Sentenza n. 202300240/2023
4l/r - Immigrazione - Istanza Emersione Lavoro Irregolare - Silenzio
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino ha presentato il 4 agosto 2020 una istanza al Ministero dell'Interno per ottenere l'emersione di un rapporto di lavoro irregolare, avvalendosi della procedura di ravvedimento operoso prevista dall'articolo 103, comma 1 del Decreto Legge numero 34 del 2020 convertito in Legge numero 77 del 2020. Questa norma, introdotta durante l'emergenza sanitaria da COVID-19, consentiva ai datori di lavoro di regolarizzare i rapporti di lavoro privi di contratto o con contributi non versati, mediante il pagamento di una sanzione agevolata. Il Ministero dell'Interno, destinatario della istanza, non ha mai dato risposta al ricorrente, determinando il formarsi di un silenzio amministrativo. Di fronte a questa inerzia della pubblica amministrazione, il cittadino ha deciso di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, chiedendo la declaratoria dell'illegittimità di tale silenzio e, implicitamente, l'obbligo per l'amministrazione di dare una risposta entro i termini previsti dalla legge.
Il quadro normativo
La materia dell'emersione del lavoro irregolare è disciplinata dall'articolo 103, comma 1 del D.L. numero 34 del 2020, norma che si inserisce nel complesso quadro normativo riguardante il ravvedimento operoso in materia tributaria e contributiva. Le disposizioni sulla impugnazione del silenzio amministrativo sono contenute nel Codice del Processo Amministrativo, in particolare nell'articolo 117 che consente il ricorso al giudice amministrativo avverso atti illegittimi della pubblica amministrazione. Il silenzio della pubblica amministrazione su istanze relative a provvedimenti soggetti a termini prefissati è, di principio, equiparato ad un provvedimento di rigetto e quindi impugnabile, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa. La ricevibilità del ricorso amministrativo è tuttavia subordinata al rispetto di condizioni procedurali specifiche, tra cui il termine di sessanta giorni decorrente dal momento in cui il silenzio assume rilevanza giuridica.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia è se il ricorso per l'illegittimità del silenzio formatosi sulla istanza di emersione fosse ricevibile secondo le regole ordinarie del processo amministrativo. In particolare, la questione attiene alla sussistenza dei presupposti di ricevibilità del ricorso, ossia se il ricorrente disponesse di legittimazione ad agire, se la questione fosse ancora attuale, e se il ricorso fosse stato proposto entro i termini stabiliti dalla legge. La complessità della questione risiede nel fatto che le norme sulla emersione del lavoro irregolare, essendo disposizioni di carattere straordinario legate a esigenze emergenziali, potrebbero comportare regimi procedurali e termini differenziati rispetto alle ordinarie istanze amministrative. Il giudice ha dovuto valutare se il ricorso presentato fosse idoneo sotto il profilo formale e sostanziale per essere deciso nel merito.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminati gli atti di causa e sentita la relazione del magistrato estensore nella camera di consiglio del 27 gennaio 2023, ha concluso che il ricorso difettava dei presupposti di ricevibilità e pertanto ha dichiarato il ricorso irricevibile. Sebbene la sentenza pubblicata non contenga una motivazione ampiamente articolata, il dispositivo rinvia a motivazione, indicando che il collegio ha valutato nel corso della camera di consiglio gli elementi procedurali e sostanziali del ricorso. La dichiarazione di irricevibilità suggerisce che il ricorrente avrebbe potuto non disporre della legittimazione richiesta, ovvero che il ricorso avrebbe potuto essere presentato oltre i termini ordinari di ricorribilità, oppure ancora che la questione avrebbe potuto perdere attualità nel frattempo. La scelta di compensare le spese processuali indica una valutazione equilibrata circa la non manifesta infondatezza della posizione del ricorrente dal punto di vista meramente formale.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso irricevibile e ha compensato le spese di giudizio tra le parti, il che significa che ciascuna parte sopporta le proprie spese processuali senza condanna della controparte. Di conseguenza, il ricorrente non ottiene né la declaratoria di illegittimità del silenzio ministeriale né alcun provvedimento che obblighi il Ministero dell'Interno a pronunciarsi sulla istanza di emersione. La sentenza diventa definita in quanto pronunciata dal TAR in via definitiva, e pertanto il ricorso è escluso dalla possibilità di appello al Consiglio di Stato, salvo per questioni di legittimità costituzionale. Il giudice ha inoltre ordinato l'oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a identificare il ricorrente al fine di tutelarne la dignità e la privacy, conformemente alle disposizioni del Decreto Legislativo numero 196 del 2003 e del Regolamento europeo numero 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.
Massima
Il ricorso avverso il silenzio formatosi su istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare è ricevibile solo se proposto entro i termini ordinari di ricorribilità e nei confronti del soggetto legittimato passivamente, verificati i quali il giudice amministrativo è competente a dichiararne l'illegittimità e a ordinare all'amministrazione l'adozione del provvedimento dovuto.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore Alberto Di Mario, Consigliere Katiuscia Papi, Primo Referendario per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio formatosi sulla istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare, di cui all’art.103, comma 1 del D.L. n.34/2020 convertito in Legge n.77/2020, presentata il 4/8/2020. sul ricorso ex art. 117 c.p.a. numero di registro generale 3188 del 2022 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Antonella Pirro, con domicilio PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, Via Ponte Seveso n.41; Ministero dell’Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Milano, Via Freguglia n.1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; Visti tutti gli atti della causa; Data per letta nella Camera di Consiglio del 27 gennaio 2023 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed udito l’Avvocato dello Stato come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile come da motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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