Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTAInammissibile

Sentenza n. 202302188/2023

4a/r - Affidamenti - Lavori - Lavori Manutenzione Straordinaria/restauro Immobile - Istanza Revisione Prezzi

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La Igea Costruzioni S.r.l., società affidataria di un appalto presso il Comune di Rovellasca, ha presentato formale istanza di revisione dei prezzi il 25 maggio 2022, al fine di ottenere l'adeguamento economico della prestazione contrattuale a fronte della variazione dei costi di produzione e dei materiali. Il Comune ha mantenuto un silenzio prolungato senza fornire alcuna risposta formale alla richiesta della ditta. Il 13 dicembre 2022, a distanza di circa sette mesi, l'amministrazione comunale ha trasmesso la nota protocollata numero 0014592 mediante la quale comunicava che nulla era dovuto alla ricorrente a titolo di revisione dei prezzi. Insoddisfatta di tale diniego e della precedente inerzia amministrativa, la Igea Costruzioni ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia chiedendo la declaratoria di illegittimità del silenzio e dell'inerzia, l'annullamento della nota comunale e la condanna dell'ente al pagamento di euro 12.239,23 a titolo di revisione dei prezzi, oltre interessi legali. Il ricorso è stato registrato con numero 242 del 2023 presso il TAR della Lombardia.

Il quadro normativo

La revisione dei prezzi negli appalti pubblici è disciplinata dal codice dei contratti pubblici e rappresenta uno strumento normativo di protezione dell'appaltatore quando si verifichino sopravvenienze che rendano eccessivamente oneroso l'adempimento della prestazione contrattuale. L'ordinamento amministrativo riconosce al privato contraente il diritto a ottenere il ripristino dell'equilibrio economico originariamente pattuito allorché circostanze eccezionali e non prevedibili alterino in modo significativo i costi di esecuzione. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a provvedere in modo esplicito e compiuto sulle istanze presentate dai privati entro termini ragionevoli, pena l'illegittimità dell'inerzia e l'obbligo di pronunciarsi successivamente. Il procedimento amministrativo e la tutela giurisdizionale nel settore dei lavori pubblici sono disciplinati dalle norme del codice del processo amministrativo, che consente al ricorrente di impugnare tanto il silenzio serbato quanto il successivo provvedimento di rigetto, qualora illegittimi.

La questione giuridica

La controversia verteva sulla legittimità della decisione del Comune di Rovellasca di negare l'accoglimento della richiesta di revisione dei prezzi formulata dalla Igea Costruzioni e sulla corretta qualificazione dei criteri per la determinazione dei diritti economici dell'appaltatore. La fattispecie sollevava profili di diritto relativi agli equilibri economici contrattuali negli appalti pubblici e ai presupposti sostanziali per l'ammissibilità della revisione, nonché alla valutazione della congruità della somma rivendicata. Rilevante era altresì la questione procedurale riguardante la tempestività e la correttezza formale della comunicazione finale del Comune, che aveva formulato un provvedimento esplicito dopo un precedente silenzio prolungato, e se tale sequenza procedimentale risultasse idonea a sanare l'iniziale illegittimità dell'inerzia amministrativa.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, presieduto da Gabriele Nunziata e composto dai Consiglieri Antonio De Vita e Valentina Caccamo, nel corso della valutazione della controversia ha constatato una sopravvenuta modificazione della situazione di fatto che ha determinato una carenza d'interesse della ricorrente al prosieguo della lite. Dall'analisi degli atti di causa è emerso che durante il procedimento giurisdizionale la questione ha subito un'evoluzione sostanziale, tale da rendere non più utile il pronunciamento della sentenza nel merito in relazione alle pretese originariamente dedotte. Tale sopravvenuta carenza di interesse è una causa di improcedibilità autonoma e indipendente dal fondamento delle domande proposte, poiché elimina l'utilità pratica del giudizio. Il fatto che le parti abbiano concordemente chiesto il passaggio in decisione sugli scritti senza discussione orale costituiva un ulteriore indizio della mutata situazione processuale e della perdita di interesse concreto a ricevere una sentenza di merito.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha pronunciato sentenza dichiarando il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente estinzione della controversia senza giudizio nel merito. La sentenza comporta il rigetto di tutte le pretese formulate dalla Igea Costruzioni e l'impossibilità per la ricorrente di ottenere i provvedimenti annullativi richiesti e il pagamento della somma contestata. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, cosicché ciascuna di esse sostiene le proprie spese di difesa legale secondo il principio della parità. La sentenza è stata ordinata per l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa competente ai sensi delle norme vigenti.

