Tar Lombardia - MilanoSEZIONE TERZANOMINA COMMISSARIO A

Sentenza n. 202302226/2023

3g - Ottemperanza - Corte D'appello Di Milano - Sezione Lavoro - Sentenza N. 1332/2017

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere
Anna Corrado,	Consigliere, Estensore
per l'ottemperanza della sentenza  n.-OMISSIS-, pubblicata dalla  Corte d'Appello di Milano,  sezione Lavoro in data -OMISSIS-, notificata in copia conforme all'originale presso la competente Avvocatura Distrettuale dello Stato il 23.02.2018 (doc. 4) e passata in giudicato il 26.04.2018;
sul ricorso numero di registro generale 985 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaele Scudieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2023 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto:
a) dichiara l’inottemperanza al giudicato di cui in epigrafe, ordinando al Ministero della Salute di darvi esecuzione nei sensi, nei termini e nelle forme stabilite in motivazione;
b) nomina, per il caso di perdurante inerzia, il Commissario ad acta nella persona del Direttore della Direzione Generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure del Ministero della Salute, nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
c) respinge la domanda formulata ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.;
d) condanna l’amministrazione alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell’importo complessivo di € 1.500,00, oltre accessori di legge con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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