Sentenza n. 202302228/2023
1i - Sicurezza Pubblica - Daspo
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino ha ricevuto un provvedimento dal Questore della Provincia il 31 marzo 2022, notificato il 1 aprile 2022, con il quale gli è stato vietato di accedere a tutti gli stadi dove si disputano incontri di calcio nazionali e internazionali, compresi gli incontri della nazionale italiana e le manifestazioni calcistiche professionistiche, semiprofessionistiche, dilettantistiche e amatoriali, per una durata di cinque anni dalla notificazione. Il ricorrente ha impugnato tale provvedimento davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sostenendo l'illegittimità del divieto emanato ai sensi della legge 13 dicembre 1989, n. 401. Il ricorso è stato iscritto con numero 1226 del 2022 e il ricorrente è stato difeso dagli avvocati Giovanni Adami e Federico Pesavento, mentre il Ministero dell'Interno e la Questura competente sono stati rappresentati dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato. La questione è stata sottoposta al collegio giudicale composto dal Presidente Antonio Vinciguerra e dai Consiglieri Alberto Di Mario e Valentina Santina Mameli, che ha udito le parti nella seduta pubblica del 20 settembre 2023.
Il quadro normativo
Il provvedimento impugnato è stato adottato sulla base della legge 13 dicembre 1989, n. 401, comunemente nota come legge Reali e successive modificazioni, che disciplina le misure per contrastare gli episodi di violenza negli stadi e regola le condizioni per l'accesso alle manifestazioni calcistiche. La legge 401/1989 attribuisce al Questore il potere di vietare l'accesso agli stadi mediante ordinanza, sulla base di valutazioni relative al comportamento del soggetto e al pericolo di reiterazione di condotte violente o pericolose. L'esercizio di tale potere coercitivo deve comunque conformarsi ai principi generali del diritto amministrativo, inclusi il principio della corretta motivazione, il diritto di difesa, la proporzionalità e la ragionevolezza del provvedimento. La normativa sulla trasparenza amministrativa e sulla protezione dei dati personali completa il quadro normativo rilevante, imponendo all'amministrazione ulteriori obblighi informativi e cautele procedurali.
La questione giuridica
Il punto giuridico centrale della controversia riguardava la legittimità del provvedimento di divieto di accesso agli stadi nei confronti del ricorrente, emesso dal Questore in esercizio del potere previsto dalla legge 401/1989. Sebbene la sentenza non espliciti nella forma conservata la motivazione analitica della decisione, il fatto che il TAR abbia accolto il ricorso annullando completamente il provvedimento suggerisce che il Questore non ha soddisfatto uno o più dei requisiti sostanziali e procedurali necessari per l'adozione validamente di un provvedimento restrittivo della libertà personale. Questo potrebbe concernere l'assenza di adeguata motivazione circa gli elementi fattuali che giustificassero il divieto, violazioni del procedimento amministrativo, mancanza di idonea valutazione dei dati specifici riguardanti il comportamento del ricorrente, oppure difetto di proporzionalità fra il comportamento contestato e la misura restrittiva adottata. La questione toccava dunque l'equilibrio fra il potere amministrativo di tutela dell'ordine pubblico negli stadi e i diritti inviolabili della persona, inclusa la libertà di movimento e di circolazione.
La motivazione del giudice
Il collegio del TAR, presieduto da Antonio Vinciguerra e relatore Valentina Santina Mameli, ha condotto una valutazione complessiva del provvedimento impugnato sulla base degli atti della causa e delle difese svolte dalle parti udite il 20 settembre 2023. Le motivazioni specifiche che hanno condotto all'accoglimento del ricorso non sono esplicitate nel testo conservato, il quale contiene essenzialmente l'epigrafe e il dispositivo della sentenza, come accade in alcuni pronunciamenti amministrativi di carattere brevemente motivato. Tuttavia, la decisione di annullare in toto il provvedimento del Questore, senza riconoscere alcuna fondatezza alle ragioni addotte dall'amministrazione, rivela un giudizio complessivamente sfavorevole alla legittimità formale e sostanziale dell'atto, probabilmente per carenza di idonea motivazione del provvedimento stesso, per violazione di diritti procedurali del ricorrente, ovvero per mancanza di proporzionalità fra gli elementi di fatto allegati e la misura decisa. Il silenzio sulla motivazione estesa della sentenza non indebolisce la portata della decisione, poiché il dispositivo di annullamento costituisce comunque un giudizio definitivo sulla illegittimità del provvedimento.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando sul ricorso, ha accolto integralmente le istanze del ricorrente e ha annullato il provvedimento del Questore datato 31 marzo 2022, annullando contestualmente tutti gli atti conseguenti, presupposti e collegati al medesimo divieto di accesso agli stadi. Il giudice amministrativo ha inoltre condannato il Ministero dell'Interno e la Questura competente al pagamento delle spese processuali a carico del ricorrente, liquidate nella somma di duemilacinquecento euro oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge, a titolo di risarcimento per la lite sostenuta ingiustamente. Il collegio ha anche ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa, affinché la decisione giurisdizionale fosse prontamente applicata. Infine, per tutela dei diritti e della dignità del ricorrente, il tribunale ha disposto l'oscuramento delle sue generalità e di ogni dato idoneo a identificarlo nel presente testo della sentenza, secondo le previsioni della normativa sulla protezione dei dati personali.
Massima
Il potere del Questore di vietare l'accesso agli stadi ai sensi della legge 401/1989 deve essere esercitato con rigoroso rispetto dei principi di corretta motivazione, proporzionalità e tutela del diritto di difesa, e l'assenza di tali requisiti costituisce causa di annullamento del provvedimento da parte del giudice amministrativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore per l'annullamento - del provvedimento del 31 marzo 2022, notificato in data 1 aprile 2022, con il quale il Questore della Provincia di -OMISSIS- ha vietato al ricorrente, ai sensi dell’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, di accedere agli stadi ove si disputano gli incontri nazionale ed internazionali di calcio della nazionale italiana nonché le manifestazioni calcistiche, anche amichevoli, relative ai campionati nazionali professionistici, semiprofessionistici, dilettantistici, amatoriali, tornei internazionali, della nazionale italiana ovvero a tutti gli incontri di calcio nazionali ed internazionali, per la durata di anni 5 dalla data di notificazione del provvedimento; - di tutti gli atti ad esso conseguenti, presupposti e collegati. sul ricorso numero di registro generale 1226 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Adami e Federico Pesavento, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Questura di -OMISSIS-, in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano Via Freguglia, n. 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di -OMISSIS-; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2023 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato. Condanna il Ministero dell’Interno e la Questura di -OMISSIS- al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.500.00 (duemilacinquecento) oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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