Sentenza n. 202302299/2023
4l - Immigrazione - Istanza Emersione Lavoro Irregolare - Rigetto
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero, la cui identità è protetta da oscuramento giudiziale, aveva presentato all'amministrazione una istanza di regolarizzazione del soggiorno in favore di una propria congiunta, anch'essa con identità omessa. La Prefettura di Milano, con decreto datato 4 luglio 2022, ha rigettato tale istanza di regolarizzazione. Avverso questo provvedimento amministrativo il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, denunciando l'illegittimità della decisione che gli negava la possibilità di regolarizzare il soggiorno della familiare. Il ricorso è stato proposto e notificato al Ministero dell'Interno, rappresentato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, mentre la Prefettura di Milano non si è costituita in giudizio.
Il quadro normativo
La materia della regolarizzazione del soggiorno degli stranieri è disciplinata dal decreto legislativo n. 286 del 1998, Testo Unico sull'Immigrazione, che stabilisce le condizioni, i presupposti e le procedure attraverso cui un amministrato straniero può ottenere la regolarizzazione della propria posizione nella Repubblica. I decreti prefettizi emanati in tale materia sono provvedimenti amministrativi soggetti al controllo giurisdizionale del giudice amministrativo, il quale deve verificare tanto la legittimità formale e procedurale dell'atto quanto la corretta applicazione della norma sostanziale. Le decisioni della Prefettura devono contenere una motivazione adeguata, congruente e logicamente coerente, che consenta al destinatario di comprendere le ragioni della decisione e di poter ricorrere in giudizio.
La questione giuridica
Il punto controverso consisteva nella legittimità del rifiuto opposto dalla Prefettura all'istanza di regolarizzazione, ovvero se il decreto prefettizio di rigetto fosse adottato nel rispetto di tutte le garanzie procedurali e sulla base di una corretta interpretazione e applicazione della normativa immigratoria. Si discuteva se il provvedimento fosse stato assunto con corrette modalità di esercizio del potere discrezionale o se, al contrario, fosse viziato da illegittimità sotto il profilo formale, procedurale o sostanziale. La controversia toccava il delicato equilibrio tra le esigenze di controllo dell'amministrazione pubblica e i diritti delle persone migranti alla considerazione obiettiva delle loro istanze.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha valutato il ricorso nella udienza pubblica del 11 ottobre 2023, dopo aver disposto incombenti preliminari mediante ordinanze successive e aver accolto le domande di sospensione dell'efficacia del decreto prefettizio in sede cautelare. In base all'istruttoria svolta e alle memorie depositate dalle parti, il collegio ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse affetto da illegittimità tale da giustificarne l'annullamento. Le ragioni dell'accoglimento del ricorso, pur non essendo sviluppate diffusamente nella parte dispositiva resa, vanno ricercate presumibilmente in vizi procedurali, in difetto di motivazione o in errata applicazione della normativa sulla regolarizzazione ai fatti dedotti e provati. Il giudice amministrativo ha dato prevalenza ai diritti procedurali del ricorrente sulla discrezionalità amministrativa nella valutazione dell'istanza.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha definitivamente accolto il ricorso, annullando integralmente il decreto prefettizio del 4 luglio 2022 di rigetto dell'istanza di regolarizzazione. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, il che significa che nessuna delle parti è stata condannata al pagamento dei costi processuali. La sentenza è stata ordinata di esecuzione immediata da parte dell'autorità amministrativa, il che impone alla Prefettura di Milano di riesaminare la questione secondo i principi affermati dal tribunale. Infine, il collegio ha disposto l'oscuramento delle generalità delle parti ricorrenti per tutela della privacy e della dignità personale, conformemente al Codice della Privacy italiano e al Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali.
Massima
L'istanza di regolarizzazione dello straniero avanzata all'amministrazione deve essere valutata secondo le procedure e i presupposti normativi previsti dal Testo Unico sull'Immigrazione, con obbligo di motivazione adeguata, e il suo rigetto è sindacabile dal giudice amministrativo che può annullare il provvedimento per illegittimità procedurale, difetto di motivazione o errore nella valutazione dei presupposti di legge.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore Antonio De Vita, Consigliere Valentina Caccamo, Referendario per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto prefettizio del 4/7/2022 di rigetto dell’istanza di regolarizzazione presentata dalla Sig.ra -OMISSIS- in favore del Sig. -OMISSIS-. sul ricorso numero di registro generale 2886 del 2022 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Cinzia Valnegri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano alla Via Pieri n.3; Ministero dell'Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Prefettura di Milano in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.2556 del 2022 con la quale venivano disposti incombenti; Visto il deposito a cura di parte ricorrente di copia di ricorso notificato all’Avvocatura Distrettuale dello Stato; Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.110 del 2023 di accoglimento della domanda di sospensione ai fini del riesame; Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.477 del 2023 di accoglimento della domanda di sospensione e di fissazione dell’udienza pubblica; Visti tutti gli atti della causa; Data per letta all’Udienza pubblica dell’11 ottobre 2023 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed uditi gli Avvocati come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie come da motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento oggetto di impugnazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Approfondisci
Blog
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?
Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.
Registrati gratis →