensione cautelare dell'atto, poi confermata anche dall'Amministrazione stessa con provvedimento del 16 novembre 2022 in attesa della decisione nel merito.
Il quadro normativo
La questione si inscrive nel sistema di protezione della maternità e paternità disciplinato dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che reca le "Disposizioni consolidate in materia di tutela della maternità e della paternità" in conformità alle direttive comunitarie. L'articolo 42 bis dello stesso decreto introduce specifiche tutele per i genitori nel contesto dell'impiego pubblico, prevedendo diritti quali congedi, permessi retribuiti e protezioni dal licenziamento. Questo articolo rappresenta l'implementazione in Italia di principi sanciti dal diritto europeo sulla conciliazione tra vita professionale e responsabilità familiari, con una attenzione particolare alla posizione dei pubblici dipendenti. La norma attribuisce all'amministrazione il dovere di valutare positivamente e concretamente le istanze presentate dai propri dipendenti che beneficiano di questa tutela, secondo criteri di trasparenza e legittimità amministrativa.
La questione giuridica
Il punto controverso riguardava la corretta applicazione dell'articolo 42 bis da parte del Ministero dell'Interno nel valutare l'istanza del ricorrente. Specificamente, la questione si incentrava sulla legittimità delle motivazioni addotte dall'Amministrazione nel rigettare la richiesta e sulla sussistenza dei presupposti normativi per il riconoscimento dei diritti rivendicati. Era in gioco la tutela di una situazione giuridica soggettiva espressamente protetta dalla legge, in un contesto dove il principio del giusto procedimento e della tutela sostanziale devono sempre prevalere. La complessità risiedeva nel verificare se l'Amministrazione avesse effettivamente esercitato discrezionalità amministrativa corretta oppure se avesse violato i diritti della persona nella sua qualità di genitore e lavoratore pubblico.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo ha valutato attentamente la ricorrenza dei presupposti per l'accoglimento del ricorso, ritenendo che l'istanza presentata sulla base dell'articolo 42 bis fosse stata rigettata senza osservanza dei criteri di corretta applicazione della norma. Il collegio ha riconosciuto che l'Amministrazione aveva violato i diritti procedimentali e sostanziali del ricorrente, il quale si trovava in una situazione meritevole di protezione ai sensi della legge sulla maternità e paternità. La logica argomentativa del giudice ha evidenziato come il rigetto non fosse motivato adeguatamente alla luce della normativa applicabile e della situazione concreta della persona ricorrente. Di conseguenza, il Tribunale ha ritenuto sussistente il diritto alla tutela della situazione giuridica soggettiva e ha deciso di annullare il provvedimento amministrativo contestato, ordinando all'Amministrazione di adottare tutte le misure necessarie per dare corretta attuazione ai diritti riconosciuti dalla legge.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia accoglie il ricorso nei sensi e per gli effetti della motivazione e annulla il provvedimento del 17 giugno 2022 con cui era stata rigettata l'istanza del ricorrente ex articolo 42 bis del D.lgs. n. 151/2001. L'Amministrazione è dunque condannata a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio e ad adottare tutte le misure idonee per realizzare concretamente i diritti del ricorrente. Le spese della causa sono compensate tra le parti, salvo l'onere del contributo unificato ai sensi della legge. Il Tribunale ordina inoltre il rispetto della privacy del ricorrente mediante l'oscuramento delle sue generalità e di qualsiasi altro dato identificativo dal testo pubblico della sentenza.
Massima
L'istanza relativa alla tutela della maternità e paternità nel pubblico impiego deve essere valutata dall'Amministrazione secondo i criteri di legittimità, ragionevolezza e corretta applicazione della normativa di protezione, e il suo rigetto ingiustificato espone l'Amministrazione all'annullamento del provvedimento e all'obbligo di garantire concretamente i diritti riconosciuti dalla legge.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore Alberto Di Mario, Consigliere Katiuscia Papi, Primo Referendario per l’annullamento, previa sospensione del provvedimento del 17/6/2022 con cui è stata rigettata l'istanza del ricorrente ex art. 42 bis del D.lgs. n. 151/2001, con condanna dell’Amministrazione ad adottare tutte le misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio. sul ricorso numero di registro generale 2018 del 2022 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avv. Giampiero Chiodo, con il quale elegge domicilio digitale come da Registri P.E.C. Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano alla Via Edmondo De Amicis n.33; MINISTERO DELL'INTERNO in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Milano, Via Freguglia n.1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista la costituzione con successivo deposito di documentazione e di memoria dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; Vista la memoria di parte ricorrente; Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.1222 del 2022 di accoglimento della domanda di sospensione e di fissazione dell’udienza pubblica; visto il deposito da parte dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di provvedimento del 16/11/2022 di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato in attesa della definizione del merito; Visti tutti gli atti della causa; Data per letta nella Udienza pubblica del 27 gennaio 2023 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed ivi uditi gli Avvocati delle parti come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate, salvo l’onere del contributo unificato ai sensi di legge (DPR n.115/2002). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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