Sentenza n. 202302287/2023
3b - Beni Culturali - Istanza Rilascio Di Attestato Di Libera Circolazione - Silenzio
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Brun Fine Art S.r.l. ha presentato ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per denunciare il silenzio illegittimo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano, cui aveva inoltrato denuncia in data 17 giugno 2022 con numero di protocollo 22084. La società richiedeva il rilascio di un attestato di libera circolazione relativo a un dipinto attribuito a Giovanni Francesco da Rimini intitolato "Madonna dell'Umiltà e angeli", opera che costituiva parte del suo patrimonio. La Soprintendenza non aveva provveduto a rispondere alla richiesta nei tempi previsti, determinando una situazione di stallo che impediva alla società di utilizzare e commercializzare l'opera d'arte in modo legittimo. Il ricorso era stato depositato come strumento per ottenere sia l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità del silenzio amministrativo sia l'imposizione di un obbligo legale alla Soprintendenza di concludere il procedimento in questione.
Il quadro normativo
La controversia si inserisce nella disciplina della circolazione e dell'esportazione delle opere d'arte in Italia, materia regolata dal Codice dei Beni Culturali e da una serie di provvedimenti amministrativi emanati dalle Soprintendenze competenti per territorio. Il ricorso si fonda in particolare sugli articoli 31, comma 1, e 117, comma 3, del decreto legislativo numero 104 del 2010, che disciplinano rispettivamente l'obbligo della pubblica amministrazione di concludere i procedimenti amministrativi entro i termini prefissati e il rimedio del commissario ad acta quando l'amministrazione rimane inadempiente. L'attestato di libera circolazione è uno strumento amministrativo rilasciato dalle Soprintendenze per autorizzare la circolazione di beni culturali, e il rilascio dello stesso è soggetto a un procedimento amministrativo specifico nel quale l'ente culturale deve valutare se l'opera in questione è assoggettata a vincoli di natura storico-artistica che ne limitano o vietano l'esportazione. L'omissione di provvedimento entro i termini legali configura un vizio procedimentale grave che legittima il ricorso giurisdizionale.
La questione giuridica
La questione di fondo riguardava l'illegittimità del silenzio serbato dalla Soprintendenza a fronte di una richiesta amministrativa di rilascio di attestato di libera circolazione. Il problema giuridico complesso consisteva nel determinare se la Soprintendenza avesse violato l'obbligo di concludere il procedimento entro i termini legali e, conseguentemente, se fosse necessario incaricare un commissario ad acta che si sostituisse all'amministrazione inadempiente. Inoltre, era rilevante valutare se nel frattempo la Soprintendenza avesse provveduto, anche tardivamente, a rilasciare l'attestato richiesto, circostanza che avrebbe potuto influenzare la decisione sulla procedibilità del ricorso. La questione investiva il principio fondamentale della tempestività dell'azione amministrativa e del diritto del cittadino di ottenere una risposta definitiva da parte della pubblica amministrazione.
La motivazione del giudice
Il tribunale ha ritenuto che al momento della decisione il ricorso fosse divenuto improcedibile, il che indica che presumibilmente la Soprintendenza aveva ormai provveduto a concludere il procedimento e a rilasciare l'attestato richiesto, ovvero la situazione di fatto sottesa al ricorso aveva cessato di produrre i suoi effetti lesivi nel momento della decisione. Tuttavia, il tribunale non ha semplicemente archiviato il procedimento senza conseguenze per l'amministrazione, bensì ha considerato il comportamento precedente della Soprintendenza come illegittimo sotto il profilo procedimentale. La Corte ha valorizzato il fatto che, sebbene il ricorso fosse tecnicamente improcedibile come mezzo di tutela, la responsabilità amministrativa della Soprintendenza per il ritardo ingiustificato nella conclusione del procedimento permaneva. Di conseguenza, il giudice ha condannato l'amministrazione al pagamento delle spese di lite, ricondannando così il comportamento dilatorio della Soprintendenza quale conseguenza di una violazione dei doveri procedimentali.
La decisione
Il tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile, senza quindi entrare nel merito della fondatezza della richiesta di rilascio dell'attestato di libera circolazione. Simultaneamente, ha condannato la Soprintendenza e il Ministero della Cultura al pagamento delle spese legali quantificate in euro millemila, oltre agli accessori di legge dovuti. Questa decisione rappresenta un compromesso tra la constatazione che il procedimento amministrativo era stato ormai concluso (rendendo moot la domanda di condanna all'esecuzione) e il riconoscimento della scorrettezza procedimentale della Soprintendenza nel non aver risposto tempestivamente alla richiesta iniziale. L'ordine di esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa fissa un vincolo ulteriore all'amministrazione affinché provveda al pagamento della condanna.
Massima
La Soprintendenza che non provvede tempestivamente a concludere un procedimento amministrativo relativo al rilascio di attestati di libera circolazione per beni culturali viola i doveri procedimentali sanciti dalla legge, esponendosi al rimborso delle spese legali sostenute dalla parte istante, anche nel caso in cui il ricorso venga dichiarato successivamente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a causa dell'adempimento tardivo dell'obbligo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente, Estensore Fabrizio Fornataro, Consigliere Anna Corrado, Consigliere - per l'accertamento e la contestuale declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano, in relazione alla denuncia prot. n. 22084 del 17 giugno 2022, volta alla richiesta di rilascio dell'attestato di libera circolazione del dipinto “Madonna dell'Umiltà e angeli” di Giovanni Francesco da Rimini di proprietà di Burn Fine Art S.r.l. (doc. 1); - per l'accertamento dell'obbligo gravante sulla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano, di provvedere alla conclusione del procedimento ex art. 31, co. 1, d.lgs. n. 104/2010; - nonché, per la nomina, in caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3, d.lgs. n. 104/2010, che si sostituisca all'Amministrazione, provvedendo in sua vece. sul ricorso numero di registro generale 1370 del 2023, proposto da Brun Fine Art S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Tiziano Ugoccioni, Mattia Mescieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano – Ufficio Esportazioni, non costituito in giudizio; Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Citta' Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e Le Attività Culturali per la Lombardia, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Citta' Metropolitana di Milano; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2023 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Condanna l’amministrazione a rifondere le spese, che liquida in euro 1000,00, oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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