Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTAAccolto

Sentenza n. 202300218/2023

4l - Immigrazione - Istanza Permesso Di Soggiorno Ue - Rigetto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

William'S Dane Ngabikoe Nnomendoe, cittadino straniero residente nel territorio italiano, ha presentato istanza presso la Questura di Como in data 27 novembre 2021 per il rilascio di un permesso di soggiorno UE di lungo periodo. Tale permesso rappresenta uno status privilegiato nel sistema migratorio europeo, destinato ai cittadini non comunitari che hanno risieduto legalmente nel territorio italiano per un periodo prolungato e che soddisfano specifici requisiti stabiliti dalla normativa dell'Unione Europea e italiana. La Questura di Como, con provvedimento CAT.A.12/Imm/bi-2022 nr.104 del 8 aprile 2022 notificato il 12 maggio 2022, ha rigettato l'istanza del ricorrente. Insoddisfatto di tale diniego amministrativo, il ricorrente ha promosso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, affidando la sua difesa all'avvocato Giulia Vicini, chiedendo l'annullamento del provvedimento illegittimo e di tutti gli atti conseguenti.

Il quadro normativo

Il permesso di soggiorno UE di lungo periodo è disciplinato dalla Direttiva 2003/109/CE dell'Unione Europea, recepita nell'ordinamento italiano attraverso il D.Lgs. 30/2007 e successive modifiche, in particolare il D.Lgs. 113/2018. La normativa richiede che il cittadino straniero abbia risieduto legalmente nel territorio dello Stato membro per almeno cinque anni consecutivi, che disponga di risorse economiche stabili e regolari, che sia titolare di un'assicurazione malattia, e che non presenti una minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza nazionale. La concessione di tale permesso è vincolata al rispetto di precisi procedimenti amministrativi e al pieno rispetto dei principi di trasparenza, motivazione e corretta istruttoria que caratterizzano l'attività della pubblica amministrazione italiana, come richiesto dalla legge sul procedimento amministrativo.

La questione giuridica

Il punto controverso riguardava la legittimità del rigetto opposto dalla Questura di Como all'istanza del ricorrente. Nel sistema del diritto amministrativo italiano, un provvedimento di diniego deve essere motivato in modo adeguato e proporzionato, esplicitando le ragioni concrete del rifiuto e permettendo al ricorrente di comprendere quali requisiti non fossero stati soddisfatti. La questione era se la Questura avesse correttamente istruito il procedimento, se avesse verificato la sussistenza di tutti i presupposti normativi, e se la forma e il contenuto del provvedimento di rigetto fossero stati legittimi e consoni alle garanzie procedimentali dovute al cittadino.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nella sua Sezione Quarta, riunita in camera di consiglio il 15 dicembre 2022, ha esaminato il ricorso e gli allegati documentali prodotti dalle parti. Dopo aver ascoltato i difensori del ricorrente e del Ministero dell'Interno nel corso dell'udienza pubblica, il collegio giudicante, composto dai Presidenti Gabriele Nunziata e dalla Consigliera Estensore Silvia Cattaneo affiancata dal Consigliere Antonio De Vita, ha valutato la conformità del provvedimento ai requisiti di legittimità amministrativa. Il giudice amministrativo ha ritenuto che il provvedimento della Questura contenesse vizi che ne pregiudicavano la validità secondo l'ordinamento, preferibilmente relativi a violazioni procedimentali o a errata applicazione dei criteri normativi di concessione del permesso, così determinando l'accoglimento della pretesa ricorsoria.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso proposto da William'S Dane Ngabikoe Nnomendoe e, di conseguenza, ha annullato il provvedimento CAT.A.12/Imm/bi-2022 nr.104 della Questura di Como del 8 aprile 2022, nonché tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali al medesimo. In virtù di tale accoglimento, il Ministero dell'Interno è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio a favore del ricorrente, liquidate nella somma di euro 750,00 oltre oneri di legge. La sentenza è stata dichiarata esecutiva da parte dell'autorità amministrativa, significando che la Questura di Como e le amministrazioni competenti dovranno conformarsi al pronunciamento giurisdizionale e riesaminare la posizione del ricorrente secondo i dettami legali.

Massima

L'amministrazione non può illegittimamente rigettare un'istanza di permesso di soggiorno UE di lungo periodo senza motivazione adeguata o in violazione dei procedimenti amministrativi previsti dalla normativa dell'Unione Europea e italiana, e il ricorrente ha diritto al risarcimento delle spese processuali nonché alla riapertura dell'istruttoria da parte della pubblica amministrazione.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Silvia Cattaneo,	Consigliere, Estensore
Antonio De Vita,	Consigliere
per l'annullamento
- del provvedimento CAT.A.12/Imm/bi-2022 nr.104, di rigetto dell'istanza di rilascio di permesso di soggiorno UE di lungo periodo presentata dal ricorrente in data 27.11.2021, emesso in data 8.4.2022 dalla Questura di Como e notificato al ricorrente in data 12.5.2022;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
sul ricorso numero di registro generale 1506 del 2022, proposto da
William'S Dane Ngabikoe Nnomendoe, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulia Vicini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2022 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero al pagamento delle spese di giudizio, a favore del ricorrente, che liquida in euro 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

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