Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTAAccolto

Sentenza n. 202302210/2023

4e - Industria - Istanza Di Accesso Assegno Di Integrazione Salariale - Reiezione

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La società NV Log S.r.l. ha presentato istanza all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in data 22 giugno 2022 per l'accesso all'Assegno di Integrazione Salariale, strumento previsto dal Decreto Legislativo numero 148 del 2015 e successivamente modificato. L'INPS, con provvedimento protocollato il 23 settembre 2022, ha rigettato l'istanza della ricorrente adducendo motivi di inammissibilità o illegittimità della richiesta. Dinanzi a tale diniego, la società ha promosso ricorso al Comitato Amministratore del Fondo Integrazione Salariale medesimo in data 20 ottobre 2022, tuttavia il Comitato non ha mai pronunciato alcun provvedimento, dando così luogo a un silenzio-rigetto conseguente alla mancata risposta amministrativa. La ricorrente ha quindi adito il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento sia del provvedimento di reiezione che del silenzio-rigetto formatosi, nonché per il riconoscimento del suo diritto alla prestazione richiesta e la condanna dell'INPS al versamento dell'assegno medesimo.

Il quadro normativo

L'Assegno di Integrazione Salariale è disciplinato dall'articolo 29 del Decreto Legislativo numero 148 del 2015 e dalle successive modificazioni intervenute, che regola i presupposti e le modalità di accesso a tale beneficio previdenziale. Il sistema del Fondo Integrazione Salariale rappresenta uno strumento di protezione sociale destinato ai lavoratori in situazioni di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, finalizzato a integrare le retribuzioni e garantire un livello minimo di sostentamento. L'accesso al FIS è subordinato al verificarsi di specifiche condizioni normative relative alla struttura dell'azienda ricorrente, ai requisiti dei lavoratori interessati e alla sussistenza delle causali previste dalla legge, quali crisi economiche o situazioni di cassa integrazione. La procedura di accesso prevede la presentazione di istanza all'INPS, la quale deve pronunciarsi entro termini perentori, e il mancato pronunciamento configura un silenzio della pubblica amministrazione avente effetti giuridicamente rilevanti secondo il diritto amministrativo generale.

La questione giuridica

La controversia concerne la legittimità del rigetto opposto dall'INPS alla domanda della ricorrente per l'accesso all'Assegno di Integrazione Salariale, nonché la corretta qualificazione giuridica dei presupposti per cui l'istituto previdenziale avrebbe dovuto accogliere la richiesta. Emerge una questione complessa relativa all'applicazione corretta della norma di cui all'articolo 29 del D.Lgs 148/2015 ai fatti concreti prospettati dalla ricorrente, vale a dire se sussistessero in capo a NV Log S.r.l. i requisiti soggettivi, oggettivi e procedurali per fruire della prestazione. Il punto centrale riguarda altresì la legittimità del procedimento seguito da INPS nel rigettare l'istanza, ovvero se la motivazione addotta risultasse tecnicamente corretta e legalmente sufficiente, oppure se il rigetto fosse viziato da un difetto motivazionale ovvero da errata interpretazione della norma di riferimento.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminati gli atti di causa e le allegazioni delle parti, ha ritenuto che il ricorso meritasse accoglimento sulla base di una corretta applicazione della normativa di settore. In particolare, il collegio giudicante ha evidenziato come il provvedimento dell'INPS presentasse profili di illegittimità nella propria motivazione oppure nella corretta applicazione dei presupposti normativi richiesti dalla legge. La sentenza accoglie implicitamente le argomentazioni della ricorrente secondo cui sussistevano i presupposti per fruire dell'Assegno di Integrazione Salariale, confutando le ragioni addotte dall'amministrazione previdenziale per il rigetto. Il TAR ha ritenuto che l'istanza della società non potesse essere legittimamente respinta sulla base della motivazione offerta dall'INPS, evidenziando come la ricorrente soddisfacesse i requisiti stabiliti dalla normativa applicabile, o che comunque l'INPS non avesse adeguatamente provato e motivato i presupposti della reiezione.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto completamente il ricorso della società NV Log S.r.l., annullando il provvedimento dell'INPS protocollato il 23 settembre 2022 avente ad oggetto il rigetto della domanda di Assegno di Integrazione Salariale. Inoltre, il collegio ha condannato l'INPS al versamento delle spese di giudizio nella misura di millecinquecento euro a favore della ricorrente, oltre al rimborso del contributo unificato versato per l'instaurazione del giudizio. La sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva, vincolando l'amministrazione previdenziale a dare corso al provvedimento nel senso interpretato dal giudice, consentendo così alla ricorrente di accedere all'Assegno di Integrazione Salariale secondo quanto da essa inizialmente richiesto.

Massima

L'Assegno di Integrazione Salariale deve essere accordato quando sussistono i presupposti e i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, e il rigetto dell'istanza da parte dell'INPS deve basarsi su motivazione legittima, idonea e coerente con la fattispecie concreta, pena l'annullamento per illegittimità del provvedimento denegatorio.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo,	Referendario
per l’annullamento
- del silenzio-rigetto formatosi a seguito di mancato pronunciamento del Comitato Amministratore del Fondo Integrazione Salariale dell’I.N.P.S. sul ricorso promosso dalla società ricorrente in data 20 ottobre 2022;
- nonché del provvedimento dell’I.N.P.S. prot. n. 22MI3M9PA00002 del 23 settembre 2022, avente a oggetto “istanza di accesso all’Assegno di Integrazione Salariale di cui all’art. 29 del D. Lgs 148/2015 e s.m.i. Provvedimento di reiezione FIS1214126-2022/2022”;
- per l’accertamento del diritto della Società ricorrente alla fruizione dell’assegno di integrazione salariale come da domanda del 22 giugno 2022;
- e per la condanna dell’I.N.P.S. a corrispondere l’assegno di integrazione salariale richiesto.
sul ricorso numero di registro generale 521 del 2023, proposto da
- NV Log S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandra Blasi ed Evangelista Basile e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
- l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Roberto Maio ed elettivamente domiciliato in Milano, Via Savarè n. 1, presso la sede della propria Avvocatura Distrettuale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Uditi, all’udienza pubblica del 27 settembre 2023, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento dell’I.N.P.S. prot. n. 22MI3M9PA00002 del 23 settembre 2022.
Condanna l’I.N.P.S. al pagamento delle spese di giudizio in favore della società ricorrente nella misura di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre spese e oneri generali; dispone altresì la rifusone del contributo unificato in favore della ricorrente a carico dell’I.N.P.S.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 27 settembre 2023 con l’intervento dei magistrati:

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