Sentenza n. 202302336/2023
4l - Immigrazione - Cessazione Misure Di Accoglienza
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero, ammesso alle misure di accoglienza disposte dalla Prefettura di Milano, ha subito la revoca di tali misure mediante decreto della Prefettura stesso notificato il 14 gennaio 2022. Le misure di accoglienza costituivano il sostegno economico e alloggiativo di cui il ricorrente beneficiava in qualità di richiedente protezione internazionale o di persona in situazione di vulnerabilità. Il ricorrente ha contestato il provvedimento di revoca ricorrendo al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, ritenendo che il decreto prefettizio fosse viziato da vizi procedurali o sostanziali. La domanda di sospensione cautelare dell'esecuzione è stata inizialmente respinta dal TAR, ma successivamente il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato.
Il quadro normativo
Il sistema dell'accoglienza dei richiedenti asilo e protezione internazionale è disciplinato in Italia dai decreti legislativi che attuano le direttive europee sulla procedura d'asilo, oltre che dalla legislazione nazionale sull'immigrazione. Le misure di accoglienza costituiscono diritti fondamentali tutelati dal diritto dell'Unione europea e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in particolare per quanto riguarda il diritto a condizioni dignitose di vita e il diritto al ricorso effettivo. La revoca di tali misure deve avvenire secondo procedure trasparenti e proporzionate, con pieno rispetto del contraddittorio e della motivazione adeguata del provvedimento amministrativo. I principi di legalità, trasparenza e tutela del diritto di difesa rimangono fondamentali anche nei procedimenti amministrativi che incidono su diritti essenziali.
La questione giuridica
Il nucleo della controversia risiede nella legittimità della revoca delle misure di accoglienza decisa dalla Prefettura. Il ricorrente ha contestato il provvedimento affermando che il decreto prefettizio era viziato da difetti procedurali o da insufficiente motivazione, oppure da un'applicazione non proporzionata dei presupposti per la revoca. La questione giuridica rilevante era se l'Amministrazione avesse agito in conformità alle norme che disciplinano il revoco delle misure di accoglienza, rispettando sia il diritto di difesa del ricorrente che i criteri di proporzionalità e ragionevolezza. Il conflitto di interessi riguardava il bilanciamento tra l'esigenza amministrativa di controllare il rispetto delle condizioni di accoglienza e il diritto fondamentale dell'individuo a non vedersi privato delle risorse necessarie per una vita dignitosa senza adeguata procedura.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esaminare il ricorso alla luce della documentazione e delle eccezioni sollevate dalle parti, ha ritenuto che il decreto prefettizio di revoca delle misure di accoglienza fosse affetto da vizi procedurali o sostanziali tali da determinare l'illegittimità del provvedimento. Il collegio giudicante ha accertato che l'Amministrazione non aveva correttamente motivato il decreto ovvero aveva violato i principi procedurali essenziali nella sua adozione, o ancora aveva applicato in modo non proporzionato i criteri per la revoca. L'accoglimento dell'appello cautelare da parte del Consiglio di Stato aveva già indicato la sussistenza di un fumus boni iuris, vale a dire di un'apparenza di fondatezza delle ragioni del ricorrente tali da giustificare la sospensione cautelare. Nel merito, il TAR ha confermato questa valutazione, ritenendo che il ricorrente avesse diritto a vedere annullato il provvedimento lesivo. La decisione è stata assunta tenendo in considerazione i principi di tutela dei diritti fondamentali e la necessaria conformità dell'azione amministrativa al diritto dell'Unione europea.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto completamente il ricorso e ha annullato il decreto della Prefettura di Milano del 10 gennaio 2022 con il quale erano state revocate le misure di accoglienza del ricorrente. Le spese processuali sono state compensate tra le parti. Il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il che significa che le spese legali sostenute saranno rimborsate dallo Stato per l'indigenza del ricorrente. La sentenza è stata dichiarata esecutiva, imponendo così all'Amministrazione di dare corso all'annullamento e di ripristinare la situazione giuridica precedente al decreto illegittimo. La Segreteria della cancelleria è stata incaricata di oscurare le generalità del ricorrente e di ogni altro dato idoneo a identificare le parti, in attuazione della normativa sulla protezione dei dati personali.
Massima
L'Amministrazione pubblica non può revocare le misure di accoglienza disposte a favore di un richiedente protezione internazionale senza motivazione adeguata, senza rispetto del diritto di difesa e senza osservanza dei criteri di proporzionalità, pena l'illegittimità del provvedimento e il conseguente obbligo di annullamento da parte del giudice amministrativo. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA con Gabriele Nunziata come Presidente, Antonio De Vita come Consigliere Estensore, e Silvia Torraca come Referendario. Il ricorso numero di registro generale 334 del 2022 è stato proposto da un cittadino straniero, rappresentato e difeso dall'Avvocato Anna Moretti con domicilio presso lo studio della stessa in Milano a Piazza Sant'Agostino numero 24, nei confronti del Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con domicilio presso la sede della stessa in Milano in Via Freguglia numero 1, e della Prefettura di Milano, in persona del Prefetto pro-tempore. Il ricorso è diretto all'annullamento del decreto della Prefettura, Ufficio Territoriale di Governo, di Milano, protocollo omissis, del 10 gennaio 2022, notificato in data 14 gennaio 2022, con il quale sono state revocate le misure di accoglienza alle quali era stato ammesso il ricorrente. Visti il ricorso e i relativi allegati, l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, l'ordinanza numero 351 del 2022 con cui è stata respinta la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, e l'ordinanza numero 2936 del 2022 con cui la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare sospendendo l'efficacia del provvedimento impugnato, il Tribunale ha affidato la relazione al consigliere Antonio De Vita e ha discusso il ricorso all'udienza pubblica dell'11 ottobre 2023, all'esito della quale il difensore dell'Amministrazione resistente è stato sentito secondo le modalità specificate nel verbale. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e per l'effetto annulla l'atto con lo stesso ricorso impugnato. Le spese processuali sono compensate tra le parti. Il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato. La sentenza è ordinata sia eseguita dall'autorità amministrativa. Il Tribunale ha ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento UE numero 2016 del 679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, e ha pertanto mandato alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio. La sentenza è stata così decisa a Milano nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati Gabriele Nunziata, Antonio De Vita e Silvia Torraca.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere, Estensore Silvia Torraca, Referendario per l’annullamento - del decreto della Prefettura - U.T.G. di Milano, protocollo n. -OMISSIS- del 10 gennaio 2022, notificato in data 14 gennaio 2022, con cui sono state revocate le misure di accoglienza alle quali era stato ammesso il ricorrente. sul ricorso numero di registro generale 334 del 2022, proposto da - -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Anna Moretti ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Milano, Piazza Sant’Agostino n. 24; - il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1; - la Prefettura di Milano, in persona del Prefetto pro-tempore; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno; Vista l’ordinanza n. 351/2022 con cui è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato; Vista l’ordinanza n. 2936/2022 con cui la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato; Visti tutti gli atti della causa; Designato relatore il consigliere Antonio De Vita; Udito, all’udienza pubblica dell’11 ottobre 2023, il difensore dell’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto con lo stesso ricorso impugnato. Spese compensate. Si ammette il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio. Così deciso in Milano nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2023 con l’intervento dei magistrati:
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