Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTARespinto

Sentenza n. 202302205/2023

4a - Affidamenti - Lavori - Lavori Di Manutenzione Straordinaria Volta Alla Creazione Di Nuove Aule E Laboratori Itcg "m. Bianchi" Di Monza - Aggiudicazione - Revoca Aggiudicazione - Esclusione Gara

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una società ricorrente ha impugnato una procedura di gara pubblica indetta dalla Provincia per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria volta alla realizzazione di nuove aule e laboratori presso un istituto scolastico superiore. I lavori sono stati finanziati attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, specificamente dalla Missione 4 componente C1 investimento 3.3 del PNRR. La gara è stata gestita dalla centrale unica di committenza provinciale ed è stata espletata mediante procedura aperta con criterio di aggiudicazione al minor prezzo sulla piattaforma SINTEL di Aria S.p.A. La ricorrente ha contestato complessivamente quattro determinazioni dirigenziali della Provincia e della CUC, relative alla revoca di determini precedenti, all'esclusione di un operatore economico dalla gara e all'aggiudicazione finale all'operatore classificato secondo. Ha inoltre impugnato i provvedimenti intermedi di richiesta di chiarimenti e la comunicazione mediante la quale la CUC aveva anticipato lo scorrimento della graduatoria.

Il quadro normativo

La disciplina applicabile alla procedura è il decreto legislativo 50 del 2016, che recepisce la direttiva europea sugli appalti pubblici, in particolare gli articoli 60 e 133 comma 8 per le procedure aperte e l'articolo 36 comma 9 per il criterio del minor prezzo. Le gare finanziate con risorse del PNRR devono comunque rispettare l'intera normativa nazionale sugli appalti pubblici e seguire i principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità che caratterizzano la contrattazione pubblica italiana. Inoltre, la gestione centralizzata mediante la CUC deve garantire il rispetto della continuità procedurale e della corretta comunicazione agli operatori economici di tutti gli atti rilevanti nella procedura. La responsabilità della gestione della gara rimane in capo all'amministrazione centrale e locale, indipendentemente dall'affidamento operativo a piattaforme telematiche.

La questione giuridica

Il ricorrente lamentava fondamentalmente l'illegittimità della procedura di gara nella sua globalità, contestando tanto i meccanismi di esclusione di operatori economici quanto la legittimità dello scorrimento della graduatoria e dell'aggiudicazione finale. In particolare, emergeva una controversia sulla corretta applicazione dei criteri di valutazione e sulla motivazione delle decisioni di esclusione, nonché sulla procedura di richiesta di chiarimenti e sulla regolarità della comunicazione dello scorrimento della graduatoria. La questione centrale riguardava se l'amministrazione avesse correttamente seguito la procedura prevista dal codice dei contratti pubblici e se avesse violato il principio della pari opportunità tra i concorrenti. Il ricorrente sosteneva implicitamente che vi fossero difetti nella condotta della procedura idonei a compromettere il diritto di concorrenza e la parità di trattamento tra gli operatori.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che tutte le censure sollevate dal ricorrente fossero prive di fondamento. Nel valutare la legittimità della procedura, il collegio ha verificato che l'amministrazione avesse agito nel rispetto della normativa applicabile e che le varie fasi della gara, dalla revoca dei determinati precedenti all'esclusione degli operatori economici fino all'aggiudicazione finale, fossero state condotte secondo le regole del codice dei contratti pubblici. Il TAR ha accolto implicitamente le ragioni della Provincia e dell'operatore aggiudicatario, ritenendo che la procedura complessiva non presentasse irregolarità procedurali o sostanziali tali da compromettere il risultato della gara. Ha inoltre considerato che le comunicazioni e i chiarimenti richiesti fossero stati eseguiti in conformità alle disposizioni normative, senza alcuna violazione dei diritti procedurali dei concorrenti. La valutazione del TAR emerge dalla decisione di respingimento totale del ricorso, il che significa che nessuna delle lamentele risultava fondata su violazioni concrete della disciplina degli appalti.

La decisione

Il Tribunale respinge completamente il ricorso proposto dalla società ricorrente, senza accogliere alcuna delle censure formulate. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate complessivamente in 5.000 euro, suddivise tra 3.000 euro a favore della Provincia e 2.000 euro a favore della società cooperativa aggiudicataria. Le spese relative ai Ministeri dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca e delle imprese e del made in Italy rimangono compensate. La sentenza ordina che sia eseguita dall'autorità amministrativa, con effetto vincolante sulla conclusione della procedura. Il ricorso risulta completamente infondato dal punto di vista giuridico, e il ricorrente è condannato a sopportare i costi della controversia.

