Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTAAccolto

Sentenza n. 202302196/2023

4l/r - Immigrazione - Istanza Emersione Lavoro Irregolare - Silenzio

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una cittadina straniera ha presentato domanda di emersione dal lavoro irregolare presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Milano, utilizzando la procedura prevista dall'articolo 103 comma 1 del decreto legge numero 34 del 2020, il cosiddetto decreto Rilancio. Tale procedura rappresenta uno strumento importante introdotto dal legislatore per regolarizzare i lavoratori stranieri che si trovano in situazione di irregolarità lavorativa, consentendo loro di acquisire un titolo di soggiorno per motivi di lavoro e uscire dalla clandestinità. Tuttavia, la Prefettura di Milano ha mantenuto il silenzio sulla domanda, cioè non ha dato risposta né positiva né negativa nei termini previsti dall'ordinamento. Dinanzi a questo comportamento omissivo dell'amministrazione, la ricorrente ha deciso di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per far riconoscere l'illegittimità del silenzio e per ottenere un provvedimento che obbligasse la Prefettura ad esprimersi sulla sua istanza.

Il quadro normativo

La materia dell'emersione dal lavoro irregolare è disciplinata dall'articolo 103 del decreto legge numero 34 del 2020, che ha introdotto una procedura semplificata per la regolarizzazione di lavoratori stranieri occupati in posizione di irregolarità. Tale decreto si iscrive nel contesto più ampio della disciplina dell'immigrazione e del diritto di soggiorno, materia di competenza amministrativa della Prefettura attraverso lo Sportello Unico per l'Immigrazione. L'ordinamento amministrativo italiano prevede che le amministrazioni pubbliche debbano provvedere sulle istanze loro rivolte dai cittadini entro termini determinati dalla legge, in modo da assicurare certezza e prevedibilità del procedimento. Il silenzio prolungato dell'amministrazione, quando non è espressamente previsto come "silenzio assenso" ovvero come approvazione automatica dell'istanza al termine del procedimento, costituisce una forma di inerzia amministrativa suscettibile di impugnazione dinanzi ai giudici amministrativi come comportamento illegittimo.

La questione giuridica

Il punto giuridico centrale era costituito dalla valutazione se il silenzio della Prefettura sulla domanda di emersione potesse essere ritenuto legittimo oppure rappresentasse una violazione del diritto della ricorrente di ottenere una decisione amministrativa entro un termine ragionevole. In secondo luogo, era questione rilevante se il termine per provvedere sulla domanda fosse stato effettivamente superato e se sussistessero obblighi procedimentali precisi derivanti dalla normativa sul decreto legge numero 34 del 2020. La ricorrente contestava che l'amministrazione avesse ingiustificatamente omesso di dare corso alla sua istanza, pregiudicando il suo diritto di accesso a un procedimento amministrativo trasparente e conclusivo. La complessa interazione tra i diritti dei migranti, l'esercizio dei poteri amministrativi sulla materia dell'immigrazione e il rispetto dei termini procedimentali rendeva la questione giuridicamente rilevante anche sotto il profilo più generale dei principi che disciplinano l'attività amministrativa.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha verificato preliminarmente l'esistenza dei presupposti per accogliere il ricorso, constatando che effettivamente la Prefettura era stata omessa nel provvedere sulla domanda di emersione presentata dalla ricorrente entro i termini stabiliti dalla normativa. Il giudice amministrativo ha considerato che il silenzio prolungato dell'amministrazione, in assenza di una espressa previsione normativa che lo legittimasse come silenzio assenso, costituisse un comportamento illegittimo che violava il diritto della ricorrente a una decisione amministrativa conclusiva. Il collegio ha ritenuto che la normativa sul decreto legge numero 34 del 2020 imponesse un obbligo amministrativo preciso di provvedere sulle domande di emersione, obbligo dal quale l'amministrazione non poteva esimersi mediante l'inerzia. Inoltre, il giudice ha considerato rilevante la tutela della dignità della persona straniera e il principio di buona amministrazione, secondo cui le pubbliche amministrazioni devono agire in modo efficiente, economico ed efficace, provvedendo ai procedimenti pendenti e non lasciandoli indefinitamente sospesi. Di conseguenza, il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato all'amministrazione di provvedere in ordine alla domanda di emersione della ricorrente.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto completamente il ricorso proposto dalla ricorrente, accertando l'illegittimità del silenzio mantenuto dalla Prefettura di Milano sulla domanda di emersione dal lavoro irregolare. La sentenza ha ordinato all'amministrazione di provvedere senza ulteriore indugio sulla istanza della ricorrente, secondo le modalità previste dalle norme vigenti. Le spese della controversia sono state compensate, il che significa che ciascuna parte sopporta le proprie spese, ordinanza frequente nei casi di ricorsi contro il silenzio amministrativo quando il ricorso è accolto. Infine, il giudice ha disposto l'oscuramento delle generalità della ricorrente nel testo della sentenza resa pubblica, al fine di tutelare la sua dignità e privacy, conformemente alle norme sulla protezione dei dati personali.

Massima

Il silenzio dell'amministrazione sulla domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata ai sensi dell'articolo 103 comma 1 del decreto legge numero 34 del 2020 costituisce comportamento amministrativo illegittimo, non essendo prevista una presunzione di assenso, e obbliga il giudice amministrativo ad accogliere il ricorso e a ordinare all'amministrazione di provvedere entro i termini di legge.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere
Valentina Caccamo,	Referendario, Estensore
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio della Prefettura di Milano- Sportello unico immigrazione sulla domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata a favore della ricorrente ex art. 103 comma 1, D.L. n. 34/2020, nonché per la condanna dell’amministrazione a provvedere in ordine alla summenzionata istanza.
sul ricorso numero di registro generale 892 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Federico Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la stessa domiciliato in Milano, via Freguglia, n. 1;
Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Milano, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2023 la dott.ssa Valentina Caccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?

Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.

Registrati gratis →

Stai cercando un Avvocato?

AvvocatoFlash ha aiutato oltre 50.000 persone come te nel 2026.

Da oggi con AvvocatoFlash puoi fare video conferenze con gli Avvocati e firmare i tuoi documenti legali senza uscire di casa

Contattaci per risolvere il tuo problema legale

Hai bisogno di un Avvocato?

Oltre 50.000 utenti hanno già provato AvvocatoFlash