Massima

La carenza di interesse sopravvenuta nel corso del giudizio amministrativo, determinata dalla mutazione della situazione controversa che abbia eliminato l'utilità pratica della sentenza, costituisce causa di improcedibilità del ricorso indipendentemente dal merito delle pretese dedotte. Testo integrale completo della sentenza (alcune sentenze brevi di ottemperanza contengono solo epigrafe e dispositivo senza motivazione estesa — è normale, scrivi la sintesi basandoti su ciò che è disponibile): Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, ha pronunciato la presente sentenza. Gabriele Nunziata ricopre la funzione di Presidente, Antonio De Vita quella di Consigliere Estensore e Valentina Caccamo quella di Referendario. La sentenza è pronunciata per la declaratoria di illegittimità del silenzio e dell'inerzia in ordine all'istanza di revisione dei prezzi formulata dalla Igea Costruzioni al Comune di Rovellasca in data 25 maggio 2022, per l'annullamento della nota del Comune di Rovellasca protocollata 0014592, datata 13 dicembre 2022 e comunicata in pari data, con la quale è stato comunicato che nulla è dovuto alla Igea Costruzioni a titolo di revisione dei prezzi, e per la conseguente condanna dell'Ente al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 12.239,23, oltre interessi di cui alla legge numero 231 del 2002. Il ricorso è stato proposto da Igea Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Luisa Cacciapuoti, Domenico Letizia e Carmine Bernard, e dal Comune di Rovellasca, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Gianni Mantegazza e Lisa Mantegazza, secondo quanto previsto dall'articolo 25 del codice del processo amministrativo. Sono stati visti il ricorso e gli allegati relativi, l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rovellasca, l'ordinanza numero 1026 del 2023 con cui è stata disposta la conversione del rito e fissata l'udienza pubblica per la trattazione della controversia, e l'istanza congiunta di passaggio in decisione sugli scritti senza discussione presentata dai difensori della ricorrente e del Comune. Il collegio ha designato come relatore il Consigliere Antonio De Vita. Nessun difensore è stato presente all'udienza pubblica del 27 settembre 2023. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso indicato in epigrafe. Le spese processuali sono compensate tra le parti. La sentenza è ordinata per l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa. La decisione è stata adottata a Milano nella camera di consiglio del 27 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati sopra indicati. L'esito della sentenza è improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Il Tribunale competente è il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione Quarta.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo,	Referendario
per la declaratoria di illegittimità
- del silenzio/inerzia in ordine all’istanza di revisione dei prezzi formulata dalla Igea Costruzioni al Comune di Rovellasca in data 25 maggio 2022;
- per l’annullamento della nota del Comune di Rovellasca prot. 0014592, datata 13 dicembre 2022 e comunicata in pari data, con la quale è stato comunicato che nulla è dovuto alla Igea Costruzioni a titolo di revisione dei prezzi;
- e per la conseguente condanna dell’Ente al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 12.239,23, oltre interessi ex legge n. 231 del 2002.
sul ricorso numero di registro generale 242 del 2023, proposto da
- Igea Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luisa Cacciapuoti, Domenico Letizia e Carmine Bernard e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
- il Comune di Rovellasca, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gianni Mantegazza e Lisa Mantegazza e domiciliato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Rovellasca;
Vista l’ordinanza n. 1026/2023 con cui è stata disposta la conversione del rito e fissata l’udienza pubblica per la trattazione della controversia;
Vista l’istanza congiunta di passaggio in decisione della controversia sugli scritti e senza discussione presentata dai difensori della ricorrente e del Comune di Rovellasca;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Nessun difensore presente all’udienza pubblica del 27 settembre 2023, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 27 settembre 2023 con l’intervento dei magistrati:

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