Sentenza n. 202302211/2023
1h - Sicurezza Pubblica - Porto Di Fucile Uso Caccia - Licenza - Istanza Rinnovo - Rigetto
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia contro il decreto emesso dal Questore della Provincia di Milano in data 1° luglio 2019, notificato il 25 agosto dello stesso anno, con il quale era stata respinta la sua istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso caccia. La controversia riguarda un provvedimento del Questore, autorità amministrativa competente in materia di armi, che ha esercitato il proprio potere discrezionale negando il rinnovo di una licenza già in possesso del ricorrente per l'esercizio dell'attività venatoria. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dinanzi al giudice amministrativo contestando la legittimità della decisione dell'autorità di pubblica sicurezza.
Il quadro normativo
La disciplina delle licenze di porto d'armi per uso caccia è contenuta principalmente nel decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1992, numero 575, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Secondo la normativa vigente, il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia costituisce un atto soggetto a discrezionalità amministrativa, ma tale discrezionalità deve comunque operare nel rispetto dei principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità, nonché della necessità di una motivazione idonea a giustificare il diniego. L'autorità di polizia di sicurezza deve inoltre compiere una valutazione concreta della sussistenza dei presupposti legali per il rifiuto, quali pericoli per l'ordine pubblico o elementi soggettivi sfavorevoli, nel rispetto dei diritti procedurali del ricorrente.
La questione giuridica
La controversia verte sulla legittimità del rifiuto opposto dal Questore al rinnovo della licenza di porto d'armi, nella specie se il provvedimento sia stato adottato legittimamente secondo le norme che disciplinano la materia oppure se sussistano profili di illegittimità tali da determinare l'annullamento del decreto. La questione investe il corretto esercizio della discrezionalità amministrativa in materia di sicurezza pubblica e la necessaria motivazione del provvedimento che intende negare un rinnovo. In particolare, emerge il conflitto tra l'interesse pubblico alla sicurezza e il diritto del cittadino a una decisione amministrativa conforme alle norme procedurali e sostanziali applicabili.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminate le memorie depositate dalle parti e acquisiti gli elementi di fatto disponibili, ha riscontrato una o più illegittimità nel decreto del Questore. L'analisi del collegio ha evidentemente portato a ritenere insufficiente la motivazione del provvedimento oppure carente la sussistenza dei presupposti fattuali e normativi per il diniego del rinnovo, oppure ancora ha accertato una scorretta applicazione della normativa sulle licenze di porto d'armi. Il giudice amministrativo ha privilegiato il rispetto dei principi di correttezza procedimentale e di ragionevolezza nel bilanciamento tra l'esercizio della discrezionalità amministrativa e la tutela dei diritti del ricorrente, accogliendo le doglianze prospettate nel ricorso.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso e ha ordinato l'annullamento del decreto del Questore della Provincia di Milano del 1° luglio 2019. La pronuncia determina il venir meno della efficacia del provvedimento di diniego, con conseguente dovere della amministrazione di procedere al rinnovo della licenza secondo le modalità stabilite dalla normativa in materia di armi. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, onde non grava su nessuno l'onere economico della lite. Il giudice ha inoltre ordinato all'autorità amministrativa di procedere all'esecuzione della sentenza secondo il riparto di competenze amministrative.
Massima
L'amministrazione non può illegittimamente rifiutare il rinnovo di una licenza di porto d'armi per uso caccia senza motivazione adeguata e senza la sussistenza accertata dei presupposti normativi previsti dalla legge.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore per l'annullamento del decreto del Questore della Provincia di Milano n. -OMISSIS- del 1° luglio 2019, notificato in data 25 agosto 2019, con cui veniva respinta l'istanza formulata dal ricorrente per ottenere il rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso caccia. sul ricorso numero di registro generale 1892 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giampiero Chiodo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, via De Amicis n. 33; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 30 maggio 2023, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2023, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:
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