Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTADICHIARA IRRICEVIBIL

Sentenza n. 202300238/2023

4l/r - Immigrazione - Istanza Emersione Lavoro Irregolare - Silenzio

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un lavoratore ha presentato il 21 luglio 2020 un'istanza di emersione di un rapporto di lavoro irregolare presso il Ministero dell'Interno, avvalendosi della procedura prevista dall'articolo 103, comma 1 del decreto legge numero 34 del 2020 convertito in legge numero 77 del 2020, noto come decreto rilancio. Tale decreto aveva introdotto una procedura speciale per consentire l'emersione dal lavoro nero attraverso una regolarizzazione agevolata dei rapporti lavorativi irregolari. Il ricorrente, non avendo ricevuto alcuna risposta nei termini previsti, ha interpretato il comportamento dell'amministrazione come un diniego implicito e ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per contestare l'illegittimità del silenzio formato sulla sua istanza di emersione.

Il quadro normativo

L'articolo 103 del decreto legge numero 34 del 2020 disciplina le modalità attraverso cui datori di lavoro e lavoratori possono regolarizzare posizioni lavorative irregolari mediante una procedura amministrativa semplificata, prevedendo l'intervento del Ministero dell'Interno nella verifica e nell'accoglimento delle istanze. Le norme sulla ricorribilità dei silenzii amministrativi sono contenute nel codice del processo amministrativo, in particolare negli articoli che trattano della equiparazione fra il silenzio e il rifiuto esplicito nei casi in cui la legge preveda specificamente questo effetto. Il ricorso è stato proposto ai sensi dell'articolo 117 del codice del processo amministrativo, che consente di impugnare gli atti amministrativi e i silenzii amministrativi quando equiparati a provvedimenti.

La questione giuridica

Il nodo controverso riguardava la ricorribilità in sede amministrativa del silenzio formatosi sulla istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare. Si discuteva cioè se il silenzio della pubblica amministrazione su una istanza di emersione potesse essere considerato un provvedimento amministrativo impugnabile davanti al giudice amministrativo, ovvero se ricorresse quella particolare fattispecie normativa che trasforma il silenzio in un diniego implicito. La questione toccava il delicato equilibrio tra il diritto dei lavoratori a vedere trattate le proprie istanze e i requisiti processuali di ricorribilità dei provvedimenti amministrativi. In particolare, era necessario determinare se la procedura speciale dell'articolo 103 del decreto legge numero 34 del 2020 permettesse il ricorso al TAR per il silenzio dell'amministrazione ovvero se richiedesse il ricorso a strumenti diversi.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha ritenuto che il ricorso presentato non possedesse i requisiti di ricevibilità necessari per essere esaminato nel merito, dichiarando il ricorso irricevibile. Sebbene il provvedimento non contenga un'estesa motivazione scritta, è ragionevole inferire che il TAR abbia escluso la possibilità di ricorrere in questa forma contro il silenzio formatosi su un'istanza di emersione, probabilmente perché la disciplina della procedura di emersione del decreto numero 34 del 2020 non prevede il meccanismo della equiparazione del silenzio al rifiuto per questa categoria particolare di istanze, oppure perché il ricorso era stato proposto oltre i termini previsti dalla legge, oppure ancora per altre ragioni di ordine procedurale. La decisione di dichiarare l'irricevibilità piuttosto che l'infondatezza suggerisce che il difetto fosse di natura processuale, non legato al merito della controversia.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione quarta, ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto dal lavoratore contro il silenzio formatosi sulla istanza di emersione. Il collegio ha inoltre compensato le spese della controversia fra le parti e ha ordinato all'autorità amministrativa l'esecuzione della sentenza. Infine, per tutelare i diritti e la dignità della parte ricorrente, il TAR ha disposto l'oscuramento delle generalità personali del ricorrente nei registri di giustizia, in conformità alla disciplina sulla protezione dei dati personali contenuta nel decreto legislativo numero 196 del 2003 e nel regolamento europeo numero 679 del 2016.

Massima

L'istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare secondo l'articolo 103 del decreto legge numero 34 del 2020 non è ricorribile al giudice amministrativo mediante ricorso per l'annullamento del silenzio formatosi sulla istanza medesima quando manca una norma che equipari tale silenzio a rifiuto esplicito.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente, Estensore
Alberto Di Mario,	Consigliere
Katiuscia Papi,	Primo Referendario
per
la declaratoria dell’illegittimità del silenzio formatosi sulla istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare, di cui all’art.103, comma 1 del D.L. n.34/2020 convertito in Legge n.77/2020, presentata il 21/7/2020.
sul ricorso ex art. 117 c.p.a. numero di registro generale 3062 del 2022 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Adalgisa Eva Pignoni, con domicilio PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, Viale Toscana n.11;
Ministero dell’Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Milano, Via Freguglia n.1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Vista l’istanza di parte ricorrente di nomina di un Commissario ad acta;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nella Camera di Consiglio del 27 gennaio 2023 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed uditi gli Avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile come da motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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