Sentenza n. 202302245/2023
3l/4h - Impiego Pubblico/forze Di Polizia - Piano Triennale Del Fabbisogno Del Personale 2023-2025 - Nella Parte In Cui Riconduce Al Comune Di La Valletta Brianza Anche Il Personale Dipendente Addetto Alla Biblioteca E Alla Polizia Locale
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il Comune di Santa Maria Hoè ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per impugnare la delibera di Giunta n. 58 del 25 ottobre 2022 del Comune di La Valletta Brianza, relativa al Piano triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2023-2025. La controversia sorge nel contesto della riorganizzazione dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta e della conseguente distribuzione del personale dipendente ai singoli Comuni associati. Il ricorrente contesta in particolare la riconduzione al Comune di La Valletta Brianza del personale addetto alla biblioteca e alla polizia locale, precedentemente dipendente dall'Unione. Contestualmente il ricorso mira all'annullamento della delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 29 luglio 2022 dello stesso Comune, avente ad oggetto l'attuazione del piano di attribuzione per la riassegnazione totale del personale dell'Unione ai Comuni associati. Nel corso del procedimento, il 26 marzo 2023, il ricorrente dichiara che è intervenuta la cessazione della materia del contendere, ovvero che la controversia ha perso di rilevanza pratica.
Il quadro normativo
La controversia si inscrive nel contesto della normativa sugli enti locali e sulla riorganizzazione delle Unioni di Comuni, disciplinata dal Testo Unico degli Enti Locali e dai rispettivi statuti comunali. La distribuzione del personale dipendente tra enti locali in caso di riorganizzazione costituisce materia complessa che richiede il rispetto di procedure amministrative specifiche e della contrattazione collettiva nel settore pubblico. Il Codice del Processo Amministrativo, in particolare l'articolo 34 comma 5, disciplina i casi in cui la materia del contendere cessa durante il procedimento giurisdizionale, consentendo al giudice amministrativo di dichiarare la sopravvenuta assenza di interesse alla pronuncia nel merito della controversia.
La questione giuridica
La questione sottesa al ricorso riguardava se il Comune di La Valletta Brianza fosse legittimato a incorporare nel proprio organico il personale della biblioteca e della polizia locale, precedentemente in forza all'Unione dei Comuni, e se la procedura seguita per tale attribuzione risultasse conforme al quadro normativo e agli equilibri sottesi alla convenzione costitutiva dell'Unione. La controversia tocca profili delicati di diritto amministrativo relativo alla gestione delle risorse umane negli enti locali, alla corretta imputazione delle spese di personale e alla tutela delle posizioni giuridiche dei dipendenti pubblici nel contesto di riorganizzazioni amministrative. Il ricorrente ha manifestato dubbi sulla legittimità delle scelte di ridistribuzione operate dalla Giunta e dal Consiglio Comunale di La Valletta Brianza.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, ricevuta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere presentata dal ricorrente, ha valutato se sussistessero ancora presupposti per la decisione nel merito della controversia. Accertato che il ricorrente aveva spontaneamente rinunciato a perseguire l'annullamento dei provvedimenti, riconoscendo implicitamente che la situazione fattuale e giuridica alla base della controversia era stata modificata ovvero risolta in via consensuale o tramite successivi provvedimenti amministrativi, il giudice amministrativo ha ritenuto appropriato non pronunciarsi sulle questioni di diritto sottoposte. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere comporta che il ricorrente ha ottenuto la soddisfazione della propria pretesa oppure ha ritenuto di non perseguirla ulteriormente per ragioni di opportunità o a seguito di accordo con la controparte. La sentenza costituisce comunque pronuncia dell'organo giurisdizionale, sebbene non entri nel merito della causa.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione quarta, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e ha disposto la compensazione delle spese processuali tra le parti, evitando che alcuna parte sopporti il carico finanziario del giudizio. Ha inoltre ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa competente, confermando la validità del provvedimento giurisdizionale. Sebbene la causa non sia stata decisa nel merito, la sentenza pone termine definitivo al procedimento e rende stabile la situazione sottesa alla controversia, eliminando l'incertezza giuridica che aveva caratterizzato la distribuzione del personale tra gli enti locali coinvolti.
Massima
La cessazione della materia del contendere dichiarata dal giudice amministrativo, su istanza della parte ricorrente, estingue il procedimento senza pronuncia nel merito e comporta la compensazione delle spese, risolvendo in via stragiudiziale la controversia relativa alla distribuzione di personale in caso di riorganizzazione di enti locali associati.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Silvia Cattaneo, Consigliere Silvia Torraca, Referendario, Estensore per l'annullamento della delibera di Giunta n. 58 del 25.10.2022 del Comune di La Valletta Brianza avente ad oggetto il “Piano triennale del fabbisogno del personale 2023-2025” nella parte in cui riconduce al predetto Comune anche il personale dipendente addetto alla biblioteca e alla polizia locale, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, tra cui la delibera di Consiglio Comunale n.26 del 29.07.2022 del Comune di La Valletta Brianza avente ad oggetto “Atto di indirizzo in materia di risorse umane – attuazione completa della deliberazione del Consiglio dell'Unione n.10 del 12.04.2022 avente ad oggetto “Piano di attribuzione finalizzato alla riassegnazione totale del personale dipendente dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta ai Comuni associati”” nella parte in cui riconduce al Comune di La Valletta Brianza anche il personale dipendente addetto alla biblioteca e alla polizia locale. sul ricorso numero di registro generale 3487 del 2022, proposto dal Comune di Santa Maria Hoè, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Vittoria Sala e Filippo Nicolò Boscarini, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maria Vittoria Sala in Lecco, via Fratelli Cairoli 50; il Comune di La Valletta Brianza, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emiliano Tamburini, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia; dell’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta, non costituita in giudizio; di Vincenzo Barile, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di La Valletta Brianza; Vista la memoria del 26.03.2023 con la quale parte ricorrente ha dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere; Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2023 la dott.ssa Silvia Torraca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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