Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMARespinto

Sentenza n. 202302207/2023

1h - Sicurezza Pubblica - Provvedimento Del Questore Di Ammonimento A Tenere Una Condotta Conforme Alla Legge

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere
Oscar Marongiu,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento:
- del provvedimento Cat. -OMISSIS- del 21 maggio 2019, emesso dal Questore di Milano e notificato in data 21 maggio 2019, con il quale la ricorrente è stata ammonita “a tenere una condotta conforme alla legge” a seguito di richiesta di ammonimento ex art. 8 del D.L. n. 11/2009 presentata dai controinteressati;
- di ogni altro atto preparatorio, presupposto e consequenziale o comunque connesso con quelli impugnati, “anche al momento non conosciuto”.
sul ricorso numero di registro generale 1773 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Diego Chitò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno - Questura di Milano, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, via Freguglia, 1;
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Margherita La Francesca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Claudio D'Ercole in Milano, via Podgora 11;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della sig.ra -OMISSIS- e del sig. -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 30 maggio 2023, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del sig. -OMISSIS- e della sig.ra -OMISSIS-, liquidandole complessivamente in € 4.000,00 (euro quattromila/00), di cui € 2000 in favore di ciascuno, oltre accessori come per legge. Spese compensate nei confronti dell’Amministrazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti nominativamente individuati nella presente sentenza.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2023, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:

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