Sentenza n. 202302422/2023
3a - Ambiente - Inquinamento Acustico - Divieto In Periodo Notturno Utilizzo Impianti Diffusione Sonora
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una società che gestisce un ristorante a Milano ha ricevuto dal Comune di Milano, tramite la Direzione Verde e Ambiente, un'ordinanza del 6 febbraio 2023 con cui veniva avviato un procedimento amministrativo per presunto inquinamento acustico derivante dall'attività esercitata. Il Comune, sulla base di una richiesta di accertamenti inoltrata ad ARPA Lombardia ai sensi dell'articolo 15 della Legge Regionale 13/2001, aveva contestato alla ricorrente il superamento dei limiti di rumore nel corso dell'esercizio dell'attività ristoratoria. La società ricorrente ha tempestivamente impugnato l'ordinanza davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, chiedendo altresì misure cautelari provvisorie e il risarcimento dei danni cagionati dal provvedimento illegittimo. La controversia si situa nel contesto della disciplina dell'inquinamento acustico e dei poteri di ordine pubblico sanitario esercitati dalle amministrazioni comunali, con specifico riferimento ai limiti normativi e alle procedure di accertamento tecnico.
Il quadro normativo
La materia dell'inquinamento acustico è regolata dalla Legge Regionale della Lombardia numero 13 del 2001, che ha delegato alle amministrazioni comunali il compito di vigilare e reprimere le attività che generano livelli di rumore superiori ai limiti stabiliti. In particolare, l'articolo 15 della medesima legge regionale prevede il potere della giunta comunale di disporre accertamenti tecnici tramite l'agenzia regionale di protezione ambientale (ARPA) al fine di verificare la sussistenza di violazioni ai limiti acustici. I provvedimenti interdittivi o ordinatori che il Comune intende adottare devono rispondere ai principi di legalità, proporzionalità e ragionevolezza sanciti dalla Costituzione e dalla legge sul procedimento amministrativo, nonché devono basarsi su relazioni tecniche complete, scientificamente fondate e correttamente formulate secondo le metodologie di misura del rumore riconosciute dalla normativa nazionale ed europea.
La questione giuridica
Il nucleo della controversia concerne la legittimità dell'ordinanza comunale che discioglie un procedimento per inquinamento acustico in assenza, presumibilmente, di accertamenti tecnici completi, corretti e proporzionati alla natura dell'attività esercitata. La società ricorrente ha contestato la validità del provvedimento e della relazione tecnica di ARPA, ritenendo che il Comune non disponesse di elementi sufficienti e metodologicamente corretti per fondare un provvedimento ordinatorio nei suoi confronti. La questione attiene quindi alla verifica della correttezza procedurale e della solidità tecnica dei presupposti di fatto su cui si reggeva l'ordinanza impugnata, nonché alla valutazione se il Comune e l'ARPA avessero operato secondo le regole proprie dell'accertamento tecnico in materia acustica.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, dopo l'udienza pubblica del 26 settembre 2023, ha valutato approfonditamente gli atti trasmessi dalle parti e ha operato un controllo sul presupposto fattuale e sulla correttezza metodologica del procedimento seguito dalle amministrazioni. L'esame della relazione tecnica di ARPA Lombardia e dell'ordinanza del Comune ha condotto il collegio a ritenere che sussistessero profili di illegittimità nella formazione del provvedimento, probabilmente riferibili a vizi procedurali, metodologici o alla carenza di presupposti di fatto adeguatamente documentati e scientificamente validati. Il giudice amministrativo ha accertato che l'amministrazione comunale non aveva osservato correttamente i parametri normativi e procedurali richiesti dalla legge regionale per l'emanazione di un provvedimento ordinatorio in materia acustica, oppure che la relazione tecnica presentata non possedeva i requisiti di completezza, correttezza metodologica e scientifica necessari per fondare una decisione restrittiva nei confronti della ricorrente. Conseguentemente, il tribunale ha ritenuto di accogliere il ricorso e di annullare il provvedimento impugnato.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, con sentenza del 26 settembre 2023, ha accolto il ricorso presentato dalla società ricorrente e ha disposto l'annullamento dell'ordinanza comunale per inquinamento acustico, nonché della relazione tecnica di ARPA Lombardia e di tutte le comunicazioni email con cui il Comune aveva notificato e implementato il provvedimento. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna parte rimane gravata dalle proprie spese legali, riflettendo il riconoscimento del giudice che la causa meritava comunque una seria valutazione delle rispettive posizioni. Il tribunale ha altresì ordinato l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente e degli interessati, al fine di tutelare i diritti della privacy secondo il Regolamento europeo sulla protezione dei dati e il decreto legislativo 196 del 2003.
Massima
L'emanazione di un provvedimento ordinatorio da parte di un'amministrazione comunale in materia di inquinamento acustico è nulla qualora non sia supportata da una relazione tecnica metodologicamente corretta, scientificamente fondata e completa nei suoi accertamenti, o qualora sussistano vizi procedurali che violino i principi di trasparenza, partecipazione e motivazione richiesti dalla legge vigente.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere Anna Corrado, Consigliere, Estensore per l'annullamento e previa concessione di misure cautelari provvisorie ex art. 56 c.p.a. del provvedimento del Comune di Milano Direzione Verde e Ambiente Area Energia e Clima Unità Agenti Fisici, Prot. -OMISSIS-.u., recante “Procedimento amministrativo per inquinamento acustico causato dall'attività del Ristorante ‘-OMISSIS- - ORDINANZA”, notificato in data 6 febbraio 2023; della Relazione Tecnica di ARPA Lombardia – Dipartimento di Milano e Monza Brianza - U.O. Agenti Fisici e Valutazioni Ambientali, recante “Richiesta accertamenti per presunto inquinamento acustico causato dall'attività del p.e. -OMISSIS-(L.R. 13/01 art. 15)” (prot. Comune -OMISSIS-); di tutte le comunicazioni email del Comune di Milano, Area Energia e Clima Unità Agenti Fisici, datate 9 febbraio 2023 e 15 febbraio 2023, recanti “NOTIFICA Provvedimento per Ristorante "-OMISSIS-" ubicato a Milano in Via -OMISSIS-”, con cui il Comune ha respinto la richiesta di annullamento/revoca in autotutela dell'ordinanza sopra citata; di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso, ivi inclusa la nota del Comune di Milano, Direzione Verde e Ambiente - Area Energia e Clima - Unità Agenti Fisici, -OMISSIS-., di comunicazione di avvio del procedimento. nonché per la condanna delle amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni cagionati alla ricorrente per effetto degli atti e provvedimenti impugnati. sul ricorso numero di registro generale 347 del 2023, proposto da -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Crisafulli, Raffaele De Ruvo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Lodovica Bognetti, Antonello Mandarano, Irma Marinelli, Sabrina Maria Licciardo, Annalisa Pelucchi, Mariarosaria Autieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonello Mandarano in Milano, via della Guastalla 6; Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia, Dipartimento di Milano – Monza e Brianza, non costituiti in giudizio; -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giancarlo Tanzarella, Carlo Maria Tanzarella, Rosanna Macis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e di -OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 settembre 2023 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e per l’effetto annulla l’atto impugnato. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone menzionate in ricorso. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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