Sentenza n. 202302297/2023
4c-M/5a-E/2d-M - Edilizia/demanio/commercio - Abusi - Ordinanza Demolizione -istanza Accesso Agli Atti - Diniego
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La Taxi Boat Varenna Srl, società operante nel settore dei servizi di trasporto lacustre nel Lago di Como, ha promosso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia al fine di ottenere l'annullamento di un provvedimento di diniego emanato dal Comune di Varenna in data 30 maggio 2023. Tale provvedimento rifiutava di accogliere un'istanza di accesso presentata dalla società ricorrente avanti il Difensore Civico della Regione Lombardia, organo di garanzia preposto alla verifica della corretta gestione amministrativa e al diritto di accesso alle documentazioni pubbliche. La controversia sorge dunque nel contesto della trasparenza amministrativa e del diritto costituzionalmente garantito dei cittadini e delle imprese di accedere ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni. Come controparte è intervenuta Nautica Varenza di Percivale Moreno, presumibilmente anche essa operante nel medesimo settore e potenzialmente interessata alla documentazione oggetto della richiesta di accesso.
Il quadro normativo
La materia dell'accesso ai documenti amministrativi e ai dati delle pubbliche amministrazioni è disciplinata da una pluralità di fonti normative, pricipalmente dalla legge 7 agosto 1990 numero 241 sul procedimento amministrativo e dal decreto legislativo 33 del 2013 sulla trasparenza e l'accesso civico. Il Difensore Civico regionale, istituito per garantire i diritti dei cittadini verso l'amministrazione, è competente a ricevere istanze di accesso e a valutare la legittimità dei dinieghi opposti dalle amministrazioni pubbliche. Il ricorso amministrativo contro i provvedimenti di diniego dell'accesso rientra nella giurisdizione del Tribunale Amministrativo Regionale, quale giudice di primo grado per le controversie in materia di atti della pubblica amministrazione. I principi sottesi a tale normativa riposano sul diritto alla conoscibilità dell'attività amministrativa e sul controllo da parte dei cittadini e degli operatori economici su tali attività.
La questione giuridica
Il nodo giuridico controverso riguardava la legittimità del diniego opposto dal Comune di Varenna all'istanza di accesso ai documenti. La società ricorrente poteva lamentare un'illegittimità del provvedimento per vizi procedurali, per difetto di motivazione, per violazione dei principi di trasparenza e partecipazione, o per un'errata applicazione della normativa sostanziale sull'accesso civico. D'altro canto, l'amministrazione comunale avrebbe potuto disporre del diniego per la presenza di impedimenti legittimi all'accesso, quali la riservatezza, la protezione dei dati personali, il segreto d'ufficio, o altre eccezioni previste dalla legge. La controversia era dunque volta a verificare se il Comune avesse correttamente valutato la presenza di tali presupposti e se il diniego fosse stato legittimamente motivato.
La motivazione del giudice
Benché la sentenza non riporti una motivazione estesa, l'esito della causa suggerisce che nel corso del giudizio la questione si è risolta attraverso la cessazione della materia del contendere, fenomeno che ricorre quando una delle parti ha conformato il proprio comportamento alla pretesa avanzata dall'altra, rendendo così superflua la pronuncia di merito del giudice. Verosimilmente, il Comune di Varenna, nel corso del procedimento innanzi al TAR, ha provveduto a concedere l'accesso ai documenti richiesti dalla Taxi Boat Varenna, eliminando così le ragioni della contesa. Alternativamente, i documenti potrebbero essere divenuti irrilevanti per il perseguimento degli interessi della ricorrente, o circostanze sopravvenute potrebbero avere eliminato l'interesse concreto al giudizio. Il collegio giudicante, constatato il venir meno della controversia, ha appropriatamente dichiarato la cessazione della materia del contendere anzichè pronunciarsi nel merito.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, disponendo quindi la fine del giudizio senza pronuncia sulle pretese sostanziali. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, con l'eccezione che l'Amministrazione comunale rimane obbligata alla refusione del contributo unificato. La sentenza è stata ordinata all'esecuzione dall'autorità amministrativa, significando che il Comune di Varenna dovrà conformarsi a quanto evidenziato nel corso della causa, presumibilmente garantendo l'accesso richiesto dalla società ricorrente secondo le forme e i tempi prescritti dalla legge.
Massima
La cessazione della materia del contendere in sede di ricorso avverso diniego di accesso ai documenti amministrativi si verifica quando l'amministrazione provvede a conformarsi alle pretese dell'interessato durante il corso del giudizio, rendendo superflua la pronuncia nel merito del tribunale amministrativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore Antonio De Vita, Consigliere Valentina Caccamo, Referendario per l'annullamento del provvedimento del 30/5/2023 di diniego all’istanza di accesso avviata avanti il Difensore Civico Regionale. sul ricorso numero di registro generale 1360 del 2023 proposto dalla Taxi Boat Varenna Srl in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, Via Turati n.8; Comune di Varenna in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; Nautica Varenna di Percivale Moreno in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Giuliana Valagussa e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista la memoria della Nautica Varenna; Vista la documentazione depositata da parte ricorrente in data 20/9/2023; Vista la memoria di parte ricorrente; Visti gli artt. 34, co.5, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Data per letta alla Camera di consiglio dell’11 ottobre 2023 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed udito il difensore come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate, salva refusione del contributo unificato a carico dell’Amministrazione. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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