Massima

Nelle procedure di gara per i lavori finanziati dal PNRR, la revoca di determinazioni precedenti, l'esclusione di operatori economici e lo scorrimento della graduatoria risultano legittimi quando attuati nel pieno rispetto della normativa del codice dei contratti pubblici e dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, anche quando la procedura sia gestita mediante centrale unica di committenza e piattaforma telematica.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Silvia Cattaneo,	Consigliere, Estensore
Silvia Torraca,	Referendario
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
A. della Determinazione Dirigenziale della Provincia di -OMISSIS- del 18.4.2023, n. -OMISSIS-, avente ad oggetto «Gara per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria volta alla creazione di nuove aule e laboratori -OMISSIS- di -OMISSIS- (CIG -OMISSIS-), finanziati dall'Unione Europea - Next Generation EU - tematica -OMISSIS-. - Revoca delle determine R.G. N. -OMISSIS-del 22-12-2022 e R.G. N. -OMISSIS-»;
B. della Determinazione Dirigenziale della centrale unica di committenza della Provincia di -OMISSIS- del 3.5.2023, n. -OMISSIS-, avente ad oggetto «CUC/-OMISSIS- - Procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 133 comma 8 del d.lgs 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei lavori di realizzazione di nuove aule e laboratori per l'istituto scolastico superiore -OMISSIS-sito in -OMISSIS-, con le risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) -  Missione M4 componente C1 investimento 3.3. – tramite la piattaforma SINTEL di Aria S.p.A. con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 36 comma 9 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. CIG -OMISSIS- Esclusione operatore economico»;
C. dell'eventuale e separato atto di aggiudicazione della gara all'operatore risultato secondo classificato in base all'aggiudicazione provvisoria, cioè -OMISSIS-;
D. se e in quanto lesivo, anche in parte qua, di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o richiamato quoad substantiam dai predetti provvedimenti sub A), B) e C), ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non tassativo, il provvedimento di richiesta di chiarimenti del 20.3.2023, n. -OMISSIS- prot. e il provvedimento di richiesta di chiarimenti del 27.3.2023, n. -OMISSIS- prot. nonché la comunicazione PEC inviata dalla CUC in data 21.4.2023 per mezzo del quale ha anticipato lo scorrimento della graduatoria.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 11/7/2023:
per l'annullamento
A. della Determinazione Dirigenziale della Provincia di -OMISSIS- del 27.6.2023, n. -OMISSIS-, avente ad oggetto «Gara per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria volta alla creazione di nuove aule e laboratori -OMISSIS- di -OMISSIS- (CIG -OMISSIS-), finanziati dall'Unione Europea - Next Generation EU - tematica -OMISSIS-. Aggiudicazione», conosciuta a seguito di comunicazione della CUC ricevuta in pari data;
B. se e in quanto occorrer possa, della presupposta Determinazione Dirigenziale della CUC della Provincia di -OMISSIS- del 3.5.2023, n. -OMISSIS-, avente ad oggetto «CUC/-OMISSIS- - Procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 133 comma 8 del d.lgs 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei lavori di realizzazione di nuove aule e laboratori per l'istituto scolastico superiore -OMISSIS-sito in -OMISSIS-, Via -OMISSIS-, con le risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) -  Missione M4 componente C1 investimento 3.3. – tramite la piattaforma SINTEL di Aria S.p.A. con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 36 comma 9 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. CIG -OMISSIS- Proposta di aggiudicazione a seguito di revoca dell'aggiudicazione»;
C. se e in quanto occorrer possa, della Determinazione Dirigenziale della Provincia di -OMISSIS- del 18.4.2023, n. -OMISSIS-, avente ad oggetto «Gara per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria volta alla creazione di nuove aule e laboratori -OMISSIS- di -OMISSIS- (CIG -OMISSIS-), finanziati dall'Unione Europea - Next Generation EU - tematica -OMISSIS-. - Revoca delle determine R.G. N. -OMISSIS-del 22-12-2022 e R.G. N. -OMISSIS-», già impugnata con il ricorso principale ma logicamente presupposta all'adozione dei provvedimenti sub A) e B);
D. se e in quanto occorrer possa, della Determinazione Dirigenziale della CUC del 3.5.2023, n. -OMISSIS-, avente ad oggetto «CUC/-OMISSIS- - Procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 133 comma 8 del d.lgs 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei lavori di realizzazione di nuove aule e laboratori per l'istituto scolastico superiore -OMISSIS-sito in -OMISSIS-, Via -OMISSIS-, con le risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) -  Missione M4 componente C1 investimento 3.3. – tramite la piattaforma SINTEL di Aria S.p.A. con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 36 comma 9 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. CIG -OMISSIS- Esclusione operatore economico», già impugnata con il ricorso principale ma logicamente presupposta all'adozione dei provvedimenti sub A) e B);
E. se e in quanto lesivo, anche in parte qua, di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o richiamato quoad substantiam dai predetti provvedimenti sub A) e B), ivi inclusi, oltre ai provvedimenti sub C) e D), a titolo esemplificativo e non tassativo, il provvedimento di richiesta di chiarimenti del 20.3.2023, n. -OMISSIS- prot. e il provvedimento di richiesta di chiarimenti del 27.3.2023, n. -OMISSIS- prot. nonché la comunicazione PEC inviata dalla CUC in data 21.4.2023 per mezzo del quale ha anticipato lo scorrimento della graduatoria (doc. 4), già impugnati, se e in quanto lesivi, con il ricorso principale ma logicamente presupposti all'adozione dei provvedimenti a) e B), nonché dei provvedimenti sub C) e D);
sul ricorso numero di registro generale 815 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Bruno Santamaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Anania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’università e della ricerca, Ministero dell'istruzione e del merito, Ministero delle imprese e del made in Italy, in persona dei Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luciano Pennacchio e Gianluca Pennacchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di -OMISSIS-, del Ministero dell’università e della ricerca, del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero delle imprese e del made in Italy e della -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.000,00 (cinquemila/00) – di cui 3.000,00 (tremila/00) a favore della Provincia di -OMISSIS-, 2000,00 (duemila/00) a favore della -OMISSIS- società cooperativa sociale a r.l. - oltre oneri di legge.
Spese compensate nei confronti Ministero dell’istruzione e del merito, del Ministero dell’università e della ricerca e del Ministero delle imprese e del made in Italy.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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