Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMA—Accolto
Sentenza n. 202302229/2023
1i - Sicurezza Pubblica - Daspo
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore per l'annullamento del provvedimento del Questore della Provincia di -OMISSIS- del 31 marzo 2022 notificato il 1° aprile 2022, con il quale, ai sensi dell'art. 6 della L. 401/1989, è stato vietato al ricorrente per cinque anni l'accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche della nazionale italiana, di serie A, B Lega Pro, D, Coppa Italia, Uefa, Champions League, Trofeo Berlusconi, Trofeo Tim, Trofeo Birra Moretti, Coppa Italia Primavera, Supercoppa Primavera, e competizioni europee; nonché di tutti gli atti connessi e conseguenti. sul ricorso numero di registro generale 1227 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Adami e Antonio Radaelli, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Questura di -OMISSIS-, in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano Via Freguglia, n. 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di -OMISSIS-; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2023 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato. Condanna il Ministero dell’Interno e la Questura di -OMISSIS- al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.500.00 (duemilacinquecento) oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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