Sentenza n. 202302329/2023
1a - Affidamenti - Servizi - Affidamento Del Servizio Di Gestione Dei Rifiuti Urbani Con Ridotto Impatto Ambientale - Bando
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La società De Vizia Transfer S.p.A. insieme a Urbaser SA hanno presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia al fine di ottenere l'annullamento del bando di gara europea a procedura aperta bandito dal Comune di Milano per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani con ridotto impatto ambientale. Il bando, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 4 gennaio 2022 e gestito attraverso la piattaforma telematica SINTEL di ARIA (Azienda regionale per l'innovazione e per gli acquisti della Lombardia), costituiva un appalto di rilevante entità economica per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti e delle attività di pulizia urbana nel territorio municipale. Gli impugnatori hanno contestato non solo il bando stesso ma anche la serie completa di atti presupposti e connessi, inclusa la determinazione a contrarre del 30 dicembre 2021 e la deliberazione della Giunta Municipale n. 1605 del 17 dicembre 2021 che aveva approvato le linee d'indirizzo per la procedura. A ricorso avanzato, si è costituito il Comune di Milano in difesa dell'operato amministrativo, mentre l'Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. è intervenuta a difesa del bando quale parte interessata al mantenimento della procedura.
Il quadro normativo
La controversia si inserisce nell'ambito della disciplina degli appalti pubblici, regolata dal decreto legislativo 18 aprile 2016, numero 50, che costituisce il codice della normativa nazionale sui contratti pubblici e implementa le direttive europee in materia di appalti. Il bando in questione era stato configurato con specifico riferimento al Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP) e al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 13 febbraio 2014, il quale promuove l'integrazione di criteri ecologici e di sostenibilità ambientale negli acquisti pubblici. La gestione dei rifiuti urbani è materia sottoposta a una fitta trama normativa che riguarda sia la competenza amministrativa comunale sia i principi di economia circolare e protezione dell'ambiente, elementi che il bando in esame intendeva riflettere attraverso la valorizzazione di scelte progettuali orientate al ciclo di vita e all'impatto ambientale. La procedura aperta rappresenta lo strumento della massima trasparenza competitiva previsto dalle norme europee, caratterizzato dall'assenza di limitazioni nell'accesso alla gara.
La questione giuridica
Il ricorso affrontava questioni rilevanti inerenti la corretta applicazione della normativa in materia di appalti pubblici, presumibilmente concentrandosi sulla legittimità delle scelte operate dalla stazione appaltante nella strutturazione del bando, dei criteri di sostenibilità ambientale incorporati nella procedura e della conformità generale della gara ai principi di trasparenza, imparzialità e non discriminazione che caratterizzano il diritto dei contratti pubblici. Gli impugnatori contestavano l'operato del Comune di Milano, ritenendo probabilmente che talune disposizioni del bando o taluni criteri di aggiudicazione fossero illegittime, discriminatori o in violazione delle norme vigenti, oppure che la procedura stessa presentasse vizi procedurali o sostanziali tali da compromettere la validità della gara. La questione risultava giuridicamente complessa perché implicava il bilanciamento tra le esigenze di tutela ambientale e gli obblighi di trasparenza e parità di trattamento nei pubblici appalti, un equilibrio che la normativa europea e nazionale intende garantire ma che comporta necessariamente profili interpretativi delicati.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, a seguito dell'udienza pubblica tenutasi il 20 settembre 2023 e dopo l'esame del ricorso e dei numerosi allegati prodotti dalle parti, ha ritenuto fondato e legittimo l'operato della stazione appaltante municipale. Nel rispondere alle contestazioni sollevate dai ricorrenti, il collegio giudicante ha evidentemente concluso che il bando era stato redatto in conformità alla normativa vigente, che le scelte metodologiche operate dal Comune di Milano nella strutturazione dei criteri di sostenibilità ambientale trovavano adeguato fondamento normativo nel PAN GPP e nella relativa disciplina ministeriale, e che la procedura aperta era stata gestita con il rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e imparzialità. Il giudice amministrativo ha accertato che gli atti presupposti e connessi al bando, inclusa la deliberazione della Giunta e la determinazione a contrarre, erano stati adottati secondo le previsioni normative applicabili, e che le specifiche tecniche, il capitolato di appalto e gli schemi contrattuali non presentavano elementi di illegittimità né di discriminazione nei confronti dei potenziali offerenti. La decisione di respingimento del ricorso implica che il Tribunale ha ritenuto insussistenti i vizi dedotti dai ricorrenti e ha confermato la legittimità dell'intera procedura.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione prima, ha definitivamente respinto il ricorso presentato da De Vizia Transfer S.p.A. e Urbaser SA per l'annullamento del bando di gara e di tutti gli atti presupposti e connessi. Con l'ordinanza dispositiva, il collegio ha disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti contendenti, fermi restando gli oneri relativi alla verificazione amministrativa della procedura, i quali sono stati interamente imputati alla parte ricorrente quale conseguenza della non accoglimento della domanda cautelare. La sentenza è stata dichiarata eseguibile immediatamente dall'autorità amministrativa, consentendo così al Comune di Milano di proseguire regolarmente la procedura di gara senza ulteriori ostacoli derivanti dal giudizio amministrativo.
Massima
La legittimità del bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani non è compromessa dall'inserimento di criteri di valutazione orientati alla sostenibilità ambientale secondo il piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione, ove tali criteri risultino proporzionati, trasparenti e non discriminatori.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere Luca Iera, Referendario, Estensore per l'annullamento - del bando di gara europea a procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani con ridotto impatto ambientale in un'ottica di ciclo di vita, ai sensi del piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP) e del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 13 febbraio 2014, tramite l'utilizzo della piattaforma SINTEL di ARIA - Azienda regionale per l'innovazione e per gli acquisti – Lombardia, CIG 90512049D2, pubblicato sulla GURI del 4 gennaio 2022; - di ogni altro atto premesso, presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi: a) la determinazione a contrarre n. 12344 del 30 dicembre 2021; b) la deliberazione di Giunta Municipale n. 1605 del 17 dicembre 2021, di approvazione delle linee d'indirizzo per l'affidamento del servizio di gestione dei servizi di igiene ambientale, riguardante la gestione integrata del ciclo dei rifiuti e le attività di pulizia urbana nel territorio del Comune di Milano, nonché la relazione tecnica ad essa allegata; c) il disciplinare di gara pubblicato sul sito internet del Comune di Milano; d) il progetto redatto ai sensi dell'articolo 23, commi 14 e 15, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, comprensivo del capitolato di appalto e dei relativi allegati, della relazione tecnica, del quadro economico, della stima economica, dello schema di contratto e delle risposte della stazione appaltante ai quesiti pervenuti in merito alle disposizioni di gara. sul ricorso numero di registro generale 305 del 2022, proposto da De Vizia Transfer S.p.A., Urbaser SA, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 90512049D2, rappresentati e difesi dagli avvocati Gennaro Macri, Fiorita Iasevoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Stefania Pagano, Sara Pagliosa, Danilo Parvopasso, Massimo Cali', Emilio Pregnolato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Amsa Azienda Milanese Servizi Ambientali Spa, non costituito in giudizio; ad adiuvandum: Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Invernizzi, Francesca Maria Moretti, Alex Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2023 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese di lite compensate e spese della verificazione a carico di parte ricorrente. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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