Sentenza n. 202302235/2023
1b/4e - Beni Patrimoniali/commercio - Concessioni Dei Posteggi Alimentari E Non Alimentari Oggetto Di Spostamento Nel Nuovo Assetto Del Mercato Settimanale - Approvazione Graduatorie
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere Luca Iera, Referendario, Estensore per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione del Responsabile del Settore pianificazione territoriale e qualità urbana – Servizio attività commerciali e produttive del Comune di Cusano Milanino n. 39 del 26 gennaio 2022, avente ad oggetto: “Approvazione graduatorie delle concessioni dei posteggi alimentari e non alimentari oggetto di spostamento nel nuovo assetto del mercato settimanale di Cusano Milanino”, e relativi allegati, affissa al n. 92 dell'Albo pretorio dal 27 gennaio 2022 al 12 febbraio 2022; - della deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 23 dicembre 2021, avente ad oggetto “Approvazione nuovo assetto del mercato settimanale di Cusano Milanino e riduzione nel numero delle concessioni, cessate a seguito di revoca o rinuncia”, affissa al n. 46 dell'Albo pretorio dal 18 gennaio 2022 al 2 febbraio 2022; per quanto riguarda i motivi aggiunti: - della Delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 27/10/2022 ad oggetto “Nuovo assetto del Mercato Settimanale - Approvazione Nuovo Regolamento del commercio su aree pubbliche, Nuova Pianta Organica e Planimetrie con posizionamento dei Banchi del Mercato e Posteggi Isolati”, affissione Albo pretorio N. 1514 dal 14/11/2022 al 29/11/2022; - del Regolamento del Commercio su Aree Pubbliche 2022 del Comune di Cusano Milanino, in parte qua contiene in allegati planimetria e pianta organica del nuovo mercato con posizionamento banchi, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 27/10/2022 - affissione Albo pretorio N. 1514 dal 14/11/2022 al 29/11/2022; -di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale. sul ricorso numero di registro generale 794 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Davide Porrazzo, Minoiu Monica, Cattaldo Moira, Sara Sbragion, Santa Ilaria di Ayad Fawwaz Fawzy Alishaa, rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Teresa Brocchetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Cusano Milanino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Iannaccone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 4 Stelle di Bapari Riyadh, non costituito in giudizio; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cusano Milanino; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2023 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul gravame, come in epigrafe proposto e integrato da motivi aggiunti, così dispone: - il ricorso per motivi aggiunti va dichiarato inammissibile; - il ricorso introduttivo va accolto nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, vanno annullate la deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 23.12.2021 e la determinazione comunale n. 39 del 26.1.2022 nella parte di interesse dei ricorrenti. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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