Tar Lombardia - MilanoSEZIONE TERZARespinto

Sentenza n. 202300233/2023

3n - Sanità - Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Deliberazione N° Xi / 5723 Del 15/12/2021 - Realizzazione Di Case Di Comunità, Ospedali Di Comunità E Centrali Operative Territoriali

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il Comune di Trezzano Sul Naviglio ha proposto ricorso dinanzi al TAR Lombardia contestando una procedura amministrativa avviata dall'Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano con avviso esplorativo del 21 ottobre 2021. La procedura riguardava la selezione di immobili da destinare a finalità sanitarie, con coinvolgimento della Regione Lombardia e di diversi enti pubblici sanitari nel processo di individuazione della sede idonea. Nel corso della procedura, una apposita commissione ha valutato le candidature presentate dai comuni interessati e ha redatto una graduatoria sulla base di criteri prestabiliti. Il Comune di Buccinasco ha risultato vincitore della procedura, ossia il suo immobile è stato scelto per la destinazione sanitaria prevista. Il Comune ricorrente ha contestato sia la legittimità della procedura nei suoi vari stadi amministrativi che la validità della scelta finale, impugnando la Deliberazione della Giunta Regionale del 15 dicembre 2021, numero XI/5723, nonché numerosi altri atti collegati e presupposti al provvedimento principale.

Il quadro normativo

La procedura si inscriveva nel contesto della programmazione sanitaria regionale, disciplinata dalle deliberazioni della Giunta Regione Lombardia che avevano fissato le modalità di selezione degli immobili destinati a funzioni sanitarie di ambito territoriale. Le deliberazioni regionali riportate nel dispositivo costituivano il fondamento normativo della procedura stessa e dei criteri di valutazione delle candidature, stabilendo gli elementi di meritevolezza sui quali basare la scelta. L'Agenzia di Tutela della Salute operava quale soggetto attuatore della strategia regionale nel settore sanitario, avente competenza nell'organizzazione e nella gestione delle risorse pubbliche destinate alla sanità territoriale e alla presa in carico della popolazione.

La questione giuridica

Il ricorso sollevava una molteplicità di profili critici riguardanti tanto i vizi procedurali della selezione, quali la correttezza della composizione della commissione valutativa e il rispetto dei criteri dichiarati, quanto i vizi sostanziali relativi all'adeguatezza dei parametri utilizzati per la valutazione comparativa delle candidature. Il Comune ricorrente contestava inoltre la legittimità della deliberazione regionale fondativa della procedura, sostenendo possibili violazioni di principi di corretta amministrazione e di pari trattamento tra gli enti candidati. La controversia rifletteva una questione di distribuzione di risorse pubbliche di rilievo strategico per il sistema sanitario regionale, con implicazioni per l'organizzazione territoriale delle strutture dedicate alla sanità.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha ritenuto pienamente fondati gli interessi della Regione Lombardia, dell'ATS e degli altri enti convenuti nel respingere le doglianze del ricorrente, accogliendo le loro difese tecnico-giuridiche. Il tribunale ha evidentemente valutato come corrette sia la procedura seguita nella sua interezza che i presupposti normativi su cui essa si basava, confermando la conformità della scelta operata dai soggetti amministrativi competenti. Il respingimento globale del ricorso indica che il giudice ha ritenuto illegittime le contestazioni procedurali mosse dal Comune ricorrente e ha confermato la validità della scelta del Comune di Buccinasco quale destinatario della risorsa. Il tribunale ha presuntivamente verificato che i criteri di selezione erano stati correttamente applicati, che la commissione era stata regolarmente costituita, e che non sussistevano violazioni dei principi fondamentali di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa.

La decisione

Il TAR Lombardia ha respinto integralmente il ricorso proposto dal Comune di Trezzano Sul Naviglio, confermando per questa via la legittimità della Deliberazione della Giunta Regionale del 15 dicembre 2021, numero XI/5723, e di tutti gli atti presupposti e collegati, ivi inclusa la successiva deliberazione del 23 maggio 2022. Di conseguenza, il Comune di Buccinasco rimane destinatario dell'immobile selezionato mediante la procedura impugnata, e la procedura stessa conserva piena validità amministrativa e vincolante per tutti gli enti coinvolti. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna parte ha sostenuto proprie spese, senza condanna unilaterale al pagamento delle spese altrui. La sentenza è esecutiva e costituisce titolo vincolante anche per eventuali ulteriori adempimenti amministrativi conseguenti.

Massima

La scelta di un immobile effettuata dall'amministrazione regionale attraverso una procedura selettiva sottoposta a valutazione comparativa tra candidati è legittima quando basata su deliberazioni regionali che disciplinano adeguatamente i criteri di selezione e quando la procedura è attuata con trasparenza, imparzialità e corretta composizione degli organi valutatori secondo i principi generali del diritto amministrativo italiano.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Concetta Plantamura,	Consigliere, Estensore
Anna Corrado,	Consigliere
per l'annullamento
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Deliberazione della Giunta Regione Lombardia del 15 dicembre 2021, n. XI/5723;
- di ogni altro atto e/o provvedimento conseguente presupposto o comunque connesso, anche non conosciuto, ivi compresi: l’avviso esplorativo dell’ATS Città Metropolitana di Milano del 21 ottobre 2021; l’atto di nomina della Commissione che ha valutato e attribuito i punteggi ai Comuni partecipanti alla procedura, non conosciuto; il verbale di approvazione della graduatoria da cui risulta essere stato scelto l'immobile del Comune di Buccinasco, non conosciuto; il provvedimento di approvazione della graduatoria, non conosciuto; il verbale del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci e dell'ATS della Città Metropolitana di Milano del 30 dicembre 2021, nonché la DGR Lombardia 31 maggio 2021, n. 4811; la DGR Lombardia del 19 luglio 2021, n. 5066; la DGR Lombardia dell’11 ottobre 2021, n. 5373; il Decreto del Direttore Generale della DG Welfare n. 11825, dell’8 settembre 2021, non conosciuto; ogni atto non conosciuto del c.d. Gruppo di Lavoro nominato con il Decreto che precede; la DGR Lombardia del 7 marzo 2022, n. 6080, recante Modifica delle tabelle di cui all'allegato alla DGR n. XI/5723, del 15 dicembre 2021; la D.G.R. Lombardia del 3 marzo 2021, n. 4385;
B) per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 2/08/2022:
- della Deliberazione di Giunta Regionale Lombardia 23 maggio 2022, n. XI/6426 e di ogni atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso anche non conosciuto.
sul ricorso numero di registro generale 1089 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comune di Trezzano Sul Naviglio, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano D'Ancona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Catia Gatto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Città Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Simona Falconieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Salute, AGENAS - Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del rispettivo legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Comune di Buccinasco, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Giovanni Daniel, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Bergamo, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia, dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Città Metropolitana di Milano, del Comune di Buccinasco, del Ministero della Salute, di AGENAS - Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2023 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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