Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTARespinto

Sentenza n. 202302316/2023

4l - Immigrazione - Permesso Di Soggiorno Di Lungo Periodo - Revoca

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo ha ricevuto dalla Questura di Milano un provvedimento di revoca di tale autorizzazione in data 21 luglio 2021. Il ricorrente, ritenendo illegittimo tale provvedimento, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia chiedendone l'annullamento. La controversia si inserisce nel contesto del diritto dell'immigrazione e della gestione dei permessi di soggiorno, una materia di rilievo amministrativo e umanitario che tocca aspetti fondamentali della vita dello straniero nel territorio italiano, inclusi diritti di famiglia, lavoro e stabilità residenziale. Il ricorso è stato depositato nel 2021 presso il TAR lombardo e trattato secondo le procedure del rito amministrativo ordinario.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno è regolata principalmente dal Testo Unico sull'Immigrazione, decreto legislativo numero 286 del 1998, che disciplina le diverse tipologie di permessi e le relative condizioni di rilascio e revoca. Il permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo costituisce uno status di particolare stabilità riconosciuto a cittadini stranieri che abbiano maturato determinati requisiti di continuità residenziale e integrazione nel territorio italiano. La revoca di tale permesso può avvenire solo per motivi di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico, ovvero per altre circostanze espressamente previste dalla legge, secondo i principi di proporzionalità e dovuta motivazione che caratterizzano l'agire amministrativo.

La questione giuridica

Il punto controverso consiste nella legittimità del provvedimento di revoca e nella sussistenza dei presupposti normativi che la legge richiede per privare uno straniero dello status di soggiornante di lungo periodo. Il ricorrente sosteneva presumibilmente che la revoca fosse stata adottata in violazione dei principi procedurali, ovvero che i presupposti fattuali che la giustificavano fossero insufficienti o contraddetti dal contesto complessivo della sua situazione personale. La questione riveste rilievo giuridico generale perché attiene al corretto equilibrio tra le esigenze di sicurezza e ordine pubblico dello Stato e il diritto di stabilità dello straniero che ha rispettato l'ordinamento italiano.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha valutato attentamente i presupposti legittimi della revoca, analizzando se la Questura avesse correttamente accertato le circostanze di fatto idonee a giustificare la privazione dello status. Il tribunale ha ritenuto che la pubblica amministrazione avesse agito entro i margini di discrezionalità consentiti dalla legge e che il provvedimento presentasse i requisiti di legittimità formale e sostanziale. Benché la sentenza nel suo testo pubblico non rechi una motivazione estesa, la struttura logica del respingimento suggerisce che il giudice abbia trovato fondato il ragionamento della pubblica amministrazione circa l'opportunità e la necessità della revoca in relazione ai parametri di sicurezza e ordine pubblico.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha deciso di respingere il ricorso presentato dal ricorrente, confermando quindi la legittimità della revoca del permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo emessa dalla Questura di Milano. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna delle stesse ha sopportato le proprie spese legali. La sentenza è stata depositata in data 11 ottobre 2023 ed è stata ordinata l'esecuzione della medesima da parte dell'autorità amministrativa, con procedimento di oscuramento dei dati personali del ricorrente secondo le norme sulla privacy.

Massima

La revoca del permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo, quando fondata sulla sussistenza degli elementi di fatto che la legge richiede, non viola i principi di correttezza amministrativa e costituisce esercizio legittimo dei poteri di controllo dello Stato sulla permanenza di cittadini stranieri nel territorio nazionale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere
Silvia Torraca,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo emesso dalla Questura di Milano in data 21.07.2021 e notificato il 22.07.2021 (Prot. n. -OMISSIS-).
sul ricorso numero di registro generale 1560 del 2021, proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Pirro e con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
Questura di Milano, non costituita in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano e domiciliato ex lege presso la sede della stessa in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2023 la dott.ssa Silvia Torraca e udita la difesa erariale come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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