Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTA—PRENDE ATTO RINUNZIA
Sentenza n. 202302187/2023
4a - Affidamenti - Servizi - Servizio Di Ristorazione Collettiva A Basso Impatto Ambientale - Lotto N. 3 - Esclusione
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere, Estensore Valentina Caccamo, Referendario per l’annullamento - della determinazione dirigenziale della C.U.C. di -OMISSIS-, raccolta generale -OMISSIS- del 6 dicembre 2022, comunicata in pari data, con la quale la stessa ha disposto l’esclusione di -OMISSIS- dalla gara per l’affidamento, in modalità multilotto, del servizio di ristorazione collettiva a basso impatto ambientale per il Comune di -OMISSIS- (Lotto 3, CIG: -OMISSIS-); - e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, compresi tutti i verbali di gara relativi all’esclusione di -OMISSIS-, non pubblicati e dunque ad oggi non conosciuti; - nonché, in via subordinata e in parte qua, dello “Schema di convenzione per la gestione delle attività della centrale unica di committenza della provincia di -OMISSIS-” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di -OMISSIS- n. 6 del 28 febbraio 2022, recante “Adesione alla centrale unica di committenza della provincia di -OMISSIS- - approvazione nuovo schema di convenzione”, ove si interpreti nel senso che sono di competenza esclusiva della C.U.C. le valutazioni sull’esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) e c-ter), del D. Lgs. n. 50 del 2016 (punto. 5.6. della Convenzione); - e per la condanna della Stazione appaltante risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica, mediante annullamento degli atti impugnati e conseguente riammissione di -OMISSIS- in gara e subentro nel contratto, con conseguente declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente nelle more stipulato con il concorrente illegittimo aggiudicatario; - e, in subordine, per la condanna al risarcimento dei danni per equivalente monetario qualora risultasse impossibile la reintegrazione in forma specifica. sul ricorso numero di registro generale 96 del 2023, proposto da - -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in relazione alla procedura CIG -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avv. Mariangela Di Giandomenico e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.; - la Provincia di -OMISSIS- - Centrale Unica di Committenza della Provincia di -OMISSIS-, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Angelo Annibali, Marco Orlando, Antonietta Favale e Matteo Valente ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Via Durini n. 25; - il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Fabio Romanenghi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 28; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di -OMISSIS- - Centrale Unica di Committenza della Provincia di -OMISSIS- e del Comune di -OMISSIS-; Viste le istanze di passaggio in decisione della controversia sugli scritti e senza discussione presentate dai difensori della ricorrente e della Provincia di -OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Designato relatore il consigliere Antonio De Vita; Udito, all’udienza pubblica del 27 settembre 2023, il difensore del Comune di -OMISSIS-, come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara estinta, per rinuncia, la causa di cui al ricorso indicato in epigrafe. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 27 settembre 2023 con l’intervento dei magistrati:
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