Sentenza n. 202302403/2023
3f - Ottemperanza - Tar Lombardia - Terza Sezione - Sentenza N. 1411/2016
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La Mottolino S.p.A., società che gestisce impianti sciistici nel territorio di Livigno in provincia di Sondrio, ha promosso un ricorso per l'ottemperanza a sentenze precedenti divenute definitive rispetto al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (sentenza del 12 luglio 2016 n. 1411) e al Consiglio di Stato (sentenza del 24 agosto 2017 n. 4062). Tali sentenze avevano deciso in modo favorevole una controversia amministrativa che interessava l'ambito territoriale, ambientale e urbanistico in una zona montana di rilevante valore paesaggistico. Nel corso dei anni successivi alla definizione del giudizio di merito, la ricorrente ha evidenziato che la Comunità Montana Alta Valtellina e gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri non avevano provveduto, secondo quanto ordinato dalle sentenze passate in giudicato, ad adottare o a revocare determinati provvedimenti amministrativi. La ricorrente ha quindi presentato istanza al TAR chiedendo l'esecuzione coattiva di quanto già deciso dai giudici nei precedenti procedimenti, inoltrando contestualmente richiesta di nullità di note e comunicazioni delle amministrazioni interessate che contrastassero con il contenuto delle sentenze vincolanti.
Il quadro normativo
La materia dell'ottemperanza è disciplinata dall'articolo 113 del codice del processo amministrativo, il quale prevede che quando un'amministrazione non esegue il giudicato, è possibile proporre ricorso dinanzi allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza al fine di ottenere l'esecuzione della decisione. L'articolo 114 dello stesso codice disciplina invece le nullità dei provvedimenti amministrativi e consente al giudice di dichiararle quando sussistono i presupposti legali. In questo caso operano anche i principi generali sulla trasparenza amministrativa e sul rispetto dei pronunciamenti giudiziali da parte della pubblica amministrazione, principi fondamentali dello stato di diritto e della legalità amministrativa. Le controversie di natura ambientale e territoriale, come quella che sottostà al presente giudizio, sono inoltre soggette ai principi della normativa europea in materia di ambiente e ai regolamenti urbanistici regionali e locali.
La questione giuridica
Il nodo giuridico del procedimento consiste nella valutazione della ricevibilità della domanda di ottemperanza proposta dalla Mottolino S.p.A. contro le amministrazioni pubbliche che non avevano dato esecuzione alle decisioni assunte dal TAR e dal Consiglio di Stato. Si pone cioè la questione preliminare se il ricorso sia stato promosso in conformità alle regole procedurali e temporali previste dalla legge per l'ottemperanza, oppure se sussistessero impedimenti di tipo formale che ne rendessero impossibile l'accoglimento nel merito. La ricorrente sosteneva una violazione dell'obbligo di conformazione ai giudicati da parte di più amministrazioni (ente locale, ministeri), mentre le amministrazioni convenute contestavano la legittimazione procedurale della ricorrente a richiedere l'esecuzione in questa forma.
La motivazione del giudice
Il collegio del TAR ha ritenuto di dover pronunciarsi preliminarmente sulla questione di ricevibilità del ricorso, senza affrontare il merito della controversia. Nella camera di consiglio del 27 settembre 2023 i magistrati hanno valutato gli atti di costituzione presentati dalle varie amministrazioni e i motivi esposti dalla ricorrente, concludendo che il ricorso non potesse proseguire innanzi al giudice amministrativo per ragioni di carattere procedurale. Benché il testo della sentenza non espliciti nella parte motivativa disponibile le ragioni tecniche della dichiarazione di inammissibilità, questa potrebbe derivare da pluralità di fattori quali il decorso dei termini per proporre l'istanza di ottemperanza, la mancanza di una specifica e concreta indicazione dei provvedimenti non eseguiti, oppure questioni relative alla corretta identificazione dell'ambito soggettivo della decisione vincolante. Il tribunale ha comunque ritenuto che gli impedimenti procedurali fossero insuperabili e prevalessero su qualsiasi considerazione di merito.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Mottolino S.p.A. nella sua interezza, impedendone così la prosecuzione nel merito. Di conseguenza, ha condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di ciascuno dei soggetti convenuti che si erano costituiti in giudizio: Comunità Montana Alta Valtellina, Provincia di Sondrio, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Legambiente Onlus. L'importo complessivo della condanna è stato fissato in euro 4.000,00 (mille euro per ogni controparte costituita), oltre agli oneri e alle spese generali. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall'autorità amministrativa, acquisendo quindi piena efficacia, e non è stato previsto alcun rinvio a ulteriori fasi procedimentali.
Massima
L'esecuzione del giudicato è soggetta al rispetto delle regole procedurali ordinarie, e il venir meno di tali requisiti rende il ricorso per ottemperanza inammissibile, indipendentemente dal merito della domanda e dalle ragioni di fatto che ne starebbero a fondamento.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere, Estensore Valentina Caccamo, Referendario per l’ottemperanza - al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sez. III, n. 1411 pubblicata in data 12 luglio 2016, resa nel ricorso R.G. n. 3430/2014 e sulla confermativa sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4062 del 24 agosto 2017, avente “lo stesso contenuto dispositivo e conformativo dei provvedimenti di primo grado” ai sensi dell’art. 113, comma 1, cod. proc. amm.; - nonché, se e in quanto necessario, per la declaratoria di nullità ex art. 114, comma 4, lett. b, cod. proc. amm. della nota della Comunità Montana Alta Valtellina n. 4003/2021 in data 16 agosto 2021; - nonché, se e in quanto occorrer possa, della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretariato Generale, Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo, Ufficio per la Concertazione Amministrativa e il Monitoraggio, Servizio per la concertazione amministrativa e il monitoraggio in materia di territorio, ambiente e immigrazione del 5 agosto 2021, prot. n. 22729, segnatura DICA-0022729-P-05/08/2021, trasmessa a mezzo p.e.c. in data 5 agosto 2021, e della nota del 23 settembre 2019, prot. n. DICA-0017830. sul ricorso numero di registro generale 968 del 2023, proposto da - Mottolino S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Marco Sica e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.; - la Comunità Montana Alta Valtellina, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Dario Marchesi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 47; - la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro-tempore, e il Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro-tempore, e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1; - la Provincia di Sondrio, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Paola Brambilla ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Milano, Piazza L.V. Bertarelli n. 1; - la Regione Lombardia, in persona del Presidente pro-tempore, non costituita in giudizio; - l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente – A.R.P.A. Lombardia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio; - il Comune di Livigno, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio; - Legambiente Onlus – Associazione Nazionale di Protezione Ambientale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Borasi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano, Via Visconti di Modrone n. 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Comunità Montana Alta Valtellina, della Provincia di Sondrio, di Legambiente Onlus e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Cultura e del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; Visti tutti gli atti della causa; Designato relatore il consigliere Antonio De Vita; Uditi, alla camera di consiglio del 27 settembre 2023, i difensori delle parti, come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della Comunità Montana Alta Valtellina, della Provincia di Sondrio, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Legambiente Onlus nella misura di € 1.000,00 (mille/00) ciascuna (€ 4.000,00 complessivi), oltre oneri e spese generali. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 27 settembre 2023 con l’intervento dei magistrati:
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